Council Regulation (EEC) No 1975/87 of 2 July 1987 fixing, for the 1987 harvest, the norm and intervention prices and the premiums granted to purchasers of leaf tobacco, the reference qualities and the production areas and amending Regulation (EEC) No 1577/86

Published date03 July 1987
Subject MatterAgriculture and Fisheries,Tobacco
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 184, 3 July 1987
EUR-Lex - 31987R1975 - IT

REGOLAMENTO (CEE) N. 1975/87 DEL CONSIGLIO del 2 luglio 1987 che fissa, per il raccolto 1987, i prezzi d' obiettivo, i prezzi d' intervento e i premi concessi agli acquirenti di tabacco in foglia, i prezzi d' intervento derivati del tabacco in colli nonché le qualità di riferimento e le zone di produzione e che modifica il regolamento (CEE) n. 1577/86 -

Gazzetta ufficiale n. L 184 del 03/07/1987 pag. 0031 - 0053


REGOLAMENTO (CEE) N. 1975/87 DEL CONSIGLIO del 2 luglio 1987 che fissa, per il raccolto 1987, i prezzi d'obiettivo, i prezzi d'intervento e i premi concessi agli acquirenti di tabacco in foglia, i prezzi d'intervento derivati del tabacco in colli nonché le qualità di riferimento e le zone di produzione e che modifica il regolamento (CEE) n. 1577/86

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

visto il regolamento (CEE) n. 727/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1974/87 (2), in particolare l'articolo 2, paragrafo 5, l'articolo 4, paragrafo 4 e l'articolo 6, paragrafo 8,

vista la proposta della Commissione (3),

visto il parere del Parlamento europeo (4),

visto il parere del Comitato economico e sociale (5),

AE

visto il parere del comitato monetario,

considerando che nel fissare i prezzi per il settore del tabacco greggio occorre tener conto degli obiettivi della politica agricola comune e del contributo che la Comunità intende dare allo sviluppo armonioso del commercio mondiale; che la politica agricola comune, ha, più particolarmente, lo scopo di procurare un equo tenore di vita alla popolazione agricola, di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti e di assicurare prezzi ragionevoli nelle consegne ai consumatori;

considerando che i prezzi d'obiettivo e i prezzi d'intervento del tabacco in foglia devono essere fissati secondo i criteri

di cui all'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 727/70, per promuovere l'orientamento della produzione, in particolare nel senso della riconversione delle colture verso le varietà più richieste e più competitive;

considerando che è opportuno fissare, anche per il raccolto 1987, prezzi d'intervento derivati per le varietà che, prima dell'entrata in vigore dell'organizzazione comune dei mercati o, per le varietà coltivate in Grecia, Spagna e Portogallo, prima dell'adesione, beneficiavano di una garanzia di prezzo nella fase del tabacco in colli, nonché per le varietà principalmente coltivate in Germania, al fine di tener conto degli usi commerciali vigenti in tale paese;

considerando che il premio concesso agli acquirenti di tabacco comunitario deve consentire loro di pagare ai produttori di tabacco in foglia un prezzo che raggiunga il livello del prezzo d'obiettivo, tenendo conto dell'evoluzione dei prezzi sul mercato mondiale e del livello dei prezzi risultante dal gioco dell'offerta e della domanda sul mercato comunitario;

considerando che i prezzi di cui sopra e l'importo del premio devono essere fissati per ciascuna varietà coltivata nelle zone di produzione riconosciute in rapporto ad una qualità di riferimento definita in modo da consentire la valutazione più obiettiva possibile della qualità del tabacco;

considerando che, per il raccolto 1987, è opportuno indicare le zone di produzione riconosciute di ogni varietà di tabacco e utilizzare le definizioni delle qualità di riferimento stabilite dal regolamento (CEE) n. 1577/86 del Consiglio, del 23 maggio 1986, che fissa, per il raccolto 1986, i prezzi d'obiettivo, i prezzi d'intervento e i premi concessi agli acquirenti di tabacco in foglia, i pezzi d'intervento derivati del tabacco in colli nonché le qualità di riferimento e le zone di produzione

considerando che nell'elenco delle zone riconosciute di cui all'allegato III del regolamento (CEE) n. 1577/86 sono state omesse sei zone di produzione; che, per consentire ai produttori di tabacco di tali zone di beneficiare delle misure previste dal citato regolamento occorre modificare l'allegato in questione;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1890/87

AE

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per il raccolto 1987, le qualità di riferimento e le zone di produzione riconosciute ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, lettere b) e c) del regolamento (CEE) n. 727/70 per ciascuna varietà di tabacco in foglia prodotta nella Comunità sono quelle stabilite rispettivamente negli allegati I e III del presente regolamento.

Articolo 2

Per il raccolto 1987, le qualità di riferimento e le zone di produzione riconosciute ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, lettere b) e c) del regolamento (CEE) n. 727/70 per ciascuna varietà di tabacco in colli prodotta nella Comunità per le quali è fissato un prezzo d'intervento derivato sono quelle stabilite negli allegati II e III del presente regolamento.

