Council Regulation (EEC) No 1620/85 of 13 June 1985 amending Regulation (EEC) No 3599/82 on temporary importation arrangements as regards the date of its implementation
Published date | 14 June 1985 |
Subject Matter | Provisions under Article 235 EEC,Common customs tariff: temporary importation |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Communities, L 155, 14 June 1985 |
Regolamento (CEE) n. 1620/85 del Consiglio del 13 giugno 1985 che modifica il regolamento (CEE) n. 3599/82 relativo al regime dell' ammissione temporanea, per quanto concerne la sua data di applicazione
Gazzetta ufficiale n. L 155 del 14/06/1985 pag. 0054 - 0054
edizione speciale spagnola: capitolo 02 tomo 13 pag. 0219
edizione speciale portoghese: capitolo 02 tomo 13 pag. 0219
*****
REGOLAMENTO (CEE) N. 1620/85 DEL CONSIGLIO
del 13 giugno 1985
che modifica il regolamento (CEE) n. 3599/82 relativo al regime dell'ammissione temporanea, per quanto concerne la sua data di applicazione
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 28, 43 e 235,
vista la proposta della Commissione (1),
visto il parere del Parlamento europeo (2),
visto il parere del Comitato economico e sociale (3),
considerando che, conformemente al suo articolo 34, il regolamento (CEE) n. 3599/82 (4) viene applicato un anno dopo l'adozione delle disposizioni di applicazione che saranno stabilite per l'articolo 7, paragrafo 2, l'articolo 10, paragrafo 2, l'articolo 20, lettera d), l'articolo 21, paragrafo 3, e l'articolo 24, paragrafo 2; che il 13 giugno 1984 il regolamento (CEE) n. 1751/84 (5) ha adottato le dette disposizioni di applicazione; che conseguentemente il regolamento (CEE) n. 3599/82 deve essere applicato il 13 giugno 1985;
considerando che sono state constatate numerose difficoltà per l'introduzione del nuovo regime instaurato dal regolamento (CEE) n. 3599/82; che occorre che essa sia realizzata nelle migliori condizioni; che conseguentemente è opportuno rinviare al 1o gennaio 1986 la data di applicazione del regolamento (CEE) n. 3599/82,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il testo dell'articolo 34 del regolamento (CEE) n. 3599/82 è sostituito dal testo seguente:
« Articolo 34
Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 1983. Esso viene applicato il 1o gennaio 1986.
Le autorizzazioni concesse in virtù delle disposizioni nazionali anteriormente al 1o gennaio 1986 sono revocate al più tardi due anni dopo tale data, qualora non possano essere mantenute a norma delle disposizioni del presente regolamento ».
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 14 giugno 1985.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente...
To continue reading
Request your trial