Council Regulation (EEC) No 223/88 of 25 January 1988 amending Regulation (EEC) No 1035/72 on the common organization of the market in fruit and vegetables

Published date28 January 1988
Subject MatterFruit and vegetables
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 23, 28 January 1988
EUR-Lex - 31988R0223 - IT 31988R0223

Regolamento (CEE) n. 223/88 del Consiglio del 25 gennaio 1988 che modifica il regolamento (CEE) n. 1035/72 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli

Gazzetta ufficiale n. L 023 del 28/01/1988 pag. 0001 - 0002
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 26 pag. 0018
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 26 pag. 0018


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REGOLAMENTO (CEE) N. 223/88 DEL CONSIGLIO

del 25 gennaio 1988

che modifica il regolamento (CEE) n. 1035/72 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 89, paragrafo 2 e l'articolo 234, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

considerando che il regolamento (CEE) n. 1035/72 (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3910/87 (4), prevede un regime di prezzi e di interventi per taluni prodotti del settore degli ortofrutticoli:

considerando che è opportuno sensibilizzare i produttori di clementine, madarini satsuma, mandarini e pesche noci alle effettive esigenze del mercato di questi prodotti; che, per conseguire tale risultato occorre, se del caso, stabilire un limite quantitativo per gli interventi sul mercato al cui superamento entra in gioco la responsabilità finanziaria dei produttori;

considerando che la responsabilità dei produttori deve tradursi in una riduzione dei prezzi di base e dei prezzi d'acquisto di tali prodotti, quando gli interventi superano i limiti prestabiliti;

considerando che, per ognuno di questi prodotti, il limite può essere espresso in percentuale delle quantità medie prodotte e destinate al mercato dei prodotti freschi durante le ultime cinque campagne per le quali sono disponibili i dati relativi alla produzione; che, per quanto riguarda i mandarini, occorre, dato che i ritiri rappresentano già una percentuale elevata della produzione, stabilire una percentuale decrescente che vada di pari passo con il graduale adeguamento dei produttori alla nuova situazione;

considerando che, durante la prima fase dell'adesione, detta di verifica di convergenza, il mercato spagnolo dei prodotti in questione non è integrato al mercato della...

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