Council Regulation (EEC) No 458/80 of 18 February 1980 on collective projects for the restructuring of vineyards

Published date29 February 1980
Subject MatterWine,Agricultural structures
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 57, 29 February 1980
EUR-Lex - 31980R0458 - IT

Regolamento (CEE) n. 458/80 del Consiglio, del 18 febbraio 1980, relativo alla ristrutturazione dei vigneti nel quadro di operazioni collettive

Gazzetta ufficiale n. L 057 del 29/02/1980 pag. 0027 - 0031
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 11 pag. 0245
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 28 pag. 0034
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 11 pag. 0245
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 17 pag. 0169
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 17 pag. 0169


REGOLAMENTO (CEE) N. 458/80 DEL CONSIGLIO del 18 febbraio 1980 relativo alla ristrutturazione dei vigneti nel quadro di operazioni collettive

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che l'unica possibilità di eliminare progressivamente gli squilibri sul mercato vitivinicolo va ricercata in un complesso di misure coerenti;

considerando che, data la situazione strutturale dei vigneti di vini da tavola e di v.q.p.r.d., occorre, ai fini di un progressivo ripristino dell'equilibrio sul mercato vitivinicolo, migliorare le strutture di base di tali vigneti onde razionalizzare il lavoro nelle aziende viticole ed elevare i redditi agricoli;

considerando che occorre riservare le misure di ristrutturazione dei vigneti produttori di vini da tavola alle zone di consolidata vocazione viticola naturale che non sono interessate da talune azioni previste dalla regolamentazione comunitaria;

considerando che una ristrutturazione del vigneto può essere efficace soltanto se le relative operazioni riguardano una superficie sufficientemente estesa e sono realizzate su base collettiva;

considerando che le operazioni di ristrutturazione possono comportare, a seconda dei casi, oltre alla sostituzione delle viti, operazioni di riassetto stradale o di carattere idraulico od altre operazioni tecniche necessarie per il miglioramento delle strutture di base del vigneto in questione;

considerando che, in taluni casi, l'azione di ristrutturazione viticola esige un'azione preliminare di ricomposizione il cui costò supera sovente le possibilità dei viticoltori ; che è pertanto necessario prevedere che gli Stati membri possano concedere aiuti nazionali destinati alla realizzazione della ricomposizione del vigneto sia per i v.q.p.r.d. che per i vini da tavola;

considerando che, per beneficiare del finanziamento comunitario, i progetti devono inoltre, fra l'altro, contribuire ad un miglioramento duraturo delle condizioni di lavoro nelle aziende agricole, garantire la produzione di vini di buona qualità e presentare una giustificazione economica sufficiente;

considerando che, per armonizzare le azioni della Comunità e quelle degli Stati membri interessati, è necessario che i progetti che possono essere finanziati dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, in appresso denominato «Fondo», abbiano ottenuto l'approvazione dello Stato membro interessato e che quest'ultimo partecipi al finanziamento;

considerando che, per garantire l'osservanza da parte dei beneficiari delle condizioni stabilite per la concessione del contributo del Fondo, occorre prevedere una procedura di controllo efficace, nonché la possibilità di sospendere, ridurre ovvero sopprimere il contributo;

considerando che la concessione di un premio forfettario per ettaro ristrutturato rende più agevole l'attuazione della misura sul piano amministrativo;

considerando che la misura prevista riveste interesse comunitario e mira a conseguire gli obiettivi enunciati all'articolo 39, paragrafo 1, lettera a), del trattato ; che essa costituisce pertanto un'azione comune ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 929/79 (5);

considerando che un intervento del Fondo sotto forma di un rimborso pari al 30 % dell'importo del (1)GU n. C 232 del 30.9.1978, pag. 7. (2)GU n. C 6 dell'8.1.1979, pag. 66. (3)GU n. C 171 del 9.7.1979, pag. 16. (4)GU n. L 94 del 28.4.1970, pag. 13. (5)GU n. L 117 del 12.5.1979, pag. 4. premio forfettario concesso dagli Stati membri rappresenta una partecipazione adeguata della Comunità;

considerando che per...

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