Council Regulation (EEC) No 3639/85 of 20 December 2085 on a programme of support for technological development in the hydrocarbons sector

Published date27 December 1985
Subject MatterProvisions under Article 235 EEC,Energy
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 350, 27 December 1985
EUR-Lex - 31985R3639 - IT

Regolamento (CEE) n. 3639/85 del Consiglio del 20 dicembre 1985 concernente un programma di sostegno allo sviluppo tecnologico nel settore degli idrocarburi

Gazzetta ufficiale n. L 350 del 27/12/1985 pag. 0025 - 0028
edizione speciale spagnola: capitolo 12 tomo 5 pag. 0019
edizione speciale portoghese: capitolo 12 tomo 5 pag. 0019


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REGOLAMENTO (CEE) N. 3639/85 DEL CONSIGLIO

del 20 dicembre 1985

concernente un programma di sostegno allo sviluppo tecnologico nel settore degli idrocarburi

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 235,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che l'attuazione di una strategia energetica comune fa parte degli obiettivi che la Comunità si è prefissa e che spetta alla Commissione proporre le misure da prendere a tal fine; che a tal uopo il Consiglio ha adottato il regolamento (CEE) n. 3056/73, del 9 novembre 1973, relativo al sostegno di progetti comunitari nel settore degli idrocarburi (4);

considerando che, data l'importanza che gli idrocarburi rivestono nell'approvvigionamento energetico della Comunità e la dipendenza di quest'ultima nei confronti delle importazioni, la realizzazione di condizioni che consentano di garantire la sicurezza di approvvigionamento a lungo termine costituisce uno degli obiettivi fondamentali di tale politica;

considerando che l'incoraggiamento delle attività di sviluppo tecnologico direttamente connesse alle attività di esplorazione, di sfruttamento, d'immagazzinamento o di trasporto degli idrocarburi, essendo tale da migliorare la sicurezza dell'approvvigionamento, può costituire un mezzo per realizzare tale politica;

considerando che spetta in primo luogo all'industria petrolifera il compito di assumersi il finanziamento di tali attività; che, dati i rischi elevati ed i notevoli investimenti che tali attività comportano, è tuttavia opportuno prevedere la possibilità per la Comunità di accordare loro un sostegno soprattutto nella misura in cui consente di accelerare l'esecuzione di alcuni progetti;

considerando che le attività di sviluppo tecnologico si differenziano dalle attività di ricerca, benché talune fasi dei progetti di sviluppo tecnologico possano comprendere elementi di ricerca;

considerando che un sostegno comunitario può favorire l'unione degli sforzi di imprese di due o più stati membri;

considerando che le imprese di prestazioni di servizi o di costruzione di attrezzature hanno svolto un'importante funzione in queste attività di sviluppo tecnologico;

considerando che potranno beneficiare di tale sostegno progetti che presentino un interesse essenziale per la sicurezza dell'approvvigionamento di idrocarburi della Comunità, relativi ad attività di sviluppo tecnologico direttamente connesse alle attività di esplorazione, di sfuttamento, di immagazzinamento o di trasporto; che tale sostegno dovrebbe essere di carattere finanziario;

considerando che la natura specificamente internazionale delle strutture e delle attività delle imprese operanti nel settore degli idrocarburi giustifica la trasmissione diretta alla Commissione della documentazione relativa ai...

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