Council Regulation (EEC) No 1600/92 of 15 June 1992 concerning specific measures for the Azores and Madeira relating to certain agricultural products

Published date27 June 1992
Subject MatterAgricultural structures,Accession
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 173, 27 June 1992
EUR-Lex - 31992R1600 - IT 31992R1600

Regolamento (CEE) n. 1600/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche in favore delle Azzorre e di Madera per taluni prodotti agricoli

Gazzetta ufficiale n. L 173 del 27/06/1992 pag. 0001 - 0012
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 42 pag. 0175
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 42 pag. 0175


REGOLAMENTO (CEE) N. 1600/92 DEL CONSIGLIO del 15 giugno 1992 relativo a misure specifiche in favore delle Azzorre e di Madera per taluni prodotti agricoli

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 42 e 43,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 234, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione(1) ,

visto il parere del Parlamento europeo(2) ,

visto il parere del Comitato economico e sociale(3) ,

considerando che la decisione 91/315/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1991, che istituisce un programma di soluzioni specifiche per ovviare alla lontananza e all'insularità di Madera e delle Azzorre (POSEIMA)(4) , definisce nelle linee generali gli orientamenti da seguire per tener conto delle peculiarità e dei condizionamenti che contraddistinguono queste due regioni dell'estrema periferia;

considerando che la posizione geografica eccezionale di queste regioni rispetto alle fonti di approvvigionamento a monte di taluni settori dell'alimentazione, essenziali per il consumo corrente o per l'industria trasformatrice dei due arcipelaghi, impone a questi ultimi oneri tali da compromettere gravemente detti settori; che è possibile ovviare a questo svantaggio naturale, esentando dai prelievi e/o dai dazi doganali all'importazione i prodotti in causa provenienti direttamente dai paesi terzi;

considerando che, per mantenere la competitività nei due arcipelaghi dei medesimi prodotti d'origine comunitaria, sia al fine di realizzare pienamente l'obiettivo perseguito dal POSEIMA, quello cioè di ridurre i prezzi stimolando la concorrenza tra le fonti di approvvigionamento, sia al fine di evitare che vengano perturbate le correnti di scambio tradizionali, è opportuno disporre, a favore delle regioni di cui trattasi, che gli stessi prodotti originari del resto della Comunità vengano forniti a condizioni che siano equivalenti, per l'utilizzatore finale, all'esenzione dal prelievo e/o dai dazi doganali applicati ai prodotti originari dei paesi terzi e che siano determinate sulla base dei prezzi all'esportazione praticati in favore dei paesi terzi; che in taluni casi è necessario prevedere un sistema di certificati all'importazione;

considerando che i quantitativi di prodotti ammessi a beneficiare del regime specifico di approvvigionamento devono essere stabiliti nell'ambito di bilanci di previsione elaborati periodicamente e rivedibili nel corso dell'esercizio, in funzione dei fabbisogni fondamentali del mercato locale e prendendo in considerazione le produzioni locali e le correnti di scambio tradizionali;

considerando che gli effetti economici del regime in questione devono ripercuotersi sul livello dei costi di produzione e dar luogo a un ribasso dei prezzi fino allo stadio dell'utilizzatore finale; che è opportuno predisporre le misure adeguate per controllare tale ripercussione;

considerando che, per evitare deviazioni di traffico, i prodotti beneficiari del regime specifico di approvvigionamento non possono essere rispediti verso altre parti della Comunità né riesportati verso i paesi terzi; che occorre tuttavia derogare a questo principio per i prodotti trasformati nei due arcipelaghi che siano tradizionalmente avviati alla rispedizione o alla riesportazione, nei limiti delle correnti di scambio abituali;

considerando che le condizioni peculiari della produzione agricola a Madera e nelle Azzorre richiedono speciale attenzione e che si rendono necessarie misure appropriate sia nei settori dell'allevamento e delle produzioni animali, sia in quelli delle colture vegetali;

considerando che, per contribuire a sviluppare le produzioni connesse con le tradizionali attività zootecniche dei due arcipelaghi, occorre favorire il miglioramento genetico mediante l'acquisto di animali riproduttori di razza pura, concedere premi integrativi per l'ingrasso dei bovini maschi e per il mantenimento delle vacche nutrici, nonché sostenere il consumo di prodotti lattiero-caseari freschi ottenuti sul posto; che relativamente alle Azzorre, occorre tener presente l'importanza fondamentale che rivestono, sul piano sia economico che sociale, in particolare per i piccoli produttori, la produzione lattiera e l'allevamento; che, al fine di garantire il mantenimento delle attività economiche tradizionali in questo settore produttivo, occorre completare le misure suddette con un aiuto al mantenimento della mandria lattiera e con un aiuto all'ammasso privato dei formaggi tradizionali di fabbricazione locale;

