Council Regulation (EEC) No 4028/86 of 18 December 1986 on Community measures to improve and adapt structures in the fisheries and aquaculture sector

Published date31 December 1986
Subject MatterAccession,Fisheries policy,Agricultural structures
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 376, 31 December 1986
EUR-Lex - 31986R4028 - IT 31986R4028

Regolamento (CEE) n. 4028/86 del Consiglio del 18 dicembre 1986 relativo ad azioni comunitarie per il miglioramento e l' adeguamento delle strutture nel settore della pesca e dell' acquicoltura

Gazzetta ufficiale n. L 376 del 31/12/1986 pag. 0007 - 0024


REGOLAMENTO (CEE) N. 4028/86 DEL CONSIGLIO del 18 dicembre 1986 relativo ad azioni comunitarie per il miglioramento e l'adeguamento delle strutture nel settore della pesca e dell'acquicoltura

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 42 e 43,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 155,

vista la proposta della Commissione(1),

visto il parere del Parlamento europeo(2),

considerando che l'azione comune di ristrutturazione, ammodernamento e sviluppo del settore della pesca e di sviluppo del settore dell'acquicoltura di cui al regolamento (CEE) n. 2908/83(3), modificato dal regolamento (CEE) n. 3733/85(4), il regime d'incentivazione della pesca sperimentale e della cooperazione in materia di pesca nel quadro di joint ventures di cui al regolamento (CEE) n. 2909/83(5), modificato dal regolamento (CEE) n. 3727/85(6), nonché le azioni di adattamento delle capacità nel settore della pesca di cui alla direttiva 83/515/CEE(7), modifi- cata dalla direttiva 85/590/CEE(8), giungono a scadenza alla fine del 1986 ;

considerando che il proseguimento delle azioni di miglioramento delle strutture del settore in causa è indispensabile ai fini dello sviluppo della politica comune della pesca e rappresenta uno dei mezzi per il conseguimento degli obiettivi sanciti dall'articolo 39, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del trattato ; che l'azione strutturale intesa a conseguire tale miglioramento deve quindi essere basata su principi e criteri comunitari ;

considerando che l'esperienza ha dimostrato l'opportunità di raggruppare le varie azioni strutturali in un quadro regolamentare unico, valido per un periodo di durata sufficiente a consentire l'instaurazione di una politica sta- bile e duratura ; che è quindi opportuno prevedere anche per tali azioni un sostegno finanziario della Comunità iscritto nell'ambito di un pacchetto pluriennale ;

considerando che gli orientamenti fondamentali della nuova politica strutturale nel settore della pesca devono non soltanto tener sulla base dei nuovi elementi che questo settore richiede a motivo delle più ampie dimensioni da esso assunte in seguito all'adesione della Spagna e del Portogallo ; che, di fronte a questa nuova situazione, la politica strutturale deve anzitutto tendere allo sfruttamento equilibrato delle risorse interne nelle acque comunitarie ; che, inoltre, la Comunità è deficitaria per quanto riguarda i prodotti della pesca ed è quindi costretta ad ampliare le sue fonti di approvvigionamento, in particolare aumentando le proprie possibilità di pesca ed estendendo le attività nel campo dell'acquicoltura ; che, in conformità degli orientamenti di cui all'articolo 39, paragrafo 2, del trattato, tale politica sociale del settore della pesca ed essere modulata, se del caso, in funzione della diversità o della gravità di determinati problemi strutturali a livello regionale ;

considerando che, tenuto conto di quanto precede e delle condizioni di sfruttamento del settore della pesca e onde garantire il corretto funzionamento della politica comune delle pesca nel suo complesso, è necessaria una politica strutturale organizzata sul piano comunitario e sostenuta da fondi pubblici ; che, tuttavia, l'efficacia di tale sostegno può essere potenziata prevedendo forme di finanziamento più adeguate alle diverse situazioni concrete del settore e tali da facilitare l'accesso degli operatori ai capitali d'investimento, aumentando al tempo stesso la vitalità economica delle imprese ; che, inoltre, queste nuove forme d'intervento consentono di rafforzare l'impatto dell'azione comunitaria e devono essere conseguentemente trattate in via prioritaria ;

considerando che, per quanto possibile, le azioni strutturali devono svilupparsi nell'ambito di programmi di orientamento pluriennali che garantiscano, per ciascuno Stato membro, la necessaria coerenza tra le misure comunitarie e le misure nazionali nonché la compatibilità di queste ultime con gli obiettivi della politica comune ; che tali programmi devono essere coerenti con gli obiettivi e gli strumenti della politica regionale ; che i programmi stessi devono comportare un'analisi approfondita della situazione in ciascuno Stato membro, tale da consentire alla Commissione di valutare la situazione strutturale globale di partenza, non- ché le previsioni relative allo sviluppo delle strutture di produzione su un periodo a medio termine ; che, durante l'attuazione del programma, la valutazione della Commissione deve poter essere adattata in funzione dell'evoluzione effettiva delle strutture in ciascuno Stato membro ; che, a tal fine, occorre che gli Stati membri forniscano alla Commissione tutte le informazioni necessarie e adottino tutte le misure indispensabili affinché sia dato seguito alla realizzazione dei programmi ;

