Council Regulation (EEC) No 3599/82 of 21 December 1982 on temporary importation arrangements

Published date31 December 1982
Subject MatterProvisions under Article 235 EEC,Common customs tariff: temporary importation
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 376, 31 December 1982
EUR-Lex - 31982R3599 - IT 31982R3599

Regolamento (CEE) n. 3599/82 del Consiglio, del 21 dicembre 1982, relativo al regime dell' ammissione temporanea

Gazzetta ufficiale n. L 376 del 31/12/1982 pag. 0001 - 0009
edizione speciale spagnola: capitolo 02 tomo 9 pag. 0165
edizione speciale portoghese: capitolo 02 tomo 9 pag. 0165


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REGOLAMENTO (CEE) N. 3599/82 DEL CONSIGLIO

del 21 dicembre 1982

relativo al regime dell'ammissione temporanea

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 28, 43 e 235,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che la Comunità è fondata su un'unione doganale;

considerando che l'instaurazione di questa unione doganale è regolata essenzialmente dalle disposizioni del titolo I, capo 1, della parte seconda del trattato; che tale capo comporta un insieme di prescrizioni precise, in particolare per quanto concerne l'abolizione dei dazi tra gli Stati membri, la fissazione e l'instaurazione progressiva della tariffa doganale comune, nonché le sue modifiche o sospensioni autonome;

considerando che, salvo deroga particolare stabilita in conformità delle disposizioni del trattato, i dazi della tariffa doganale comune sono applicabili a tutte le merci importate nella Comunità; che ciò vale anche per i prelievi agricoli ed ogni altra imposizione all'importazione;

considerando, tuttavia, che una tale tassazione non si giustifica in alcuni casi per merci importate temporaneamente nella Comunità e destinate ad essere riesportate successivamente senza aver formato oggetto di trasformazioni;

considerando che, a prescindere dai divieti o dalle restrizioni quantitative all'importazione giustificati rispetto al trattato o alle disposizioni adottate in virtù dello stesso, ciò deve valere per le merci importate temporaneamente ad uno scopo specifico, quali i materiali professionali, giornalistici, di radiodiffusione, di televisione, cinematografici e di teatro, le merci destinate ad essere presentate o utilizzate in occasione di esposizioni o manifestazioni, gli oggetti di carattere educativo, scientifico e culturale, e in tutti gli altri casi in cui l'ammissione temporanea è giustificata;

considerando che l'ammissione temporanea che permette l'utilizzazione - senza assumere l'onere dei dazi all'importazione - di alcune merci importate che non soddisfano ad una delle condizioni previste all'articolo 9, paragrafo 2, del trattato, quando tali merci sono destinate ad essere esportate tal quali, è prevista dalla legislazione della maggior parte degli Stati membri; che tali regimi formano egualmente oggetto di numerose convenzioni internazionali multilaterali delle quali gli Stati membri o alcuni tra questi sono parti contraenti; che, se occorre applicare queste convenzioni nella Comunità, tale applicazione presuppone l'instaurazione di norme comunitarie per permetterne l'applicazione uniforme, in considerazione delle esigenze dell'unione doganale;

considerando che è opportuno evitare che l'importazione delle merci con il beneficio del regime dell'ammissione temporanea ponga in una situazione difficile i produttori di merci analoghe o gli utilizzatori di merci che soddisfano le condizioni dell'articolo 9, paragrafo 2, del trattato; che, in effetti, l'assenza di ogni percezione dei dazi all'importazione potrebbe perturbare le condizioni di concorrenza - in determinate ipotesi - tra coloro che utilizzano merci vincolate al regime dell'ammissione temporanea e coloro che utilizzano merci similari acquisite sul mercato comunitario; che è pertanto opportuno limitare i tempi di utilizzazione delle merci ammesse al beneficio del regime e prevedere in alcuni casi che dei dazi all'importazione siano parzialmente riscossi;

