Council Regulation (EC) No 646/2008 of 8 July 2008 amending Regulation (EC) No 765/2006 concerning restrictive measures against President Lukashenko and certain officials of Belarus
Published date | 09 July 2008 |
Subject Matter | Common foreign and security policy |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Union, L 180, 09 July 2008 |
9.7.2008 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | L 180/5 |
REGOLAMENTO (CE) N. 646/2008 DEL CONSIGLIO
dell’8 luglio 2008
che modifica il regolamento (CE) n. 765/2006 relativo a misure restrittive nei confronti del presidente Lukashenko e di determinati funzionari della Bielorussia
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 60 e 301,
vista la posizione comune 2006/276/PESC, del 10 aprile 2006, relativa a misure restrittive nei confronti di determinati funzionari della Bielorussia e che abroga la posizione comune 2004/661/PESC (1),
vista la proposta della Commissione,
considerando quanto segue:
(1) | Il regolamento (CE) n. 765/2006 del Consiglio, del 18 maggio 2006, relativo a misure restrittive nei confronti del presidente Lukashenko e di determinati funzionari della Bielorussia (2) ha imposto misure restrittive in linea con la posizione comune 2006/276/PESC. |
(2) | È opportuno allineare il regolamento (CE) n. 765/2006 con le nuove prassi in materia di sanzioni (identificazione delle autorità competenti, responsabilità per determinate violazioni e avvisi pubblici riguardanti le procedure per la gestione di determinati elenchi). Per motivi di chiarezza, gli articoli da modificare dovrebbero essere ripubblicati integralmente, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 765/2006 è modificato come segue:
1) | è inserito il seguente articolo: «Articolo 2 bis Il divieto di cui all’articolo 2, paragrafo 2, non comporta alcun genere di responsabilità per le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi interessati se essi non sapevano, e non avevano alcun motivo ragionevole di sospettare, che le loro azioni avrebbero violato tale divieto.»; |
2) | l’articolo 3 è sostituito dal seguente: «Articolo 3 1. Le autorità competenti degli Stati membri indicate sui siti web elencati nell’allegato II possono autorizzare lo svincolo o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche congelati, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver stabilito che tali fondi o risorse economiche sono:
|
3) | l’articolo 5 è sostituito dal seguente: |
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