Council Regulation (EEC) No 3069/86 of 7 October 1986 amending Regulation (EEC) No 1430/79 on the repayment or remission of import or export duties
Published date | 09 October 1986 |
Subject Matter | Charges having an equivalent effect,Agriculture and Fisheries,Common customs tariff,Provisions under Article 235 EEC |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Communities, L 286, 9 October 1986 |
Regolamento (CEE) n. 3069/86 del Consiglio del 7 ottobre 1986 che modifica il regolamento (CEE) n. 1430/79 relativo al rimborso o allo sgravio dei diritti all' importazione o all' esportazione
Gazzetta ufficiale n. L 286 del 09/10/1986 pag. 0001
*****
REGOLAMENTO (CEE) N. 3069/86 DEL CONSIGLIO
del 7 ottobre 1986
che modifica il regolamento (CEE) n. 1430/79 relativo al rimborso o allo sgravio dei diritti all'importazione o all'esportazione
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 43 e 235,
vista la proposta della Commissione (1),
visto il parere del Parlamento europeo (2),
visto il parere del Comitato economico e sociale (3),
considerando che il rimborso o lo sgravio dei diritti all'importazione relativi ad una merce è subordinato in determinati casi, conformemente al regolamento (CEE) n. 1430/79 (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 918/83 (5), alla riesportazione della stessa fuori del territorio doganale della Comunità oppure alla sua distruzione sotto il controllo delle autorità competenti;
considerando che gli interessati anche qualora non osservino queste disposizioni di procedura possono chiedere il rimborso o lo sgravio dei diritti a norma dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1430/79 inserito nello stesso in virtù del regolamento (CEE) n. 1672/82 (6); che, a norma dei testi vigenti, la richiesta di rimborso o di sgravio deve essere trasmessa alla Commissione, sola competente a decidere in materia;
considerando che l'esperienza acquisita ha dimostrato che il potere di decidere su tale tipo di domande di rimborso o di sgravio può essere conferito senza inconvenienti agli Stati membri, sempreché venga accertato che, pur non essendo rispettate le disposizioni procedurali, risultano soddisfatte le condizioni di fondo stabilite per il rimborso o lo sgravio dei diritti e che, nel caso in esame, non vi è stata alcuna simulazione o negligenza grave da parte dell'interessato; che è pertanto necessario modificare l'articolo 13;
considerando che occorre precisare in tale occasione il termine entro il quale deve essere presentata la domanda di rimborso o di sgravio dei diritti all'importazione in virtù dell'articolo 13;
considerando che questo termine, nonché quelli previsti all'articolo 3, paragrafo 2, secondo comma, all'articolo 5, paragrafo 2, secondo comma, all'articolo 10, paragrafo 2, secondo comma, e all'articolo 13, paragrafo 2, secondo comma, possono essere superati solo in casi eccezionali, debitamente giustificati; che l'articolo 19 si applica pertanto unicamente al termine di cui all'articolo 2; che è pertanto necessario semplificare il testo modificando l'articolo 2 e sopprimendo l'articolo 19;
considerando, d'altro canto, che l'esperienza acquisita dopo l'entrata in vigore del regolamento (CEE) n. 1430/79 ha dimostrato altresì che occorre completare l'articolo 10, che stabilisce i casi in cui si può...
To continue reading
Request your trial