considerando che la corretta gestione del regime necessita di una sorveglianza amministrativa e tecnica destinata a garantire in particolare che le merci non formino oggetto di utilizzazioni diverse da quelle che giustificano la concessione del regime o che i dazi applicabili siano percepiti nel caso in cui le merci importate temporaneamente non siano riesportate; che conviene perciò prevedere che il vincolo delle merci al regime sia preceduto da autorizzazioni accordate dalle autorità competenti dello Stato membro in cui si effettua il suddetto vincolo stabilendo le condizioni che regolano il soggiorno di dette merci;

considerando che un regime d'ammissione temporanea va applicato in situazioni assai diverse; che detta diversificazione comporta che tale regime sia strutturato in modo tale che gli interessi comunitari trovino sempre una protezione adeguata nel settore economico ed in quello tariffario; che conviene dunque prevedere la concessione dell'esonero totale o parziale dai dazi all'importazione in funzione delle utilizzazioni delle merci da ammettere al beneficio del regime;

considerando che è necessario garantire l'applicazione uniforme del presente regime e prevedere a tal fine una procedura comunitaria che permetta di adottarne le modalità di applicazione entro termini appropriati; che occorre a tal fine affidare al comitato dei regimi doganali di perfezionamento, istituito con l'articolo 26 della direttiva 69/73/CEE del Consiglio, del 4 marzo 1969, relativa all'armonizzazione delle disposizioni lgislative, regolamentari ed amministrative riguardanti il regime del perfezionamento attivo (1), modificata da ultimo dalla direttiva 76/119/CEE (2), il compito di organizzare una collaborazione stretta ed efficace tra gli Stati membri e la Commissione in tale settore,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I

GENERALITÀ

Articolo 1

1. Il regime dell'ammissione temporanea consente d'importare, secondo le procedure e le condizioni fissate dal presente regolamento, in esonero totale o parziale dai dazi all'importazione, le merci che sono destinate a restare temporaneamente nel territorio doganale della Comunità e ad essere riesportate.

L'ammissione temporanea dei mezzi di trasporto è esclusa dal campo di applicazione del presente regolamento.

2. Ai sensi del presente regolamento s'intendono per dazi all'importazione sia i dazi doganali e le tasse d'effetto equivalente che i prelievi agricoli e le altre imposizioni all'importazione previsti nel quadro della politica agricola comune ovvero in quello dei regimi specifici applicabili, ai sensi dell'articolo 235 del trattato, ad alcune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli.

Articolo 2

1. Le autorità competenti dello Stato membro in cui viene chiesto di vincolare le merci al regime dell'ammissione temporanea concedono il beneficio del regime mediante autorizzazione a tutte le persone fisiche o giuridiche che utilizzano o fanno utilizzare sotto la loro responsabilità le merci suindicate.

2. Esse adottano tutte le disposizioni che ritengono necessarie per garantire l'identificazione delle merci ed il controllo della loro utilizzazione.

3. Rifiutano la concessione del regime qualora ritengano impossibile procedere all'identificazione o al controllo dell'utilizzazione delle suddette merci.

Lo stesso rifiuto può essere opposto alle persone che non offrono tutte le garanzie ritenute necessarie ed in particolare quando tali persone abbiano già fatto ricorso in modo irregolare al regime dell'ammissione temporanea.

Articolo 3

1. Salvo casi da stabilire secondo la procedura di cui all'articolo 33, le autorità competenti accertano, alla data in cui le merci sono vincolate al regime dell'ammissione temporanea, gli elementi di tassazione relativi a tali merci e determinano l'importo della garanzia o la forma di garanzia da costituire.

2. Fino a che non si siano stabilite le eccezioni previste al paragrafo 1, restano applicabili le disposizioni corrispondenti in vigore negli Stati membri.

Articolo 4

1. Le autorità competenti fissano il termine di permanenza delle merci vincolate al regime dell'ammissione temporanea in funzione della durata dell'utilizzazione autorizzata. Salvi i termini speciali fissati dagli articoli 10, 11, 12, 14, 16 e 17, la durata massima è di...

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