Council Regulation (EEC) No 2144/87 of 13 July 1987 on customs debt

Published date22 July 1987
Subject MatterAgriculture and Fisheries,Provisions under Article 235 EEC,Customs Union
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 201, 22 July 1987
EUR-Lex - 31987R2144 - IT 31987R2144

Regolamento (CEE) n. 2144/87 del Consiglio del 13 luglio 1987 riguardante l' obbligazione doganale

Gazzetta ufficiale n. L 201 del 22/07/1987 pag. 0015 - 0020


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REGOLAMENTO (CEE) N. 2144/87 DEL CONSIGLIO

del 13 luglio 1987

riguardante l'obbligazione doganale

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 43 e 235,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che la direttiva 79/623/CEE del Consiglio, del 25 giugno 1979, relativa all'armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'obbligazione doganale (4), ha definito le diverse situazioni che danno origine all'obbligazione doganale all'importazione o all'esportazione; che essa ha anche stabilito il momento da prendere in considerazione per determinare l'importo dell'obbligazione doganale e la sua esigibilità ed ha disciplinato i casi in cui l'obbligazione doganale si estingue;

considerando che le norme riguardanti la nascita dell'obbligazione doganale, la determinazione del suo importo e della sua esigibilità nonché la sua estinzione sono così importanti per il buon funzionamento dell'unione doganale che occorre garantirne la corretta e uniforme applicazione nella Comunità; che occorre a tal uopo sostituire le disposizioni dell'attuale direttiva 79/623/CEE mediante un regolamento; che i privati cittadini ne trarranno una più ampia sicurezza giuridica;

considerando che nel presente regolamento è opportuno far figurare tutti i principi indicati nella direttiva 79/623/CEE, completandoli tuttavia alla luce dell'esperienza acquisita dopo l'adozione della stessa; che occorre, in particolare, prevedere che l'integrazione di fatto all'economia comunitaria di merci oggetto di misure, di qualunque specie, che ne vietano o limitano l'importazione, eccettuati gli stupefacenti, fa nascere un'obbligazione doganale; che in effetti l'incidenza economica e finanziaria di questa integrazione di fatto sull'economia comunitaria è del tutto identica a quella che risulterebbe da una importazione effettuata regolarmente, in seguito ad un'autorizzazione accordata dalle autorità competenti che consente di derogare alla misura di divieto o di restrizione all'importazione considerata; che, d'altronde, la tariffa doganale comune non fa alcuna distinzione, ai fini dell'applicazione delle aliquote di dazio previste, fra le merci integrate all'economia comunitaria in condizioni regolari e quelle integrate in condizioni irregolari;

considerando che occorre, del pari, prevedere che un'obbligazione doganale all'esportazione sorge anche se riguarda una merce oggetto di una misura di qualunque specie, che ne vieta l'esportazione, non appena essa lasci effettivamente il territorio doganale della Comunità in seguito ad una irregolarità qualsiasi;

considerando che è giustificato stabilire che l'obbligazione doganale all'importazione si estingue nei confronti di una merce se questa forma oggetto di sequestro e successivamente di confisca da parte delle autorità doganali:

considerando che occorre tener conto, per determinare le situazioni che danno origine ad un'obbligazione doganale, del regolamento (CEE) n. 3599/82 del Consiglio, del 21 dicembre 1982, relativo al regime dell'ammissione temporanea (5), modificato da ultimo dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, che prevede, in taluni casi, l'utilizzazione di questo regime doganale soltanto in esonero parziale dai dazi all'importazione;

considerando che occorre completare le disposizioni dell'articolo 10 della direttiva 79/623/CEE relativa agli scambi fra gli Stati membri prevedendo norme specifiche per il prelievo compensatore percepito, in talune circostanze, nel caso di spedizioni da uno Stato membro in un altro Stato membro di merci ottenute sotto il regime del perfezionamento attivo; che è ugualmente opportuno tener conto delle disposizioni applicabili negli scambi tra la Comunità e i paesi terzi che costituiscono l'associazione europea di libero scambio; che gli accordi conclusi con questi paesi terzi prevedono infatti l'applicazione di un trattamento tariffario preferenziale alle merci originarie degli Stati membri; che ove si tratti di prodotti compensatori ottenuti nella Comunità in regime di perfezionamento attivo, questo trattamento tariffario preferenziale è subordinato al pagamento dei dazi all'importazione relativi alle merci terze contenute nei prodotti compensatori;

considerando che, d'altronde, si è ravvisata l'opportunità d'includere le norme relative all'esigibilità dell'importo dell'obbligazione doganale, figuranti attualmente all'articolo 8 della direttiva 79/623/CEE, fra le disposizioni relative alla contabilizzazione e alle condizioni di pagamento delle obbligazioni doganali;

considerando che occorre garantire l'applicazione uniforme delle disposizioni del presente regolamento e prevedere, a tal fine, una procedura comunitaria che consenta di adottare, entro adeguati termini, le relative modalità di applicazione; che occorre ricorrere al comitato per la regolamentazione doganale generale, istituito

dall'articolo 24 della direttiva 79/695/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1979, relativa all'armonizzazione delle procedure d'immissione in libera pratica delle merci (1), modificata da ultimo dalla direttiva 81/853/CEE (2), per organizzare in questo settore una stretta ed efficace collaborazione fra gli Stati membri e la Commissione;

considerando che il presente regolamento riguarda l'obbligazione doganale derivante tanto dall'applicazione della politica agricola comune quanto dall'applicazione delle disposizioni del trattato relative all'unione doganale; che questa azione è necessaria al funzionamento del mercato comune per realizzare uno degli obiettivi della Comunità; che per quanto riguarda l'unione doganale il trattato non ha previsto i poteri d'azione a tal uopo richiesti; che di conseguenza è necessario fondare le disposizioni del presente regolamento anche sull'articolo 235 del trattato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il presente regolamento fissa le norme relative:

a) alla nascita dell'obbligazione doganale;

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