Council Regulation (EEC) No 1031/88 of 18 April 1988 determining the persons liable for payment of a customs debt

Published date21 April 1988
Subject MatterCommon customs tariff,Internal market - Principles,Approximation of laws
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 102, 21 April 1988
EUR-Lex - 31988R1031 - IT 31988R1031

REGOLAMENTO (CEE) N. 1031/88 DEL CONSIGLIO del 18 aprile 1988 concernente la determinazione delle persone tenute all' adempimento di una obbligazione doganale -

Gazzetta ufficiale n. L 102 del 21/04/1988 pag. 0005 - 0008


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REGOLAMENTO (CEE) N. 1031/88 DEL CONSIGLIO

del 18 aprile 1988

concernente la determinazione delle persone tenute all'adempimento di una obbligazione doganale

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione (1),

in cooperazione con il Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che il regolamento (CEE) n. 2144/87 del Consiglio, del 13 luglio 1987, riguardante l'obbligazione doganale (4), ha definito, tra l'altro, le differenti situazioni che danno luogo alla nascita di un'obbligazione doganale all'importazione o all'esportazione;

considerando che le norme relative alla determinazione delle persone tenute all'adempimento di un'obbligazione doganale rivestono particolare importanza per il buon funzionamento dell'unione doganale affinché le disposizioni del succitato regolamento possano garantire effetti giuridici ed economici identici nell'intera Comunità;

considerando che in questo settore occorre stabilire regole semplici che consentano alle autorità incaricate della constatazione e della riscossione dei dazi doganali di agire con la massima efficacia; che inoltre è opportuno fissare gli stessi principi per quanto concerne le obbligazioni doganali sia all'importazione che all'esportazione;

considerando che, nel caso di un'obbligazione doganale derivante dall'accettazione da parte dell'autorità competente di una dichiarazione in dogana di immissione in libera pratica o di ammissione temporanea in esonero parziale dei dazi all'importazione o di una dichiarazione di esportazione, è opportuno considerare come tenuta all'adempimento di detta obbligazione la persona in nome della quale è stata effettuata la dichiarazione; che, in particolare, tale principio consente di tener conto delle varie modalità di rappresentanza cui è possibile ricorrere per l'espletamento delle formalità doganali; che, qualora la persona che ha effettuato la dichiarazione abbia indicato di agire in proprio nome, ma per conto di terzi nel quadro dell'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3632/85/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1985, che definisce le condizioni alle quali una persona è ammessa a fare una dichiarazione in dogana (5), è tuttavia giustificato ritenere la persona per conto della quale la dichiarazione è fatta come tenuta anch'essa all'adempimento dell'obbligazione doganale purché la persona che ha fatto la dichiarazione ne abbia ricevuto relativo mandato;

considerando che nel caso di un'obbligazione doganale derivante dall'introduzione irregolare di una merce nel territorio doganale della Comunità o dalla sua sottrazione al controllo doganale oppure dall'uscita irregolare di una merce dal territorio doganale della Comunità, occorre ritenere come tenute all'adempimento di detta obbligazione la persona autrice dell'atto che ha comportato l'insorgere della obbligazione doganale e qualsiasi altra persona la cui responsabilità è ugualmente coinvolta, conformemente alle disposizioni vigenti negli Stati membri, a causa di tale atto;

considerando che, nel caso di un'obbligazione doganale sorta dall'inadempienza di un obbligo particolare derivante dall'applicazione delle disposizioni relative ad una procedura o regime doganale particolare, occorre considerare come tenuta all'adempimento di detta obbligazione doganale la persona che, in virtù delle disposizioni della procedura o del regime doganale in questione, era personalmente responsabile...

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