Council Regulation (EEC) No 3946/92 of 19 December 1992 amending for the third time Regulation (EEC) No 4028/86 on Community measures to improve and adapt structures in the fisheries and aquaculture sector
Published date | 31 December 1992 |
Subject Matter | Fisheries policy,Accession,Agricultural structures |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Communities, L 401, 31 December 1992 |
Regolamento (CEE) n. 3946/92 del Consiglio, del 19 dicembre 1992, recante terza modifica del regolamento (CEE) n. 4028/86 relativo ad azioni comunitarie per il miglioramento e l' adeguamento delle stutture nel settore della pesca e dell' acquicoltura
Gazzetta ufficiale n. L 401 del 31/12/1992 pag. 0001 - 0002
REGOLAMENTO (CEE) N. 3946/92 DEL CONSIGLIO del 19 dicembre 1992 recante terza modifica del regolamento (CEE) n. 4028/86 relativo ad azioni comunitarie per il miglioramento e l'adeguamento delle strutture nel settore della pesca e dell'acquicoltura
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 42 e 43,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo (1),
considerando che l'azione comune di ristrutturazione, di adeguamento e di riorientamento delle capacità nel settore della pesca dev'essere portata avanti utilizzando l'insieme dei mezzi disponibili atti ad assicurare la razionalizzazione delle strutture delle flotte di pesca e il loro adeguamento alle risorse disponibili, conformemente alle disposizioni del titolo I del regolamento (CEE) n. 4028/86 (2);
considerando che è opportuno completare la gamma dei mezzi cui possono far ricorso gli Stati membri nel cercare un equilibrio tra le capacità delle flotte e le risorse disponibili, introducendo nelle disposizioni del regolamento (CEE) n. 4028/86 il concetto di sforzo di pesca e fornendo così agli Stati membri la possibilità di ricorrere a misure di limitazione dello sforzo di pesca prodotto dalle loro flotte in maniera differenziata secondo gli stock, e di fissare degli obiettivi di evoluzione di tale sforzo di pesca, in maniera coordinata e equilibrata a livello comunitario, nei loro programmi pluriennali di orientamento;
considerando che la determinazione del premio di arresto definitivo in modo non forfettario può contribuire a rendere più flessibile la gestione di tale sistema;
considerando che è pertanto necessario modificare il regolamento (CEE) n. 4028/86,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CEE) n. 4028/86 è modificato nel seguente modo:
1) Il testo dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) è sostituito dal testo seguente:
«d) adattamento dello sforzo di pesca mediante l'arresto temporaneo o definitivo dell'attività di taluni pescherecci;».
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