Council Regulation (EC) No 926/2009 of 24 September 2009 imposing a definitive anti-dumping duty and collecting definitively the provisional duty imposed on imports of certain seamless pipes and tubes of iron or steel originating in the People’s Republic of China

Published date06 October 2009
Subject MatterPolítica comercial,dumping
Official Gazette PublicationDiario Oficial de la Unión Europea, L 262, 06 de octubre de 2009
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6.10.2009 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 262/19

REGOLAMENTO (CE) N. 926/2009 DEL CONSIGLIO

del 24 settembre 2009

che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati tubi senza saldatura, di ferro o di acciaio, originari della Repubblica popolare cinese

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («regolamento di base»), in particolare gli articoli 9 e 10,

vista la proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PROCEDIMENTO

1. Misure provvisorie

(1) Il 9 luglio 2008 la Commissione ha pubblicato un avviso di apertura (2) di un procedimento antidumping relativo alle importazioni nella Comunità di determinati tubi senza saldatura, di ferro o di acciaio, originari della Repubblica popolare cinese («la RPC»). L’8 aprile 2009 la Commissione ha istituito, con il regolamento (CE) n. 289/2009 (3) («il regolamento provvisorio»), un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di determinati tubi senza saldatura, di ferro o di acciaio, originari della RPC.
(2) Il procedimento è stato avviato a seguito di una denuncia presentata dal comitato di difesa dell’industria dei tubi di acciaio senza saldatura dell’Unione europea («il denunciante») per conto di produttori rappresentanti una quota rilevante, nella fattispecie oltre il 50 %, della produzione comunitaria totale di determinati tubi senza saldatura, di ferro o di acciaio.
(3) Come indicato al considerando 13 del regolamento provvisorio, l’inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o luglio 2007 e il 30 giugno 2008 («periodo dell’inchiesta» o «PI»). L’analisi delle tendenze necessaria per valutare il pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2005 e la fine del PI («periodo in esame»).

2. Fase successiva del procedimento

(4) A seguito della divulgazione dei principali fatti e considerazioni in base ai quali è stata decisa l’istituzione delle misure antidumping provvisorie («divulgazione delle conclusioni provvisorie»), diverse parti interessate hanno presentato osservazioni scritte relative alle conclusioni provvisorie. Le parti che ne hanno fatto richiesta hanno inoltre avuto la possibilità di essere sentite.
(5) La Commissione ha continuato a raccogliere e verificare tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini delle conclusioni definitive. In particolare la Commissione ha inviato un questionario supplementare ai produttori comunitari inseriti nel campione al fine di ottenere ulteriori informazioni concernenti gli sviluppi del mercato e l’evoluzione dei principali indicatori del pregiudizio dopo la fine del PI. Dopo l’istituzione delle misure provvisorie sono state effettuate ulteriori visite di verifica presso le sedi dei seguenti produttori di determinati tubi senza saldatura, di ferro o di acciaio, nell’UE:
Vallourec & Mannesmann Deutschland GmbH, Düsseldorf, Germania,
Vallourec & Mannesmann France, Boulogne-Billancourt, Francia,
Tenaris-Dalmine SpA, Dalmine, Italia,
Tubos Reunidos SA, Amurrio, Spagna,
Productos Tubulares SA, Valle de Trapaga, Spagna.
È stata inoltre effettuata una visita di verifica presso la sede del denunciante, Boulogne-Billancourt, Francia.
(6) La Commissione ha inoltre condotto un’ulteriore analisi documentale delle risposte al questionario fornite da tutti i quattro produttori esportatori inseriti nel campione, compresa in particolare la verifica degli elenchi delle vendite forniti dai seguenti esportatori:
Hubei Xinyegang Steel Co., Ltd,
Hengyang Valin Steel Tube Co., Ltd,
Shandong Luxing Steel Pipe Co., Ltd,
Tianjin Pipe International Economic & Trading Corporation.
(7) Tutte le parti sono state informate dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali si intendeva raccomandare l’istituzione di un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati tubi senza saldatura, di ferro o di acciaio, originari della RPC e la riscossione definitiva degli importi depositati a titolo di dazi provvisori («informazioni finali»). È stato inoltre fissato un termine dalla divulgazione di queste informazioni entro il quale le parti potevano presentare le proprie osservazioni.
(8) Le osservazioni presentate oralmente o per iscritto dalle parti interessate sono state esaminate e, ove opportuno, le conclusioni sono state modificate di conseguenza.

3. Campionamento

(9) In assenza di osservazioni in merito al campionamento dei produttori esportatori della RPC e dei produttori comunitari, si confermano i considerando da 11 a 12 del regolamento provvisorio.

B. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

(10) Il prodotto in esame consiste in taluni tipi di tubi senza saldature, di ferro o di acciaio, a sezione circolare, con un diametro esterno non superiore a 406,4 mm e un valore di carbonio equivalente (Carbon Equivalent Value — CEV) non superiore a 0,86 secondo la formula e analisi chimica dell’Istituto internazionale della saldatura (International Institute of Welding — IIW) (4), provenienti dalla RPC («il prodotto in esame»), normalmente dichiarati nei codici NC ex 7304 19 10, ex 7304 19 30, ex 7304 23 00, ex 7304 29 10, ex 7304 29 30, ex 7304 31 20, ex 7304 31 80, ex 7304 39 10, ex 7304 39 52, ex 7304 39 58, ex 7304 39 92, ex 7304 39 93, ex 7304 51 81, ex 7304 51 89, ex 7304 59 10, ex 7304 59 92 e ex 7304 59 93 (5).
(11) In seguito alla pubblicazione del regolamento provvisorio, è stato riscontrato un errore materiale nella numerazione della relazione tecnica menzionata nella nota del considerando 14 del regolamento provvisorio per la determinazione del valore equivalente di carbonio (Carbon Equivalent Value, CEV). Il riferimento corretto è Relazione tecnica, 1967, IIW doc. IX-555-67, pubblicata dall’Istituto internazionale della saldatura (International Institute of Welding — IIW).
(12) Dopo la divulgazione delle conclusioni provvisorie, l’associazione dei produttori siderurgici cinesi (China Iron and Steel Association — «CISA») ha affermato che i codici NC del prodotto in esame comprendevano anche altri prodotti non contemplati dall’inchiesta, ad esempio prodotti con diametro superiore a 406,4 mm o con un CEV superiore a 0,86 e che, di conseguenza, i valori delle importazioni utilizzati risultavano sovrastimati. In merito, occorre notare che i prodotti con diametro superiore a 406,4 mm o con un CEV superiore a 0,86 conformemente alla formula e analisi chimica dell’IIW non sono contemplati da presente procedimento. Inoltre, presso i produttori esportatori inseriti nel campione non sono stati riscontrati elementi di prova che attestino notevoli quantità di tali prodotti fabbricati nella RPC. Di conseguenza si è concluso che non esistono prove credibili riguardo all’importazione nella CE di quantità notevoli di tali prodotti cinesi.
(13) Successivamente alla divulgazione dei fatti, la CISA ha ribadito la tesi secondo cui i tubi per la ricerca e l’estrazione di prodotti petroliferi (Oil Country Tubular Goods — «OCTG») dovrebbero essere esclusi dalla definizione del prodotto in esame e ha sottolineato che altri paesi, tra cui gli Stati Uniti, considerano gli OCTG facenti parte di un mercato separato ai fini delle inchieste antidumping. Anche il governo cinese («MOFCOM») ha avanzato argomentazioni simili.
(14) Le argomentazioni suddette sono state esaminate in modo approfondito e si è riscontrato che i vari tipi di tubi senza saldatura, inclusi gli OCTG, che rientrano nella definizione del prodotto, possiedono le stesse caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base e appartengono, di conseguenza, alla stessa categoria di prodotti. Il fatto che tali tipi diversi di prodotto differiscano in qualche modo rispetto alle caratteristiche, costo e prezzo di vendita è normale. Inoltre, il fatto che altre autorità inquirenti svolgano inchieste relative ai soli OCTG potrebbe essere da attribuire alle particolarità di tali inchieste, ad esempio l’oggetto della denuncia di base. Si è riscontrato infatti che le autorità statunitensi non hanno dovuto svolgere inchieste per stabilire se gli OCTG presentassero le stesse caratteristiche di base di altri tipi di tubi senza saldatura. Inoltre l’industria comunitaria ha comprovato l’intercambiabilità dei i tubi OCTG lisci con altri prodotti oggetto dell’inchiesta.
(15) Si è anche affermato che nella definizione del prodotto in esame si è attribuita troppa importanza ad elementi quali lo spessore delle pareti, il diametro esterno e la soglia CEV, trascurando le proprietà tecniche, ad esempio l’alta resistenza alla pressione e alla corrosione, nonché l’esistenza di norme speciali dell’Istituto americano del petrolio (API) per gli OCTG.
(16) Anzitutto occorre notare che, dal momento che lo spessore delle pareti non è utilizzato nella definizione dell’ambito dell’inchiesta, il diametro esterno e la soglia CEV restano gli elementi più idonei a identificare il prodotto in esame. Il diametro esterno rappresenta altresì un elemento utilizzato per distinguere il prodotto a fini statistici e doganali. Quanto alla soglia CEV, essa definisce il livello al quale il prodotto può essere saldato, e la soglia è fissata a 0,86 per distinguere tra i prodotti che possono essere saldati
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