Council Directive 79/695/EEC of 24 July 1979 on the harmonization of procedures for the release of goods for free circulation
Coming into Force | 26 July 1979 |
End of Effective Date | 01 January 1994 |
Celex Number | 31979L0695 |
ELI | http://data.europa.eu/eli/dir/1979/695/oj |
Published date | 13 August 1979 |
Date | 24 July 1979 |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Communities, L 205, 13 August 1979 |
Direttiva 79/695/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1979, relativa all'armonizzazione delle procedure d'immissione in libera pratica delle merci
Gazzetta ufficiale n. L 205 del 13/08/1979 pag. 0019 - 0026
edizione speciale greca: capitolo 02 tomo 7 pag. 0262
edizione speciale spagnola: capitolo 02 tomo 6 pag. 0057
edizione speciale portoghese: capitolo 02 tomo 6 pag. 0057
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DIRETTIVA DEL CONSIGLIO
del 24 luglio 1979
relativa all ' armonizzazione delle procedure d ' immissione in libera pratica delle merci
( 79/695/CEE )
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 100 ,
vista la proposta della Commissione ( 1 ) ,
visto il parere del Parlamento europeo ( 2 ) ,
visto il parere del Comitato economico e sociale ( 3 ) ,
considerando che la Comunità è fondata su un ' unione doganale ;
considerando che , fatte salve le misure transitorie previste nel titolo I , capo 1 , della parte quarta dell ' atto di adesione , l ' instaurazione dell ' unione doganale è disciplinata , per l ' essenziale , dal titolo I , capo 1 , parte seconda , del trattato ; che quest ' ultimo capo contiene un insieme di prescrizioni precise , per quanto attiene in particolare all ' abolizione dei dazi doganali tra gli Stati membri , alla fissazione ed alla instaurazione progressiva della tariffa doganale comune , nonchù alle modifiche o alle sospensioni autonome dei relativi dazi ;
considerando che , se l ' articolo 27 del trattato prevede che gli stati membri procedano , entro la fine della prima tappa e nella misura necessaria , al ravvicinamento delle loro disposizioni legislative , regolamentari ed amministrative in materia doganale , l ' articolo stesso non conferisce tuttavia alle istituzioni della Comunità il potere di adottare disposizioni obbligatorie in materia ; che un esame appronfondito , cui si è proceduto congiuntamente con gli Stati membri , ha però posto in luce la necessità di determinare in talune materie , con atti comunitari obbligatori , le misure indispensabili all ' instaurazione di una regolamentazione doganale che garantisca un ' applicazione uniforme della tariffa doganale comune e delle diverse imposizioni previste nel quadro della politica agricola comune ;
considerando che a tale fine il Consiglio ha già adottato , tra l ' altro , la direttiva 68/132/CEE , del 30 luglio 1968 , relativa all ' armonizzazione delle disposizioni legislative , regolamentari e amministrative riguardanti la presentazione in dogana delle merci che arrivano nel territorio doganale della Comunità e la custodia temporanea di tali merci ( 4 ) , nonchù la direttiva 78/453/CEE , del 22 maggio 1978 , relativa all ' armonizzazione delle disposizioni legislative , regolamentari e amministrative riguardanti la dilazione del pagamento dei dazi all ' importazione o dei dazi all ' esportazione ( 5 ) ;
considerando che , ai sensi dell ' articolo 10 , paragrafo 1 , del trattato , l ' immissione in libera pratica di una merce importata da un paese terzo in uno Stato membro produce i suoi effetti in tutta la Comunità ; che tale operazione riveste conseguentemente un carattere specificatamente comunitario e si differenzia , in ciò , dalla immissione in consumo della stessa merce , la quale esige inoltre l ' applicazione di diverse disposizioni nazionali , in particolare di ordine fiscale , e non può dunque intervenire che nello Stato membro in cui tale merce è effettivamente consumata ;
considerando che le disposizioni legislative , regolamentari o amministrative degli Stati membri fissano norme di procedura che , nella più parte dei casi , sono concepite esclusivamente per l ' immissione in consumo delle merci ; che ne consegue che l ' immissione in libera pratica delle merci non può il più sovente intervenire isolatamente , in particolare per l ' ulteriore immissione in consumo in un altro Stato membro ;
considerando che tali disposizioni presentano inoltre alcune disparità importanti che hanno per effetto l ' applicazione in condizioni diverse sia dei dazi della tariffa doganale comune , delle tasse di effetto equivalente , dei prelievi agricoli o delle altre imposizioni previste nel quadro della politica agricola comune , sia delle altre eventuali disposizioni comunitarie che disciplinano l ' immissione in libera pratica delle merci ; che le distorsioni di trattamento che ne risultano per gli importatori della Comunità , secondo lo Stato membro in cui si effettuano le formalità di sdoganamento , possono condurre a sviamenti di traffico ed a trasferimenti artificiali di attività ;
considerando che le suddette disposizioni degli Stati membri hanno una incidenza diretta sull ' instaurazione e sul funzionamento del mercato comune ;
considerando che , tenuto conto del grado di realizzazione dell ' unione doganale , occorre stabilire norme comuni di procedura per l ' immissione in libera pratica delle merci , almeno sotto forma di direttiva ; che tali norme possono parimenti servire per l ' immissione in consumo delle merci nello Stato membro importatore ;
considerando che tali norme comuni devono permettere di assicurare una corretta applicazione sia dei dazi doganali , delle tasse di effetto equivalente , dei prelievi agricoli o delle altre imposizioni previste nel quadro della politica agricola comune , che delle altre eventuali disposizioni comunitarie che disciplinano l ' immissione in libera pratica delle merci ; che tali norme devono tuttavia escludere ogni formalità superflua ; che devono , d ' altra parte , essere sufficientemente flessibili per poter essere adattate a diverse circostanze e tenere conto dell ' evoluzione della tecnica amministrativa , in particolare sul piano dell ' informatica ;
considerando che occorre garantire l ' applicazione uniforme di tali norme comuni e , a tal fine , prevedere una procedura comunitaria che permetta di adottare le modalità di applicazione di tali norme entro un termine adeguato ,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :
Articolo 1
1 . Fatte salve le disposizioni particolari che sono state o che saranno adottate nel quadro di specifiche regolamentazioni doganali , la presente direttiva fissa le norme che devono essere previste dalle disposizioni legislative , regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative all ' immissione in libera pratica ai sensi dell ' articolo 10 , paragrafo 1 , del trattato delle merci che :
- sono state presentate in dogana e sono eventualmente messe in custodia temporanea alle condizioni previste dalla direttiva 68/312/CEE oppure
- si trovano vincolate ad un altro regime doganale .
2 . Ai sensi della presente direttiva , si considerano « dazi all ' importazione » sia i dazi doganali e le tasse di effetto equivalente sia i prelievi agricoli ed altre imposizioni all ' importazione previste nel quadro della politica agricola comune o dei regimi specifici applicabili , ai sensi dell ' articolo 235 del trattato , a certe merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli .
TITOLO I
REGIME GENERALE
Articolo 2
L ' immissione in libera pratica delle merci di cui all ' articolo 1 è subordinata alla presentazione in dogana , alle condizioni definite nella presente direttiva , di una dichiarazione d ' immissione in libera pratica , in appresso denominata « dichiarazione » .
La persona fisica o giuridica che compila la dichiarazione è in appresso denominata « dichiarante » .
Articolo 3
1 . La dichiarazione deve essere fatta per iscritto su un formulario conforme al modello ufficiale appropriato , determinato dalle autorità competenti . Essa deve essere firmata e contenere le...
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