Council Regulation (EEC) No 3677/89 of 7 December 1989 on the total alcoholic strength by volume and the total acidity of certain imported quality wines and repealing Regulation (EEC) No 2931/80

Published date09 December 1989
Subject MatterWine
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 360, 9 December 1989
EUR-Lex - 31989R3677 - IT

Regolamento (CEE) n. 3677/89 del Consiglio, del 7 dicembre 1989, relativo al titolo alcolometrico volumico totale e all'acidità totale di alcuni vini di qualità importati e che abroga il regolamento (CEE) n. 2931/80

Gazzetta ufficiale n. L 360 del 09/12/1989 pag. 0001 - 0002
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 30 pag. 0235
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 30 pag. 0235


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REGOLAMENTO (CEE) N. 3677/89 DEL CONSIGLIO

del 7 dicembre 1989

relativo al titolo alcolometrico volumico totale e all'acidità totale di alcuni vini di qualità importati e che abroga il regolamento (CEE) n. 2931/80

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1236/89 (2), in particolare l'articolo 70, paragrafo 2, secondo comma,

vista la proposta della Commissione,

considerando che a norma dell'articolo 70, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 822/87 i vini originari di un paese terzo diversi dai vini liquorosi e dai vini spumanti e destinati al consumo umano diretto non possono essere importati nella Comunità se il loro titolo alcolometrico volumico totale supera il 15 % vol o se il tenore di acidità totale, espresso in acido tartarico, è inferiore a 4,5 grammi per litro; che l'articolo 70, paragrafo 2, lettera a) dello stesso regolamento prevede tuttavia la possibilità di una deroga nel caso in cui un vino designato con un'indicazione geografica possieda caratteristiche qualitative particolari;

considerando che in certi vini originari dell'Ungheria e della Svizzera, caratterizzati da una qualità propria e prodotti in quantità limitate, i valori limite del titolo alcolometrico totale o dell'acidità totale sono, rispettivamente, superati o non raggiunti in seguito a particolari pratiche di elaborazione tradizionali; che è opportuno permettere la commercializzazione sul mercato comunitario di tali vini; che occorre tuttavia esigere, per garantire il rispetto delle condizioni previste per poter beneficiare di tale facoltà, un attestato di un organismo ufficiale del paese d'origine da inserire nel documento di importazione previsto dal regolamento (CEE) n. 3590/85 della Commissione, del 18 dicembre 1985...

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