Articolo 3

1. Per il raccolto 1987, i prezzi d'obiettivo e d'intervento

e gli importi del premio concesso agli acquirenti di tabacco

in foglia di cui agli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 727/70 nonché i prezzi d'intervento derivati del tabacco in colli di cui all'articolo 6 dello stesso regolamento sono indicati nell'allegato IV del presente regolamento.

2. I prezzi e i premi si applicano solo a condizione che ciascuna delle suddette varietà sia stata coltivata nelle zone di produzione corrispondenti indicate nell'allegato III.

Articolo 4

L'allegato III del regolamento (CEE) n. 1577/86 è modificato come segue:

-

per la varietà «2. Badischer Burley e ibridi derivati», le zone di produzione riconosciute per l'Italia sono sostituite dalle seguenti: «Piemonte, Lombardia, Veneto e Emilia Romagna»;

-

per la varietà «3. Virgin D.», le zone di produzione riconosciute per la Repubblica federale di Germania sono sostituite dalle seguenti: «Schleswig-Holstein, Bassa Sassonia, Franconia, pianura del Reno e valli adiacenti»;

-

per la varietà «4. a) Paraguay e ibridi derivati» è aggiunto fra i paesi «Belgio» con «Fiandre» per zona di produzione riconosciuta;

-

per la varietà «17. Basmas», le zone di produzione riconosciute per la Grecia sono sostituite dalle seguenti: «Tracia, Macedonia, Sterea Hellas e Tessaglia»;

-

il punto 18 è sostituito dal testo seguente:

«18. a) Katerini

Grecia

Macedonia

b)

Varietà

simili

Macedonia,

Sterea Hellas,

Epiro e Tessaglia»

Articolo 5

Il tasso di conversione da applicare nella Repubblica federale di Germania ai prezzi in vigore per la raccolta di tabacco 1986 è il tasso rappresentativo valido per la moneta in questione prima del 1g aprile 1988.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

L'articolo 4 è applicabile a decorrere dal 24 maggio 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 2 luglio 1987.

Per il Consiglio

Il Presidente

K. E. TYGESEN

EWG:L184UMBI21.96

FF: 1LIT; SETUP: 01; Hoehe: 789 mm; 197 Zeilen; 7596 Zeichen;

Bediener: WILU Pr.: C;

Kunde: ................................

(1) GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 1.

(2) Vedi pagina 30 della presente Gazzetta ufficiale.

(3) GU n. C 89 del 3. 4. 1987, pag. 67.

(4) GU n. C 156 del 15. 6. 1987.

(5) GU n. C 150 del 9. 6. 1987, pag. 8.(6);(7) ha previsto che, per il settore del tabacco, si applichi a decorrere dal 1g aprile 1988, un nuovo tasso rappresentativo per le monete di taluni Stati membri; che, negli Stati membri il cui tasso rappresentativo è rivalutato, questa disposizione provocherebbe, a decorrere dalla suddetta data, una diminuzione in moneta nazionale dei premi fissati in unità di conto per una parte cospicua del raccolto; che è non di meno più opportuno, attese le caratteristiche del settore, assicurare lo stesso trattamento a tutto il raccolto di un'annata; che questo obiettivo può essere conseguito se il tasso di cambio precedentemente in vigore negli Stati membri interessati è reso applicabile ai premi versati per il raccolto 1986,(8) GU n. L 139 del 24. 5. 1986, pag. 3.

(9) GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 4.

ALLEGATO I Tabacco in foglia: varietà e rispettive qualità di riferimento per il raccolto 1987

Numero

d'ordine

Varietà

Qualità di riferimento

1

Badischer Geudertheimer

e ibridi derivati

Hauptgut (Leaves) di classe 1

Classe 1:

foglie mature, sane, intatte, di colore dal bruno scuro al giallastro-verdognolo a tonalità scura, di lunghezza uniforme

Allestimento:

tabacco cernito, in fascicoli o in balle provvisorie legate con materiale diverso

Umidità:

26 %

2

Badischer Burley E

e ibridi derivati

Hauptgut (Leaves) di classe 1

Classe 1:

foglie mature, sane, intatte, di colore dal giallo al giallo-rosso; bruno rossastro al bruno chiaro, di lunghezza uniforme

Allestimento:

tabacco cernito, in fascicoli o in balle provvisorie legate con materiale diverso

Umidità:

25 %

3

Virgin D

Foglie di classe 1

Classe 1:

foglie mature, sane, intatte, di colore dal giallo al giallo-rosso; sono ammesse differenze di colorazione, come il brunastro o il giallo verdognolo, con una tolleranza di un terzo della superficie della foglia

Allestimento:

tabacco cernito, in fascicoli o in balle provvisorie legate con materiale diverso

Umidità:

19 %

4

a) Paraguay e ibridi derivati

Foglie mediane (Leaves) di classe 2

b)

Dragon Vert e ibridi derivati, Philippin, Petit Grammont (Flobecq), Semois, Appelterre

Classe 2:

foglie sane con leggeri difetti di colorazione, di natura di tessuto, di maturità, ma di combustibilità...

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