Council Regulation (EEC) No 355/77 of 15 February 1977 on common measures to improve the conditions under which agricultural products are processed and marketed

Published date23 February 1977
Subject MatterAgricultural structures,Fisheries policy,European Agricultural Guidance and Guarantee Fund (EAGGF)
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 51, 23 February 1977
EUR-Lex - 31977R0355 - IT

Regolamento (CEE) n. 355/77 del Consiglio, del 15 febbraio 1977, relativo a un' azione comune per il miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli

Gazzetta ufficiale n. L 051 del 23/02/1977 pag. 0001 - 0006
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 17 pag. 0149
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 11 pag. 0239
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 11 pag. 0239


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REGOLAMENTO ( CEE ) N . 355/77 DEL CONSIGLIO

del 15 febbraio 1977

relativo a un ' azione comune per il miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare gli articoli 42 e 43 ,

vista la proposta della Commissione ,

visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ) ,

visto il parere del Comitato economico e sociale ( 2 ) ,

considerando che nella Comunità i prodotti agricoli sono sottoposti per la maggior parte a trasformazione prima di giungere al consumatore finale ; che , inoltre , il miglioramento della attività di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli , segnatamente mediante il miglioramento della qualità e della presentazione , permette di conquistare più ampi sbocchi , di meglio valorizzare i prodotti e di contribuire di conseguenza all ' incremento della produttività dell ' agricoltura ;

considerando che le azioni previste in materia rivestono carattere comunitario e tenendo al conseguimento degli obiettivi definiti dall ' articolo 39 , paragrafo 1 , lettera a ) , del trattato ; che esse costituiscono pertanto un ' azione comune ai sensi dell ' articolo 6 del regolamento ( CEE ) n . 729/70 del Consiglio , del 21 aprile 1970 , relativo al finanziamento della politica agricola comune ( 3 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 2788/72 ( 4 ) ;

considerando che per assicurare un miglioramento coerente della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli conviene che la partecipazione finanziaria del FEAOG , sezione orientamento , a progetti d 'investimento sia subordinata all ' inserimento di questi ultimi in programmi specifici contenenti una precisa analisi della situazione del settore in questione e del miglioramento previsto ;

considerando inoltre che , per poter beneficiare del finanziamento comunitario , i progetti devono in particolare permettere di garantire tanto il miglioramento e la razionalizzazione delle strutture di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli , quanto effetti positivi duraturi nel settore agricolo ;

considerando che , per orientare l ' intervento del Fondo , occorre prevedere i criteri che permettono di determinare quali progetti devono essere presi in considerazione in primo luogo ;

considerando che , per garantire l ' armonia tra le azioni della Comunità e quelle dello Stato membro , è necessario che i progetti di cui è previsto il finanziamento da parte del Fondo siano approvati dallo Stato membro interessato e che quest ' ultimo partecipi al finanziamento ;

considerando che , per garantire che i beneficiari rispettino le condizioni per la concessione del contributo del Fondo , occorre prevedere un ' efficace procedura di controllo e la possibilità di sospendere , ridurre ovvero sopprimere il contributo ;

considerando che un intervento del Fondo sotto forma di sovvenzione in conto capitale pari al massimo al 25 % dell ' importo dell ' investimento costituisce una partecipazione adeguata alla realizzazione di quest ' ultimo ; che , per tener conto delle difficoltà particolari che si riscontrano in certe regioni , potrebbe essere tuttavia giustificata una partecipazione più consistente per taluni progetti ;

considerando che l ' intervento del Fondo non deve alterare o poter alterare le condizioni di concorrenza in modo incompatibile con i principi del trattato ; che a questo scopo , in particolare , tale intervento non deve rafforzare nù creare una posizione dominante nel mercato comune o in una parte sostanziale del medesimo , semprechù ciò non si riveli necessario per raggiungere gli obiettivi del presente regolamento ;

considerando che l ' intervento del Fondo per un periodo di cinque anni e per un costo previsionale di 400 milioni di unità di conto può contribuire al miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli ;

considerando che , per l ' approvazione dei programmi e dei progetti , occorre prevedere una procedura che istituisca una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione nell ' ambito del comitato permanente per le strutture agricole istituito coll ' articolo 1 della decisione del Consiglio , del 4 dicembre 1962 , relativa al coordinamento delle politiche di struttura agricola ( 5 ) o , per le questioni relative al settore della pesca , nell ' ambito di tale comitato e del comitato permanente per le strutture della pesca , istituito coll ' articolo 11 del regolamento ( CEE ) n . 101/76 del Consiglio , del 19 gennaio 1976 , relativo all ' attuazione di una politica comune delle strutture nel settore della pesca ( 6 ) ; che , per i progetti , è opportuno prevedere inoltre la consultazione del comitato del Fondo di cui all ' articolo 11 del regolamento ( CEE ) n . 729/70 ;

considerando che per i vini primi anni di realizzazione dell ' azione comune deve essere possibile , per tener conto del periodo necessario per l ' elaborazione dei programmi , di finanziare progetti che non si inseriscano negli stessi ,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1 . Per migliorare le struttre di mercato dei prodotti agricoli e , in particolare , per facilitare gli adeguamenti o gli orientamenti dell ' agricoltura resi necessari dalle conseguenze economiche della politica agricola comune o intesi a rispondere alle esigenze di quest ' ultima , è avviata un ' azione comune destinata a permettere di sviluppare o razionalizzare imprese che si occupano del trattamento , della trasformazione o della...

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