considerando che, onde limitare l'insicurezza economica dei produttori, è necessario proseguire la ristrutturazione delle flotte comunitarie mediante un rinnovo o un ammodernamento economicamente adeguato di tali flotte, proporzionato alle effettive possibilità di cattura sia nelle acque comunitarie che in quelle extracomunitarie e tale da garantire la produttività ottimale a lungo termine di questi mezzi di produzione nonché la vitalità economica delle imprese ;

considerando che l'esperienza ha dimostrato che lo sviluppo dell'acquicoltura ha contribuito a migliorare la situazione dell'approvvigionamento di prodotti della pesca ; che è pertanto opportuno continuare a incentivare tale attività ;

considerando che è opportuno che determinate zone costiere siano protette mediante l'installazione di strutture artificiali destinate a facilitare il ripopolamento alieutico e a consentire, dopo un periodo d'interruzione della pesca, lo sfruttamento ottimale delle zone stesse ;

considerando che l'equilibrio tra le capacità di pesca e le risorse alieutiche disponibili non può essere stabile ; che deve essere pertanto intrapresa un'azione intesa ad elimi- nare le capacità di pesca eccedentarie ; che, a tal fine, occorre prevedere un sostegno comunitario per azioni a favore dell'arresto temporaneo o definitivo delle attività di pesca ;

considerando che è inoltre necessario mantenere, o migliorare le possibilità di pesca al di fuori delle acque oggetto della normativa comunitaria ; che questo obiettivo può essere conseguito mediante un contributo finanziario comunitario diretto a favore di progetti di pesca sperimentale o di associazioni temporanee di imprese ;

considerando che, onde migliorare le condizioni di produzione, di sbarco e di commercializzazione dei prodotti della pesca, occorre potenziare l'azione prevista dal regolamento (CEE) n. 355/77 del Consiglio, del 15 febbraio 1977, relativo a un'azione comune per il miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli e dei prodotti della pesca(1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2224/86(2), e prevedere quindi un sostegno specifico a favore degli investimenti concernenti l'attrezzatura dei porti da pesca ; che tali investimenti devono essere realizzati nell'ambito di un progetto globale concernente l'insieme del porto da pesca in causa ; che i progetti devono essere finanziati in via prioritaria a norma del regolamento (CEE) n. 355/77 ; che, a tal fine, occorre adottare disposizioni speciali in materia di procedura ;

considerando che occorre adottare misure intese a favorire il consumo di prodotti provenienti da specie eccedentarie o poco sfruttate ; che, a tal fine, è opportuno prevedere un contributo finanziario comunitario diretto a favore di progetti d'azione collettivi nel settore in causa ;

considerando che talune situazioni regionali o settoriali possono richiedere l'adozione di nuove misure specifiche ; che, a tal fine, occorre prevedere una procedura flessibile che consenta l'adozione rapida di dette misure specifiche ; che le misure stesse devono essere coerenti, nelle regioni in cui sono applicate, con le altre misure strutturali comuni- tarie esistenti al di fuori del settore della pesca ;

considerando che, ai fini della massima trasparenza della gestione del complesso delle misure strutturali, occorre ridurre gli oneri amministrativi e semplificare le proce- dure ;

considerando che devono essere adottate misure intese a prevenire e perseguire le irregolarità e a recuperare le somme indebitamente versate a motivo di tali irregolarità o di negligenza ; che occorre prevedere inoltre la possibilità di sospendere, ridurre o sopprimere il finanziamento comunitario ;

considerando che le spese a carico della Comunità devono formare oggetto di controlli approfonditi ; che, oltre agli indispensabili controlli effettuati dagli Stati membri di loro propria iniziativa, occorre prevedere verifiche da parte di agenti della Commissione nonché la facoltà di quest'ultima di fare appello agli Stati membri ;

considerando che occorre prevedere la modifica di alcuni criteri, secondo una procedura semplificata, onde poterli meglio adeguare all'evoluzione di una situazione che può rivelarsi estremamente fluttuante ;

considerando che il passaggio al regime previsto dal pre- sente regolamento deve avvenire nelle migliori condizioni possibili ; che, a tal fine, possono rivelarsi necessarie determinate misure transitorie ; che occorre quindi prevedere la possibilità di adottare le misure del caso secondo una procedura rapida e limitata nel tempo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Onde facilitare l'evoluzione strutturale...

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