considerando che, nel settore ortofrutticolo ed in quello delle piante e dei fiori, è d'uopo prendere provvedimenti per incrementare la produzione, aumentare la produttività delle aziende e migliorare la qualità dei prodotti; che occorre inoltre favorire la commercializzazione delle produzioni tropicali delle regioni in oggetto;

considerando che, per contribuire al sostegno della produzione interna e per soddisfare le abitudini di consumo locali, è opportuno istituire aiuti per talune colture e produzioni specifiche;

considerando che, per quanto concerne Madera, siffatte misure devono favorire la produzione di patate alimentari, la produzione di canna da zucchero, nonché la trasformazione delle canne in sciroppo di zucchero e rum agricolo; che occorre pure sostenere la fabbricazione secondo i metodi tradizionali dei vini liquorosi locali, facilitando l'acquisto di mosti concentrati e di alcole d'origine vinica nel resto della Comunità e accordando un aiuto per l'invecchiamento di tali vini;

considerando che, per quanto concerne le Azzorre, le suddette misure devono segnatamente contribuire a migliorare le condizioni di produzione della barbabietola da zucchero e la competitività dell'industria zuccheriera locale, nei limiti di determinati quantitativi; che esse devono favorire altresì colture specifiche come quella delle patate da semina, della cicoria o degli ananassi;

considerando che, per gli stessi scopi sopra indicati, è opportuno, da un lato, rinunciare sia all'applicazione delle misure d'intervento previste dall'organizzazione dei mercati nel settore vitivinicolo, sia all'applicazione del regime di premi all'estirpazione, e d'altro lato, concedere un aiuto per i vigneti destinati alla produzione di vini v.q.p.r.d. conformi ai requisiti della regolamentazione comunitaria;

considerando che la creazione e la promozione di un simbolo grafico possono anche facilitare la commercializzazione dei prodotti specifici di qualità;

considerando che la situazione fitosanitaria delle produzioni agricole nei due arcipelaghi è contrassegnata da particolari difficoltà, dovute alle condizioni climatiche e all'insufficienza dei mezzi di lotta finora impiegati; che è opportuno agevolare l'attuazione di programmi di lotta contro gli organismi nocivi e precisare la partecipazione finanziaria della Comunità alla realizzazione di detti programmi;

considerando che le strutture delle aziende agricole situate a Madera e nelle Azzorre soffrono di gravi carenze e di particolari difficoltà; che sarebbe quindi necessario poter derogare alle disposizioni che limitano o vietano la concessione di taluni aiuti di natura strutturale;

considerando che, nell'ambito dei quadri comunitari di sostegno intesi a promuovere lo sviluppo e l'adeguamento strutturale delle regioni economicamente ritardate (obiettivo n. 1), conformemente agli articoli 130 A e 130 C del trattato, vengono finanziate azioni strutturali di fondamentale importanza per l'agricoltura delle regioni in questione; che la Commissione ha inoltre deciso un'iniziativa comunitaria, denominata REGIS, per lo sviluppo economico delle regioni dell'estrema periferia, iniziativa che, fra l'altro, contempla la diversificazione delle produzioni agricole, la valorizzazione delle produzioni tradizionali e la copertura dei rischi inerenti alle catastrofi naturali;

considerando inoltre che la coltivazione della banana costituisce un'attività essenziale per l'economia di Madera; che la problematica relativa a tale coltura è attualmente sottoposta ad esame approfondito sul piano comunitario, a seguito del quale verranno adottate le misure del caso,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il presente regolamento istituisce misure specifiche per ovviare alla lontananza e all'insularità delle Azzorre e di Madera, per quanto riguarda determinati prodotto agricoli.

TITOLO I REGIME SPECIFICO DI APPROVVIGIONAMENTO

Articolo 2

Per i prodotti agricoli destinati al consumo umano e alla trasformazione, elencati nell'allegato I per le Azzorre e nell'allegato II per Madera, vengono elaborati, per ogni campagna, bilanci previsionali di approvvigionamento. Questi ultimi possono essere riveduti nel corso della cam- pagna, in base all'andamento del fabbisogno locale. La valutazione delle necessità delle industrie di trasformazione o di condizionamento dei prodotti destinati al mercato locale o tradizionalmente spediti verso il resto della Comunità può formare oggetto di bilanci di previsione distinti.

Articolo 3

1. In caso d'importazione diretta nelle Azzorre e a Madera di prodotti originari di paesi terzi e compresi nel regime specifico di approvvigionamento, non viene applicato alcun prelievo o dazio doganale, limitatamente ai quantitativi stabiliti nel bilancio di approvvigionamento.

2. Al fine di soddisfare, sul piano qualitativo e quantitativo nonché sotto il profilo dei prezzi, le necessità accertate...

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