Council Regulation (EEC) No 3069/86 of 7 October 1986 amending Regulation (EEC) No 1430/79 on the repayment or remission of import or export duties

Published date09 October 1986
Subject MatterCharges having an equivalent effect,Agriculture and Fisheries,Common customs tariff,Provisions under Article 235 EEC
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 286, 9 October 1986
EUR-Lex - 31986R3069 - IT 31986R3069

Regolamento (CEE) n. 3069/86 del Consiglio del 7 ottobre 1986 che modifica il regolamento (CEE) n. 1430/79 relativo al rimborso o allo sgravio dei diritti all' importazione o all' esportazione

Gazzetta ufficiale n. L 286 del 09/10/1986 pag. 0001


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REGOLAMENTO (CEE) N. 3069/86 DEL CONSIGLIO

del 7 ottobre 1986

che modifica il regolamento (CEE) n. 1430/79 relativo al rimborso o allo sgravio dei diritti all'importazione o all'esportazione

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 43 e 235,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che il rimborso o lo sgravio dei diritti all'importazione relativi ad una merce è subordinato in determinati casi, conformemente al regolamento (CEE) n. 1430/79 (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 918/83 (5), alla riesportazione della stessa fuori del territorio doganale della Comunità oppure alla sua distruzione sotto il controllo delle autorità competenti;

considerando che gli interessati anche qualora non osservino queste disposizioni di procedura possono chiedere il rimborso o lo sgravio dei diritti a norma dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1430/79 inserito nello stesso in virtù del regolamento (CEE) n. 1672/82 (6); che, a norma dei testi vigenti, la richiesta di rimborso o di sgravio deve essere trasmessa alla Commissione, sola competente a decidere in materia;

considerando che l'esperienza acquisita ha dimostrato che il potere di decidere su tale tipo di domande di rimborso o di sgravio può essere conferito senza inconvenienti agli Stati membri, sempreché venga accertato che, pur non essendo rispettate le disposizioni procedurali, risultano soddisfatte le condizioni di fondo stabilite per il rimborso o lo sgravio dei diritti e che, nel caso in esame, non vi è stata alcuna simulazione o negligenza grave da parte dell'interessato; che è pertanto necessario modificare l'articolo 13;

considerando che occorre precisare in tale occasione il termine entro il quale deve essere presentata la domanda di rimborso o di sgravio dei diritti all'importazione in virtù dell'articolo 13;

considerando che questo termine, nonché quelli previsti all'articolo 3, paragrafo 2, secondo comma, all'articolo 5, paragrafo 2, secondo comma, all'articolo 10, paragrafo 2, secondo comma, e all'articolo 13, paragrafo 2, secondo comma, possono essere superati solo in casi eccezionali, debitamente giustificati; che l'articolo 19 si applica pertanto unicamente al termine di cui all'articolo 2; che è pertanto necessario semplificare il testo modificando l'articolo 2 e sopprimendo l'articolo 19;

considerando, d'altro canto, che l'esperienza acquisita dopo l'entrata in vigore del regolamento (CEE) n. 1430/79 ha dimostrato altresì che occorre completare l'articolo 10, che stabilisce i casi in cui si può...

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