Council Regulation (EEC) No 216/84 of 18 January 1984 amending Regulation (EEC) No 2616/80 instituting a specific Community regional development measure contributing to overcoming constraints on the development of new economic activities in certain zones adversely affected by restructuring of the steel industry

Published date31 January 1984
Subject MatterSteel industry,Regional policy,European Regional Development Fund (ERDF)
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 27, 31 January 1984
EUR-Lex - 31984R0216 - IT

Regolamento (CEE) n. 216/84 del Consiglio del 18 gennaio 1984 che modifica il regolamento (CEE) n. 2616/80 che istituisce un'azione comunitaria specifica di sviluppo regionale per contribuire ad eliminare gli ostacoli allo sviluppo di nuove attività economiche in talune zone colpite dalla ristrutturazione dell'industria siderurgica

Gazzetta ufficiale n. L 027 del 31/01/1984 pag. 0009 - 0014
edizione speciale spagnola: capitolo 14 tomo 1 pag. 0067
edizione speciale portoghese: capitolo 14 tomo 1 pag. 0067


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REGOLAMENTO ( CEE ) N . 216/84 DEL CONSIGLIO

del 18 gennaio 1984

che modifica il regolamento ( CEE ) n . 2616/80 che istituisce un ' azione comunitaria specifica di sviluppo regionale per contribuire ad eliminare gli ostacoli allo sviluppo di nuove attività economiche in talune zone colpite dalla ristrutturazione dell ' industria siderurgica

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ,

visto il regolamento ( CEE ) n . 724/75 del Consiglio , del 18 marzo 1975 , che istituisce un Fondo europeo di sviluppo regionale ( 1 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE n . 3325/80 ( 2 ) , in particolare l ' articolo 13 , paragrafo 3 ,

vista la proposta della Commissione ( 3 ) ,

visto il parere del Parlamento europeo ( 4 ) ,

visto il parere del Comitato economico e sociale ( 5 ) ,

considerando che l ' articolo 13 del regolamento ( CEE ) n . 724/75 , qui di seguito denominato « regolamento del Fondo » , prevede , indipendentemente dalla ripartizione nazionale delle risorse fissata dall ' articolo 2 , paragrafo 3 , lettera a ) , dello stesso regolamento , una partecipazione del Fondo al finanziamento di azioni comunitarie specifiche di sviluppo regionale , connesse in particolare con la politica delle Comunità e con i provvedimenti da essa adottati per consentire di tener conto in modo più appropriato della loro dimensione regionale o di attenuarne le conseguenze sul piano regionale ;

considerando che , ai sensi di detto articolo , il Consigli ha adottato , il 7 ottobre 1980 , una prima serie di regolamenti che istituiscono azioni comunitarie specifiche di sviluppo regionale , in particolare il regolamento ( CEE ) n . 2616/80 che istituisce un ' azione comunitaria specifica d sviluppo regionale per contribuire ad eliminare gli ostacoli allo sviluppo di nuove attività economiche in talune zone colpite dalla ristrutturazione dell ' industria siderurgica ( 6 ) , qui di seguito denominata « azione specifica » ;

considerando che a norma di detto regolamento , in particolare dell ' articolo 3 , la Commissione ha approvato programmi speciali relativi a talune zone del Belgio e del Regno Unito ed ha contemporaneamente deciso di assegnare degl stanziamenti a favore di detti programmi ;

considerando che l ' aggravarsi dei problemi del settore siderurgico impone di estendere l ' azione specifica a nuove zone del Regno Unito , della Francia , della Repubblica federale di Germania e del Granducato del Lussemburgo e che gli Stati membri interessati hanno comunicato alla Commission i dati relativi ai problemi regionali che possono costituire oggetto di un ' azione comunitaria specifica ;

considerando inoltre che l ' esistenza di una eccedenza di produzione nel settore siderurgico è una delle maggiori cause di difficoltà di tale settore e che lo sforzo di riduzione ch deve essere intrapreso , conformemente agli « obiettivi generali acciaio » definiti dalla Commissione , rischia di avere delle ripercussioni sul livello di occupazione regionale ;

considerando che la Commissione nella decisione n . 2320/81/CECA della Commissione , del 7 agosto 1981 , recante norme comunitarie per gli aiuti all ' industria siderurgica ( 7 ) , ha previsto che tali aiuti possono essere considerati compatibili con il buon funzionamento del mercato comune a condizione in particolare che « l ' impresa o l ' insieme delle imprese beneficiarie siano impegnate nell ' esecuzione di un programma di ristrutturazione coerent e preciso » e « che il programma di ristrutturazione in questione abbia come risultato di ridurre la capacità globale di produzione dell ' impresa o dell ' insieme di imprese beneficiarie » ;

considerando che la Commissione dovrà deliberare sulle domande di aiuti presentate nel quadro dei programmi di ristrutturazione e che tali domande dovevano essere state notificate non oltre il 30 settembre 1982 ;

considerando che è opportuno rendere applicabile sin d ' or l ' azione specifica alle zone caratterizzate da un declino recente e importante del settore siderurgico il quale ha già contribuito ad aggravare gli squilibri regionali esistenti ;

considerando che l ' azione specifica dovrà essere applicat ugualmente alle zone caratterizzate da una riduzione delle capacità di produzione prevista in relazione all ' attuazione dei programmi di ristrutturazione che possono causare un deterioramento della situazione...

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