Council Regulation (EEC) No 1096/88 of 25 April 1988 establishing a Community scheme to encourage the cessation of farming

Published date29 April 1988
Subject MatterState aids,Agriculture and Fisheries,European Agricultural Guidance and Guarantee Fund (EAGGF)
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 110, 29 April 1988
EUR-Lex - 31988R1096 - IT 31988R1096

REGOLAMENTO (CEE) N. 1096/88 DEL CONSIGLIO del 25 aprile 1988 che istituisce un regime comunitario d' incoraggiamento alla cessazione dell' attività agricola -

Gazzetta ufficiale n. L 110 del 29/04/1988 pag. 0001 - 0006


REGOLAMENTO (CEE) N. 1096/88 DEL CONSIGLIO del 25 aprile 1988 che istituisce un regime comunitario d'incoraggiamento alla cessazione dell'attività agricola

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che, date le prospettive che si delineano a medio e lungo termine sui mercati agricoli tanto comunitari quanto mondiali, l'obiettivo dell'equilibrio dei mercati richiede una politica dei prezzi che, durante il periodo di adeguamento alla nuova situazione, potrebbe provocare gravi difficoltà di reddito per una parte della popolazione rurale le cui aziende sono strutturalmente più deboli;

considerando che è opportuno prevedere provvedimenti a favore dei capi d'azienda di età superiore ai cinquantacinque anni, che generalmente devono sormontare gravi difficoltà per adeguarsi alla nuova situazione;

considerando che un regime d'incoraggiamento alla cessazione anticipata dell'attività agricola costituisce un provvedimento che consente a questa categoria di conduttori di abbandonare l'agricoltura a condizioni eque, offrendo loro un'adeguata fonte di reddito;

considerando che tale misura può pure contribuire a ridurre il potenziale di produzione e quindi a stabilizzare i mercati; che la stessa misura, in quanto permette di estendere la superficie delle aziende, contribuisce inoltre a migliorare le strutture aziendali e, perciò, ad aumentare il numero delle aziende potenzialmente redditizie;

considerando che, in caso di abbandono della produzione agricola, l'indennità annua deve essere integrata da un premio annuale per ettaro, soprattutto se la superficie agricola in questione viene riconvertita in superficie boschiva;

considerando che la scomparsa di aziende in cui lavorano coadiuvanti familiari e salariati anziani dediti in permanenza all'agricoltura rischia di far loro perdere l'occupazione e il reddito; che è pertanto opportuno procurare anche ad essi una fonte di reddito, accordando loro un'indennità annua;

considerando che i problemi strutturali in agricoltura differiscono tra loro per origine, natura e gravità; che questa diversità può esigere soluzioni differenziate secondo le regioni e adattabili nel tempo; che occorre contribuire allo sviluppo economico e sociale complessivo di ciascuna regione interessata; che è possibile ottenere effetti ottimali, se gli Stati membri provvedono essi stessi, in base a criteri definiti a livello comunitario, a realizzare l'azione comune, ricorrendo ai propri strumenti legislativi, regolamentari ed amministrativi;

considerando che il complesso delle misure previste riveste un interesse comunitario e si prefigge il conseguimento degli obiettivi enunciati all'articolo 39, paragrafo 1, lettera a) del trattato, ivi comprese le trasformazioni strutturali indispensabili per il corretto funzionamento del mercato comune; che tali misure costituiscono pertanto un'azione comune ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune considerando che al termine di un periodo di due anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento conviene riesaminare le modalità delle misure in questione, in particolare le modalità della partecipazione finanziaria della Comunità;

considerando che la Comunità, in quanto contribuisce al finanziamento della suddetta azione comune, deve potersi accertare che le disposizioni adottate dagli Stati membri per l'attuazione della stessa contribuiscano al raggiungimento dei suoi obiettivi; che a tal fine conviene instaurare una procedura la quale istituisca una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione in seno al comitato permanente per le strutture agrarie, creato all'articolo 1 della decisione del Consiglio del 4 dicembre 1962, relativa al coordinamento delle politiche di struttura agricola (4) ed implichi, per gli aspetti finanziari, la consultazione del comitato del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, prevista agli articolo da 11 a 15 del regolamento (CEE) n. 729/70;

considerando che il Parlamento europeo e il Consiglio dovrebbero poter esaminare ogni anno, in base ad una relazione presentata dalla Commissione, i risultati delle misure comunitarie o nazionali applicate, per poter accertare se il regime istituito debba essere ritoccato o completato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per favorire l'adeguamento e la riorganizzazione delle strutture agrarie e per contribuire in tal modo a ripristinare l'equilibrio tra la produzione e le possibilità di smercio, è istituita un'azione comune ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 729/70, che mira ad instaurare un regime d'incoraggiamento alla cessazione dell'attività agricola e la cui realizzazione è affidata agli Stati membri.

Articolo 2

1. Gli Stati membri possono:

- astenersi dall'applicare in tutto il territorio o in parte di esso la totalità delle misure previste all'articolo 3 o alcune di queste;

- differenziare secondo le regioni l'applicazione delle misure stesse.

2. Il presente regolamento lascia impregiudicata la facoltà degli Stati membri di adottare, nel settore da esso disciplinato, misure d'aiuto supplementari le cui condizioni o modalità si scostino da quelle da esso previste, a condizione che dette misure vengano decise conformemente agli articoli 92, 93 e 94 del trattato.

Articolo 3

1. Il regime di cui all'articolo 1 può comportare la...

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