Council Regulation (EEC) No 1174/86 of 21 April 1986 amending Regulation (EEC) No 706/73 concerning the Community arrangements applicable to the Channel Islands and the Isle of Man for trade in agricultural products
Published date | 24 April 1986 |
Subject Matter | Agriculture and Fisheries,State aids |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Communities, L 107, 24 April 1986 |
Regolamento (CEE) n. 1174/86 del Consiglio del 21 aprile 1986 che modifica il regolamento (CEE) n. 706/73 relativo alla regolamentazione Comunitària applicabile alle isole normanne e all'isola di Man per quanto concerne gli scambi di prodotti agricoli
Gazzetta ufficiale n. L 107 del 24/04/1986 pag. 0001 - 0001
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 20 pag. 0200
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 20 pag. 0200
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REGOLAMENTO (CEE) N. 1174/86 DEL CONSIGLIO
del 21 aprile 1986
che modifica il regolamento (CEE) n. 706/73 relativo alla regolamentazione comunitaria applicabile alle isole normanne e all'isola di Man per quanto concerne gli scambi di prodotti agricoli
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto l'atto di adesione del 1972, in particolare l'articolo 1, paragrafo 2, terzo comma, del protocollo n. 3,
vista la proposta della Commissione,
considerando che, nel settore veterinario, alcune disposizioni applicabili nell'Irlanda del Nord in materia di afta epizootica e di scambi di animali vivi, carni fresche e prodotti a base di carne sono state liberalizzate;
considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 706/73 (1), per quanto riguarda il settore veterinario le isole normanne e l'isola di Man sono equiparate all'Irlanda del Nord;
considerando che, per ridurre al minimo il rischio di malattia, occorre permettere a dette isole di mantenere in vigore il regime veterinario attualmente applicato in materia di afta epizootica,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il testo dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 706/73 è sostituito dal testo seguente:
« Articolo 3
A partire dal 1o settembre 1973, la regolamentazione comunitaria applicabile nei settori seguenti:
- legislazione veterinaria,
- legislazione zootecnica,
- legislazione fitosanitaria,
- commercializzazione delle sementi e dei materiali di moltiplicazione,
- legislazione sui prodotti alimentari,
- legislazione sugli alimenti per gli animali,
- norme di qualità e di commercializzazione,
è applicabile, alle stesse condizioni valide per il Regno Unito, ai prodotti di cui all'articolo 1 importati nelle isole o esportati dalle isole nella Comunità.
Tuttavia, le isole normanne e l'isola di Man sono autorizzate a mantenere, per quanto riguarda le importazioni di animali, di carni...
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