Council Regulation (EC) No 646/2008 of 8 July 2008 amending Regulation (EC) No 765/2006 concerning restrictive measures against President Lukashenko and certain officials of Belarus

Published date09 July 2008
Subject MatterCommon foreign and security policy
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 180, 09 July 2008
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9.7.2008 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 180/5

REGOLAMENTO (CE) N. 646/2008 DEL CONSIGLIO

dell’8 luglio 2008

che modifica il regolamento (CE) n. 765/2006 relativo a misure restrittive nei confronti del presidente Lukashenko e di determinati funzionari della Bielorussia

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 60 e 301,

vista la posizione comune 2006/276/PESC, del 10 aprile 2006, relativa a misure restrittive nei confronti di determinati funzionari della Bielorussia e che abroga la posizione comune 2004/661/PESC (1),

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 765/2006 del Consiglio, del 18 maggio 2006, relativo a misure restrittive nei confronti del presidente Lukashenko e di determinati funzionari della Bielorussia (2) ha imposto misure restrittive in linea con la posizione comune 2006/276/PESC.
(2) È opportuno allineare il regolamento (CE) n. 765/2006 con le nuove prassi in materia di sanzioni (identificazione delle autorità competenti, responsabilità per determinate violazioni e avvisi pubblici riguardanti le procedure per la gestione di determinati elenchi). Per motivi di chiarezza, gli articoli da modificare dovrebbero essere ripubblicati integralmente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 765/2006 è modificato come segue:

1) è inserito il seguente articolo: «Articolo 2 bis Il divieto di cui all’articolo 2, paragrafo 2, non comporta alcun genere di responsabilità per le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi interessati se essi non sapevano, e non avevano alcun motivo ragionevole di sospettare, che le loro azioni avrebbero violato tale divieto.»;
2) l’articolo 3 è sostituito dal seguente: «Articolo 3 1. Le autorità competenti degli Stati membri indicate sui siti web elencati nell’allegato II possono autorizzare lo svincolo o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche congelati, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver stabilito che tali fondi o risorse economiche sono:
a) necessari per coprire le spese di base delle persone elencate nell’allegato I e dei loro familiari a carico, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, affitti o garanzie ipotecarie, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e utenza di servizi pubblici;
b) destinati esclusivamente al pagamento di onorari ragionevoli e al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali;
c) destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi o delle risorse economiche congelati; o
d) necessari per coprire spese straordinarie, purché lo Stato membro interessato abbia notificato agli altri Stati membri e alla Commissione, almeno due settimane prima dell’autorizzazione, i motivi per cui ritiene che debba essere concessa un’autorizzazione specifica.
2. Gli Stati membri informano gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni concesse a norma del paragrafo 1.»;
3) l’articolo 5 è sostituito dal seguente:
...

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