Council Regulation (EEC) No 3061/78 of 19 December 1978 amending Regulation (EEC) No 1544/69 on the tariff treatment applicable to goods contained in travellers' personal luggage

Published date28 December 1978
Subject MatterHarmonisation of customs law: various,Common customs tariff
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 366, 28 December 1978
EUR-Lex - 31978R3061 - IT

Regolamento (CEE) n. 3061/78 del Consiglio, del 19 dicembre 1978, che modifica il regolamento (CEE) n. 1544/69 relativo al trattamento tariffario applicabile alle merci contenute nei bagagli personali dei viaggiatori

Gazzetta ufficiale n. L 366 del 28/12/1978 pag. 0003 - 0004
edizione speciale greca: capitolo 02 tomo 7 pag. 0007


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REGOLAMENTO ( CEE ) N . 3061/78 DEL CONSIGLIO

del 19 dicembre 1978

che modifica il regolamento ( CEE ) n . 1544/69 relativo al trattamento tariffario applicabile alle merci contenute nei bagagli personali dei viaggiatori

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 28 ,

vista la proposta della Commissione ,

visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ) ,

visto il parere del Comitato economico e sociale ( 2 ) ,

considerando che l ' articolo 1 , paragrafo 1 , del regolamento ( CEE ) n . 1544/69 del Consiglio , del 23 luglio 1969 , relativo al trattamento tariffario applicabile alle merci contenute nei bagagli personali dei viaggiatori ( 3 ) , prevede la concessione di una franchigia dai dazi della tariffa doganale comune per le merci contenute nei bagagli personali dei viaggiatori , a condizione che si tratti di importazioni prive di ogni carattere commerciale ;

considerando che il valore globale delle merci ammissibili al beneficio di tale franchigia non deve superare , per persona , 25 unità di conto ; che , conformemente all ' articolo 1 , paragrafo 2 , del regolamento ( CEE ) n . 1544/69 , gli Stati membri hanno la facoltà , per i viaggiatori di età inferiore a quindici anni , di ridurre tale franchigia fino a 10 unità di conto ;

considerando che , a decorrere dal 1 gennaio 1979 , gli importi espressi in unità di conto negli atti adottati in campo doganale dovranno essere espressi in unità di conto europee ;

considerando che tale adattamento non deve avere per effetto di diminuire l ' equivalente espresso in monete nazionali degli importi attualmente ammissibili al beneficio della franchigia ;

considerando che , all ' atto di tale adattamento , si deve anche tener conto delle misure raccomandate a favore dei viaggiatori dalle organizzazioni internazionali specializzate e in particolare di quelle che figurano nell ' allegato F 3 alla convenzione internazionale per la semplificazione e l ' armonizzazione dei regimi doganali...

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