Council Directive 79/695/EEC of 24 July 1979 on the harmonization of procedures for the release of goods for free circulation

Published date13 August 1979
Subject MatterFree movement of goods,Approximation of laws
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 205, 13 August 1979
EUR-Lex - 31979L0695 - IT

Direttiva 79/695/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1979, relativa all'armonizzazione delle procedure d'immissione in libera pratica delle merci

Gazzetta ufficiale n. L 205 del 13/08/1979 pag. 0019 - 0026
edizione speciale greca: capitolo 02 tomo 7 pag. 0262
edizione speciale spagnola: capitolo 02 tomo 6 pag. 0057
edizione speciale portoghese: capitolo 02 tomo 6 pag. 0057


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DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 24 luglio 1979

relativa all ' armonizzazione delle procedure d ' immissione in libera pratica delle merci

( 79/695/CEE )

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 100 ,

vista la proposta della Commissione ( 1 ) ,

visto il parere del Parlamento europeo ( 2 ) ,

visto il parere del Comitato economico e sociale ( 3 ) ,

considerando che la Comunità è fondata su un ' unione doganale ;

considerando che , fatte salve le misure transitorie previste nel titolo I , capo 1 , della parte quarta dell ' atto di adesione , l ' instaurazione dell ' unione doganale è disciplinata , per l ' essenziale , dal titolo I , capo 1 , parte seconda , del trattato ; che quest ' ultimo capo contiene un insieme di prescrizioni precise , per quanto attiene in particolare all ' abolizione dei dazi doganali tra gli Stati membri , alla fissazione ed alla instaurazione progressiva della tariffa doganale comune , nonchù alle modifiche o alle sospensioni autonome dei relativi dazi ;

considerando che , se l ' articolo 27 del trattato prevede che gli stati membri procedano , entro la fine della prima tappa e nella misura necessaria , al ravvicinamento delle loro disposizioni legislative , regolamentari ed amministrative in materia doganale , l ' articolo stesso non conferisce tuttavia alle istituzioni della Comunità il potere di adottare disposizioni obbligatorie in materia ; che un esame appronfondito , cui si è proceduto congiuntamente con gli Stati membri , ha però posto in luce la necessità di determinare in talune materie , con atti comunitari obbligatori , le misure indispensabili all ' instaurazione di una regolamentazione doganale che garantisca un ' applicazione uniforme della tariffa doganale comune e delle diverse imposizioni previste nel quadro della politica agricola comune ;

considerando che a tale fine il Consiglio ha già adottato , tra l ' altro , la direttiva 68/132/CEE , del 30 luglio 1968 , relativa all ' armonizzazione delle disposizioni legislative , regolamentari e amministrative riguardanti la presentazione in dogana delle merci che arrivano nel territorio doganale della Comunità e la custodia temporanea di tali merci ( 4 ) , nonchù la direttiva 78/453/CEE , del 22 maggio 1978 , relativa all ' armonizzazione delle disposizioni legislative , regolamentari e amministrative riguardanti la dilazione del pagamento dei dazi all ' importazione o dei dazi all ' esportazione ( 5 ) ;

considerando che , ai sensi dell ' articolo 10 , paragrafo 1 , del trattato , l ' immissione in libera pratica di una merce importata da un paese terzo in uno Stato membro produce i suoi effetti in tutta la Comunità ; che tale operazione riveste conseguentemente un carattere specificatamente comunitario e si differenzia , in ciò , dalla immissione in consumo della stessa merce , la quale esige inoltre l ' applicazione di diverse disposizioni nazionali , in particolare di ordine fiscale , e non può dunque intervenire che nello Stato membro in cui tale merce è effettivamente consumata ;

considerando che le disposizioni legislative , regolamentari o amministrative degli Stati membri fissano norme di procedura che , nella più parte dei casi , sono concepite esclusivamente per l ' immissione in consumo delle merci ; che ne consegue che l ' immissione in libera pratica delle merci non può il più sovente intervenire isolatamente , in particolare per l ' ulteriore immissione in consumo in un altro Stato membro ;

considerando che tali disposizioni presentano inoltre alcune disparità importanti che hanno per effetto l ' applicazione in condizioni diverse sia dei dazi della tariffa doganale comune , delle tasse di effetto equivalente , dei prelievi agricoli o delle altre imposizioni previste nel quadro della politica agricola comune , sia delle altre eventuali disposizioni comunitarie che disciplinano l ' immissione in libera pratica delle merci ; che le distorsioni di trattamento che ne risultano per gli importatori della Comunità , secondo lo Stato membro in cui si effettuano le formalità di sdoganamento , possono condurre a sviamenti di traffico ed a trasferimenti artificiali di attività ;

considerando che le suddette disposizioni degli Stati membri hanno una incidenza diretta sull ' instaurazione e sul funzionamento del mercato comune ;

considerando che , tenuto conto del grado di realizzazione dell ' unione doganale , occorre stabilire norme comuni di procedura per l ' immissione in libera pratica delle merci , almeno sotto forma di direttiva ; che tali norme possono parimenti servire per l ' immissione in consumo delle merci nello Stato membro importatore ;

considerando che tali norme comuni devono permettere di assicurare una corretta applicazione sia dei dazi doganali , delle tasse di effetto equivalente , dei prelievi agricoli o delle altre imposizioni previste nel quadro della politica agricola comune , che delle altre eventuali disposizioni comunitarie che disciplinano l ' immissione in libera pratica delle merci ; che tali norme devono tuttavia escludere ogni formalità superflua ; che devono , d ' altra parte , essere sufficientemente flessibili per poter essere adattate a diverse circostanze e tenere conto dell ' evoluzione della tecnica amministrativa , in particolare sul piano dell ' informatica ;

considerando che occorre garantire l ' applicazione uniforme di tali norme comuni e , a tal fine , prevedere una procedura comunitaria che permetta di adottare le modalità di applicazione di tali norme entro un termine adeguato ,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

Articolo 1

1 . Fatte salve le disposizioni particolari che sono state o che saranno adottate nel quadro di specifiche regolamentazioni doganali , la presente direttiva fissa le norme che devono essere previste dalle disposizioni legislative , regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative all ' immissione in libera pratica ai sensi dell ' articolo 10 , paragrafo 1 , del trattato delle merci che :

- sono state presentate in dogana e sono eventualmente messe in custodia temporanea alle condizioni previste dalla direttiva 68/312/CEE oppure

- si trovano vincolate ad un altro regime doganale .

2 . Ai sensi della presente direttiva , si considerano « dazi all ' importazione » sia i dazi doganali e le tasse di effetto equivalente sia i prelievi agricoli ed altre imposizioni all ' importazione previste nel quadro della politica agricola comune o dei regimi specifici applicabili , ai sensi dell ' articolo 235 del trattato , a certe merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli .

TITOLO I

REGIME GENERALE

Articolo 2

L ' immissione in libera pratica delle merci di cui all ' articolo 1 è subordinata alla presentazione in dogana , alle condizioni definite nella presente direttiva , di una dichiarazione d ' immissione in libera pratica , in appresso denominata « dichiarazione » .

La persona fisica o giuridica che compila la dichiarazione è in appresso denominata « dichiarante » .

Articolo 3

1 . La dichiarazione deve essere fatta per iscritto su un formulario conforme al modello ufficiale appropriato , determinato dalle autorità competenti . Essa deve essere firmata e contenere le...

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