Council Regulation (EEC) No 1430/79 of 2 July 1979 on the repayment or remission of import or export duties
Published date | 12 July 1979 |
Subject Matter | Common customs tariff,Provisions under Article 235 EEC,Charges having an equivalent effect |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Communities, L 175, 12 July 1979 |
Regolamento (CEE) n. 1430/79 del Consiglio, del 2 luglio 1979, relativo al rimborso o allo sgravio dei diritti all' importazione o all' esportazione
Gazzetta ufficiale n. L 175 del 12/07/1979 pag. 0001 - 0007
edizione speciale greca: capitolo 11 tomo 15 pag. 0162
edizione speciale spagnola: capitolo 02 tomo 6 pag. 0036
edizione speciale portoghese: capitolo 02 tomo 6 pag. 0036
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REGOLAMENTO ( CEE ) N . 1430/79 DELLA COMMISSIONE
del 2 luglio 1979
relativo al rimborso o alla sgravio dei diritti all ' importazione o all ' esportazione
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare gli articoli 43 e 235 ,
vista la proposta della Commissione ,
visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ) ,
visto il parere del Comitato economico e sociale ( 2 ) ,
considerando che , conformemente all ' articolo 10 , paragrafo 1 , del trattato , l ' immissione in libera pratica nella Comunità di merci provenienti da paesi terzi implica la riscossione dei diritti all ' importazione applicabili a tali merci ; che , a norma della direttiva 78/453/CEE del Consiglio , del 22 maggio 1978 , relativa all ' armonizzazione delle disposizioni legislative , regolamentari e amministrative riguardanti la dilazione del pagamento dei diritti all ' importazione o dei diritti all ' esportazione ( 3 ) , a talune condizioni , il pagamento di tali diritti all ' importazione può essere differito ;
considerando che l ' importo dei diritti all ' importazione pagato , o il cui pagamento è stato differito , può rivelarsi superiore a quello legalmente dovuto in seguito ad un errore di calcolo o di trascrizione , oppure in seguito alla presa in considerazione di elementi di tassazione inesatti o incompleti , in particolare riguardo alla specie , al valore o all ' origine considerati per la determinazione dell ' importo stesso ; che , in seguito ad un errore , l ' immissione in libera pratica di una merce può dar luogo alla determinazione di un ammontare dei diritti all ' importazione non applicabile , a norma delle disposizioni vigenti , a tale merce ; che , in questi casi , è giustificato procedere al rimborso o allo sgravio degli indebiti ;
considerando che , tenuto conto delle agevolazioni loro offerte dalla legislazione doganale , in particolare dall ' esistenza dei regimi di deposito e di temporanea importazione , gli importatori sono generalmente in grado di procedere all ' immissione in libera pratica di una merce in completa cognizione di causa ; che pertanto l ' immissione in libera pratica di una merce deve presentare in linea di massima carattere irreversibile ;
considerando tuttavia che può verificarsi che le merci , specialmente quando il dichiarante non ne sia il reale destinatario , siano dichiarate erroneamente per l ' immissione in libera pratica , mentre sono destinate ad altro regime doganale che non comporta la riscossione di alcun diritto all ' importazione ; che , purchù alle autorità competenti sia fornita la prova di tale errore e purchù le merci ricevano la destinazione inizialmente prevista , è giustificato procedere in simili casi al rimborso dei diritti all ' importazione , quando siano stati pagati , o al loro sgravio , quando il pagamento sia stato differito ;
considerando che d ' altronde che possono presentarsi talune situazioni particolari che non implicano alcuna negligenza o simulazione da parte del dichiarante e che hanno l ' effetto di impedire l ' impiego delle merci immesse in libera pratica ai fini per i quali sono state importate ; che tali situazioni si verificano in particolare per le merci che sono rifiutate dall ' importatore perchù difettose o non conformi alle clausole del contratto in seguito al quale è stata effettuata la loro introduzione nel territorio doganale ; che , con riserva di definire con precisione tali situazioni , in modo da non far sostenere al bilancio delle Comunità le conseguenze di operazioni commerciali aleatorie , è parimenti giustificato procedere al rimborso o allo sgravio dei diritti relativi a tali merci , purchù queste siano riesportate fuori dal territorio doganale della Comunità o distrutte sotto controllo delle autorità competenti ;
considerando che , al fine di facilitare l ' azione degli enti assistenziali , è parimenti auspicabile autorizzare il rimborso o lo sgravio dei diritti all ' importazione relativi a merci che , non avendo potuto essere vendute nel territorio doganale dopo esservi state immesse in libera pratica , sono donate a questi enti ; che tuttavia il dono di tali merci agli enti assistenziali che esercitano le proprie attività nel territorio doganale della Comunità può motivare il rimborso o lo sgravio dei diritti all ' importazione soltanto qualora gli enti medesimi possano beneficiare essi stessi di una franchigia in caso di importazione per immissione in libera pratica di merci analoghe provenienti da paesi terzi ;
considerando che attualmente solo le situazioni specifiche più correntemente costatate nella prassi doganale possono formare materia di regolamentazione del rimborso o dello sgravio dei diritti all ' importazione ; che è opportuno prevedere il ricorso ad una procedura comunitaria al fine di definire , ove occorra , altre situazioni che giustifichino parimenti il rimborso o lo sgravio dei diritti all ' importazione ;
considerando che le disposizioni relative al rimborso o allo sgravio dei diritti all ' importazione devono essere applicate , per quanto necessario , anche in materia di rimborso o di sgravio dei diritti all ' esportazione ;
considerando che è opportuno precisare le altre condizioni sostanziali e formali alla cui osservanza è subordinata la concessione del rimborso o dello sgravio dei diritti all ' importazione o all ' esportazione ; che è opportuno in special modo fissare i termini entro i quali l ' interessato può presentare una domanda a tal fine presso le autorità competenti ;
considerando che l ' articolo 19 del regolamento ( CEE , Euratom , CECA ) n . 2891/77 del Consiglio , del 19 dicembre 1977 , recante applicazione della decisione del 21 aprile 1970 relativa alla sostituzione dei contributi finanziari degli Stati membri con risorse proprie delle Comunità ( 4 ) , prevede le disposizioni di diritto comunitario applicabile ai settori di cui all ' articolo 2 , primo comma , di detta decisione , siano applicate dalle autorità competenti degli Stati membri ai fini dell ' accertamento delle risorse proprie ;
considerando che occorre garantire l ' applicazione uniforme del presente regolamento e prevedere a tal fine una procedura comunitaria che permetta di stabilirne le modalità di applicazione entro termini adeguati ; che è opportuno ricorrere al comitato per le franchigie doganali istituito con regolamento ( CEE ) n . 1798/75 del Consiglio , del 10 luglio 1975 , relativo all ' importazione in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune degli oggetti a carattere educativo , scientifico o culturale ( 5 ) , al fine di...
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