Council Regulation (EEC) No 857/84 of 31 March 1984 adopting general rules for the application of the levy referred to in Article 5c of Regulation (EEC) No 804/68 in the milk and milk products sector
Published date | 01 April 1984 |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Communities, L 90, 1 April 1984 |
Regolamento (CEE) n. 857/84 del Consiglio del 31 marzo 1984 che fissa le norme generali per l' applicazione del prelievo di cui all' articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari
Gazzetta ufficiale n. L 090 del 01/04/1984 pag. 0013 - 0016
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 30 pag. 0064
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 30 pag. 0064
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REGOLAMENTO ( CEE ) N . 857/84 DEL CONSIGLIO
del 31 marzo 1984
che fissa le norme generali per l ' applicazione del prelievo di cui all ' articolo 5 quater del regolamento ( CEE ) n . 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ,
visto il regolamento ( CEE ) n . 804/68 del Consiglio , del 27 giugno 1968 , relativo all ' organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 856/84 ( 2 ) , in particolare l ' articolo 5 quater ,
vista la proposta della Commissione
considerando che l 'articolo 5 quater del regolamento ( CEE ) n . 804/68 ha istituito un prelievo che i produttori o gli acquirenti di latte o di altri prodotti lattiero-caseari devono versare per i quantitativi che superano un quantitativ anuo di riferimento ; che in linea di principo , l ' importo di detto prelievo deve coprire i costi di smaltimento del latte che supera il quantitativo di riferimento ; che , tuttavia , quando il prelievo è riscosso a livello dell ' acquirente , la sua applicazione non incide necessariamente du tutti i quantitativi di latte consegnati da ciascun produttore ed eccedenti un quantitativo pari a quello considerato per fissare il quantitativo di riferimento dell ' acquirente ; che per ottenere un ' equivalenza di risultati è opportuno fissare un importo del prelievo più elevato , quando esso è dovuto dall ' acquirente ;
considerando che è opportuno fissare il quantitativo di riferimento prendendo come base il quantitativo corrispondente all ' anno civile 1981 , già considerato per la determinazione del limite di garanzia di cui all ' articolo 5 ter del regolamento ( CEE ) n . 804/68 , aumentata dell ' 1 % ; che è tuttavia opportuno consentire agli Stati membri , per motivi attinenti alle loro condizioni di produzione o di raccolta , di prendere come base il quantitativo corrispondente all ' anno civile 1982 o 1983 , con applicazione di una percentuale che consenta di raggiungere lo stesso risultato ;
considerando che è opportuno consentire agli Stati membri di adattare i quantitativi di riferimento per tener conto della situazione particolare di alcuni produttori e di costituire a tal fine , se del caso , una riserva nell ' ambito del suddetto quantitativo garantito ;
considerando che per facilitare l ' applicazione del prelievo supplementare in Grecia , tenuto conto del fatto che la sua produzione lattiera totale è inferiore all ' 1 % della produzione comunitaria e che il numero totale degli acquirenti vi è molto elevato , conviene considerate l ' insieme degli acquirenti di questo Stato membro come un solo acquirente ;
considerando che , per quanto riguarda le vendite dirette al consumo effettuate dai produttori , si deve tener conto della tendenza al ribasso di tali vendite e prendere come quantitativo di riferimento il quantitativo corrispondente all ' anno civile 1981 , con un aumento dell ' 1 % .
considerando che è assolutamente di pubblico interesse che il regime entri in vigore dal 2 aprile 1984 ; che a tal fine devono essere adottate misure transitorie affinchù il prelievo dovuto dal 2 aprile possa essere riscosso entro un termine ragionevole ,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :
Articolo 1
1 . Il prelievo di cui all ' articolo 5 quater del regolamento ( CEE ) n . 804/68 è fissato al :
- 75 % del prezzo indicativo del latte , in caso di applicazione della formula A ,
- 100 % del prezzo indicativo del latte , in caso di applicazione della formula B ,
- 75 % del prezzo indicativo del latte , in caso di vendita diretta al consumo .
2 . Per regione , ai sensi dell ' articolo 5 quater , paragrafo 1 , del regolamento ( CEE ) n . 804/68 , s ' intende tutto o parte del territorio di uno Stato membro che presenta un ' unità geografica e le cui condizioni naturali , le strutture di produzione e il rendimento medio...
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