Council Regulation (EEC) No 1430/79 of 2 July 1979 on the repayment or remission of import or export duties

Published date12 July 1979
Subject MatterCommon customs tariff,Provisions under Article 235 EEC,Charges having an equivalent effect
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 175, 12 July 1979
EUR-Lex - 31979R1430 - IT 31979R1430

Regolamento (CEE) n. 1430/79 del Consiglio, del 2 luglio 1979, relativo al rimborso o allo sgravio dei diritti all' importazione o all' esportazione

Gazzetta ufficiale n. L 175 del 12/07/1979 pag. 0001 - 0007
edizione speciale greca: capitolo 11 tomo 15 pag. 0162
edizione speciale spagnola: capitolo 02 tomo 6 pag. 0036
edizione speciale portoghese: capitolo 02 tomo 6 pag. 0036


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REGOLAMENTO ( CEE ) N . 1430/79 DELLA COMMISSIONE

del 2 luglio 1979

relativo al rimborso o alla sgravio dei diritti all ' importazione o all ' esportazione

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare gli articoli 43 e 235 ,

vista la proposta della Commissione ,

visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ) ,

visto il parere del Comitato economico e sociale ( 2 ) ,

considerando che , conformemente all ' articolo 10 , paragrafo 1 , del trattato , l ' immissione in libera pratica nella Comunità di merci provenienti da paesi terzi implica la riscossione dei diritti all ' importazione applicabili a tali merci ; che , a norma della direttiva 78/453/CEE del Consiglio , del 22 maggio 1978 , relativa all ' armonizzazione delle disposizioni legislative , regolamentari e amministrative riguardanti la dilazione del pagamento dei diritti all ' importazione o dei diritti all ' esportazione ( 3 ) , a talune condizioni , il pagamento di tali diritti all ' importazione può essere differito ;

considerando che l ' importo dei diritti all ' importazione pagato , o il cui pagamento è stato differito , può rivelarsi superiore a quello legalmente dovuto in seguito ad un errore di calcolo o di trascrizione , oppure in seguito alla presa in considerazione di elementi di tassazione inesatti o incompleti , in particolare riguardo alla specie , al valore o all ' origine considerati per la determinazione dell ' importo stesso ; che , in seguito ad un errore , l ' immissione in libera pratica di una merce può dar luogo alla determinazione di un ammontare dei diritti all ' importazione non applicabile , a norma delle disposizioni vigenti , a tale merce ; che , in questi casi , è giustificato procedere al rimborso o allo sgravio degli indebiti ;

considerando che , tenuto conto delle agevolazioni loro offerte dalla legislazione doganale , in particolare dall ' esistenza dei regimi di deposito e di temporanea importazione , gli importatori sono generalmente in grado di procedere all ' immissione in libera pratica di una merce in completa cognizione di causa ; che pertanto l ' immissione in libera pratica di una merce deve presentare in linea di massima carattere irreversibile ;

considerando tuttavia che può verificarsi che le merci , specialmente quando il dichiarante non ne sia il reale destinatario , siano dichiarate erroneamente per l ' immissione in libera pratica , mentre sono destinate ad altro regime doganale che non comporta la riscossione di alcun diritto all ' importazione ; che , purchù alle autorità competenti sia fornita la prova di tale errore e purchù le merci ricevano la destinazione inizialmente prevista , è giustificato procedere in simili casi al rimborso dei diritti all ' importazione , quando siano stati pagati , o al loro sgravio , quando il pagamento sia stato differito ;

considerando che d ' altronde che possono presentarsi talune situazioni particolari che non implicano alcuna negligenza o simulazione da parte del dichiarante e che hanno l ' effetto di impedire l ' impiego delle merci immesse in libera pratica ai fini per i quali sono state importate ; che tali situazioni si verificano in particolare per le merci che sono rifiutate dall ' importatore perchù difettose o non conformi alle clausole del contratto in seguito al quale è stata effettuata la loro introduzione nel territorio doganale ; che , con riserva di definire con precisione tali situazioni , in modo da non far sostenere al bilancio delle Comunità le conseguenze di operazioni commerciali aleatorie , è parimenti giustificato procedere al rimborso o allo sgravio dei diritti relativi a tali merci , purchù queste siano riesportate fuori dal territorio doganale della Comunità o distrutte sotto controllo delle autorità competenti ;

considerando che , al fine di facilitare l ' azione degli enti assistenziali , è parimenti auspicabile autorizzare il rimborso o lo sgravio dei diritti all ' importazione relativi a merci che , non avendo potuto essere vendute nel territorio doganale dopo esservi state immesse in libera pratica , sono donate a questi enti ; che tuttavia il dono di tali merci agli enti assistenziali che esercitano le proprie attività nel territorio doganale della Comunità può motivare il rimborso o lo sgravio dei diritti all ' importazione soltanto qualora gli enti medesimi possano beneficiare essi stessi di una franchigia in caso di importazione per immissione in libera pratica di merci analoghe provenienti da paesi terzi ;

considerando che attualmente solo le situazioni specifiche più correntemente costatate nella prassi doganale possono formare materia di regolamentazione del rimborso o dello sgravio dei diritti all ' importazione ; che è opportuno prevedere il ricorso ad una procedura comunitaria al fine di definire , ove occorra , altre situazioni che giustifichino parimenti il rimborso o lo sgravio dei diritti all ' importazione ;

considerando che le disposizioni relative al rimborso o allo sgravio dei diritti all ' importazione devono essere applicate , per quanto necessario , anche in materia di rimborso o di sgravio dei diritti all ' esportazione ;

considerando che è opportuno precisare le altre condizioni sostanziali e formali alla cui osservanza è subordinata la concessione del rimborso o dello sgravio dei diritti all ' importazione o all ' esportazione ; che è opportuno in special modo fissare i termini entro i quali l ' interessato può presentare una domanda a tal fine presso le autorità competenti ;

considerando che l ' articolo 19 del regolamento ( CEE , Euratom , CECA ) n . 2891/77 del Consiglio , del 19 dicembre 1977 , recante applicazione della decisione del 21 aprile 1970 relativa alla sostituzione dei contributi finanziari degli Stati membri con risorse proprie delle Comunità ( 4 ) , prevede le disposizioni di diritto comunitario applicabile ai settori di cui all ' articolo 2 , primo comma , di detta decisione , siano applicate dalle autorità competenti degli Stati membri ai fini dell ' accertamento delle risorse proprie ;

considerando che occorre garantire l ' applicazione uniforme del presente regolamento e prevedere a tal fine una procedura comunitaria che permetta di stabilirne le modalità di applicazione entro termini adeguati ; che è opportuno ricorrere al comitato per le franchigie doganali istituito con regolamento ( CEE ) n . 1798/75 del Consiglio , del 10 luglio 1975 , relativo all ' importazione in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune degli oggetti a carattere educativo , scientifico o culturale ( 5 ) , al fine di...

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