Council Regulation (EC) No 954/2008 of 25 September 2008 amending Regulation (EC) No 682/2007 imposing a definitive anti-dumping duty and collecting definitively the provisional duty imposed on imports of certain prepared or preserved sweetcorn in kernels originating in Thailand

Published date30 September 2008
Subject MatterCommercial policy,Dumping
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 260, 30 September 2008
L_2008260IT.01000101.xml
30.9.2008 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 260/1

REGOLAMENTO (CE) N. 954/2008 DEL CONSIGLIO

del 25 settembre 2008

che modifica il regolamento (CE) n. 682/2007 che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio sulle importazioni di determinati prodotti di granturco dolce in granella preparato o conservato originari della Thailandia

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l’articolo 9,

vista la proposta presentata dalla Commissione previa consultazione del comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. MISURE IN VIGORE

(1) Con il regolamento (CE) n. 682/2007 (2) («il regolamento definitivo»), il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni nella Comunità di alcuni preparati o conserve di granturco dolce in granella, originari della Thailandia («il prodotto in esame»), dichiarati di norma ai codici NC ex 2001 90 30 e ex 2005 80 00. A causa del numero elevato di parti che hanno cooperato, è stato costituito, al momento dell’inchiesta che ha portato all’istituzione delle misure, un campione di produttori esportatori tailandesi.
(2) Alle società inserite nel campione sono stati attribuiti i tassi di dazio individuale stabiliti nel corso dell’inchiesta. È stato applicato a tutte le altre società un dazio a livello nazionale del 12,9 %, calcolato sulla base del margine di dumping medio ponderato delle parti che componevano il campione.

B. INCHIESTA IN CORSO

(3) Il 30 agosto 2007, dopo l’imposizione di misure definitive sulle importazioni di granturco dolce originarie della Thailandia, Kuiburi Fruit Canning Co. Limited («Kuiburi» o «la società»), un produttore esportatore che non era stato inserito nel campione ma che aveva rinviato alla Commissione un questionario debitamente riempito e aveva chiesto un esame individuale, ha presentato un ricorso al tribunale di primo grado. In tale ricorso, la società sosteneva che le sarebbe dovuto essere garantito un esame individuale.
(4) Fatta salva la posizione che le istituzioni comunitarie prenderanno qualora sia portata avanti la causa dal ricorrente, la Commissione ha deciso di sua iniziativa di avviare una riapertura parziale dell’inchiesta antidumping (3). La riapertura verteva unicamente sull’esame del dumping per quanto riguardava la società Kuiburi.
(5) La Commissione ha informato ufficialmente il ricorrente, i rappresentanti del paese esportatore e l’industria comunitaria in merito alla parziale riapertura dell’inchiesta. È stata data alle parti interessate la possibilità di far conoscere il loro punto di vista per iscritto e di essere ascoltate.
(6) La Commissione ha cercato di verificare tutte le informazioni fornite da Kuiburi che erano ritenute necessarie ai fini della determinazione del dumping; una visita di verifica è stata effettuata nei locali della società.
(7) Come indicato nel regolamento definitivo, l’inchiesta relativa al dumping ha coperto il periodo dal 1o gennaio 2005 al 31 dicembre 2005 («il periodo di inchiesta» o «PI»).

C. RISULTATI

1. Dumping

(8) La metodologia utilizzata per il calcolo del dumping è stata la stessa applicata per le società inserite nel campione, come descritto nei considerando da 21 a 36 del regolamento (CE) n. 1888/2006 della Commissione (4) (il «regolamento provvisorio»), e come è stato confermato nel regolamento definitivo.
(9) Per quanto riguarda la determinazione del valore normale, la Commissione ha in primo luogo stabilito se le vendite interne totali del prodotto simile erano rappresentative rispetto al totale delle esportazioni della società verso la Comunità. A norma dell’articolo 2, paragrafo 2, primo comma del regolamento di base, le vendite interne del prodotto simile sono considerate rappresentative se il volume delle vendite interne della società supera il 5 % del volume totale delle sue vendite all’esportazione verso la Comunità.
(10) Si è stabilito che il prodotto simile non era venduto sul mercato interno. È stato quindi necessario costruire il valore normale sulla base di quanto stabilito dall’articolo 2, paragrafo 3 del regolamento di base. Il valore normale è stato costruito aggiungendo al costo di fabbricazione di ogni tipo esportato nella Comunità, ove necessario con un adeguamento, un importo ragionevole per le spese generali, amministrative e di vendita, e un margine di utile. Come nell’inchiesta originale, si è deciso di non definire l’entità di tali spese e di tale margine di utile sulla base di quanto stabilito all’articolo 2, paragrafo 6, lettera a) del regolamento di base, dal momento che soltanto una società inserita nel campione aveva realizzato vendite rappresentative del prodotto analogo sul mercato interno. Le spese generali, amministrative e di vendita, e il margine di utile sono stati determinati in conformità con quanto stabilito all’articolo 2, paragrafo 6, lettera b), dal momento che Kuiburi aveva vendite rappresentative, secondo le ordinarie procedure commerciali, della stessa categoria generale di prodotti.
(11) Si è rilevato che i costi di fabbricazione e le spese generali e amministrative e di vendita erano stati sottostimati e sono stati corretti prima di essere utilizzati nella costruzione del valore normale.
(12) A seguito della divulgazione dei principali fatti e considerazioni alla base dei risultati di questo procedimento, Kuiburi ha sostenuto che, per costruire un valore normale, le entità delle spese e del margine di utile
...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT