Council Regulation (EEC) No 3677/86 of 24 November 1986 laying down provisions for the implementation of Regulation (EEC) No 1999/85 on inward processing relief arrangements

Published date12 December 1986
Subject MatterHarmonisation of customs law: inward processing
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 351, 12 December 1986
EUR-Lex - 31986R3677 - IT

Regolamento (CEE) n. 3677/86 del Consiglio del 24 novembre 1986 che fissa talune disposizioni d' applicazione del regolamento (CEE) n. 1999/85 relativo al regime di perfezionamento attivo

Gazzetta ufficiale n. L 351 del 12/12/1986 pag. 0001 - 0074


REGOLAMENTO (CEE) N. 3677/86 DEL CONSIGLIO del 24 novembre 1986 che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1999/85 relativo al regime di perfezionamento attivo

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1999/85 del Consiglio, del 16 luglio 1985, relativo al regime di perfezionamento attivo (1), in particolare l'articolo 31,

vista la proposta della Commissione,

considerando che è necessario fissare talune disposizioni relative al rilascio dell'autorizzazione di perfezionamento attivo; che a tale scopo conviene segnatamente precisare alcune regole relative all'applicazione delle condizioni economiche e determinare alcuni casi in cui tali condizioni sono considerate come soddisfatte ispirandosi alla più grande semplificazione delle procedure amministrative;

considerando che conviene precisare i casi nei quali il sistema della sospensione può essere accordato, tenuto conto della destinazione all'esportazione fuori del territorio della Comunità dei prodotti compensatori; che, quando detta destinazione non è prevista, il sistema di rimborso potrà essere concesso sempre che le condizioni previste per tale sistema siano soddisfatte; che conviene anche prevedere taluni casi in cui l'immissione in libera pratica di prodotti compensatori può essere autorizzata nel quadro del sistema della sospensione;

considerando che è necessario precisare le condizioni per ricorrere alla compensazione per equivalenza o all'esportazione anticipata ed il momento in cui il cambiamento di situazione doganale delle merci in causa avviene;

considerando che è opportuno vietare la compensazione per equivalenza, per ragioni di politica commerciale comune, per le merci necessarie alla produzione di taluni residui e cascami di metalli non ferrosi;

(1) GU n. L 188 del 20. 7. 1985, pag. 1.

considerando che è opportuno limitare il sistema secondo il quale il vincolo di merci di importazione al regime viene effettuato in uno Stato membro diverso da quello ove il regime è autorizzato e dove le operazioni di perfezionamento sono effettuate, al caso in cui si ricorra all'esportazione anticipata; che conviene prevedere un adeguato scambio d'informazioni tra questi due Stati membri;

considerando che è necessario precisare le condizioni alle quali le procedure previste sono utilizzabili nel quadro della politica commerciale comune;

considerando che è necessario prevedere misure di applicazione per quanto riguarda il vincolo delle merci al regime, l'utilizzo del sistema di rimborso e alcune destinazioni doganali per le merci o i prodotti; che se queste misure devono evitare degli abusi, esse devono essere ispirate alla più grande semplificazione per non ostacolare l'attività delle imprese che beneficiano del regime;

considerando che occorre fissare alcune aliquote forfettarie di rendimento; che a tal fine conviene basarsi sulle regole comunitarie esistenti;

considerando che è necessario prevedere regole uniformi in materia di tassazione in caso di nascita di un debito doganale; che a tale scopo è necessario segnatamente stabilire l'elenco dei prodotti compensatori che possono essere tassati secondo i propri elementi, precisare le regole particolare per gli oli di oliva e quelle relative all'applicazione di taluni dazi all'importazione di carattere agricolo; che è opportuno indicare anche alcune regole per l'applicazione degli importi compensativi monetari nel quadro del regime;

considerando che è necessario stabilire le disposizioni concernenti la ripartizione delle merci d'importazione sui prodotti compensatori nel caso in cui la determinazione dell'ammontare dei dazi all'importazione da riscuotere, da rimbosare o da sgravare lo implichi; che, tenuto conto della complessità dei calcoli ai quali tale ripartizione può condurre, è opportuno prevedere taluni esempi in cifre;

considerando che è opportuno prevedere delle regole relative all'appuramento del regime e al rimborso o allo sgravio nel quadro del sistema di rimborso;

considerando che è necessario stabilire le regole di cooperazione amministrativa per l'applicazione uniforme delle condizioni economiche ed alcune regole relative al funzionamento del regime nei casi in cui più Stati membri sono implicati;

considerando che, in mancanza del parere del comitato dei regimi doganali economici, la Commissione non ha potuto adottare le disposizioni previste in materia conformemente alla procedura di cui all'articolo 31, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1999/85,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE ED AIUTI ALLA PRODUZIONE

Articolo 1

Ai sensi del presente regolamento s'intende per:

1) regolamento di base: il regolamento (CEE) n. 1999/85 del Consiglio, del 16 luglio 1985, relativo al regime di perfezionamento attivo;

2) prodotti compensatori principali: i prodotti compensatori per l'ottenimento dei quali è stato autorizzato il regime di perfezionamento attivo, qui di seguito denominato «regime»;

3) prodotti compensatori secondari: i prodotti compensatori diversi da quelli di cui al punto 2, risultanti necessariamente da operazioni di perfezionamento;

4) perdite: la parte delle merci d'importazione che viene distrutta o scompare durante l'operazione di perfezionamento, segnatamente per evaporazione, essiccazione, scarico in forma di gas o scolo nell'acqua di sciacquatura;

5) metodo della chiave quantitativa: la ripartizione delle merci d'importazione fra i vari prodotti compensatori

in funzione della quantità di tali merci;

6) metodo della chiave valore: la ripartizione delle merci d'importazione tra i vari prodotti compensatori in funzione del valore di questi ultimi;

7) compensazione per equivalenza: il sistema di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento di base;

8) esportazione anticipata: il sistema di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di base;

9) traffico triangolare: il sistema secondo il quale il vincolo al regime di merci d'importazione è effettuato in uno

Stato membro diverso da quello in cui tale regime è autorizzato e dove le operazioni di perfezionamento sono effettuate;

10) Stato membro d'importazione: lo Stato in cui le merci d'importazione sono vincolate al regime;

11) Stato membro di esportazione: lo Stato membro in cui i prodotti compensatori formano oggetto di una dichiarazione d'esportazione;

12) misure specifiche di politica commerciale: le misure non tariffarie stabilite, nel quadro della politica commerciale comune, dalle disposizioni comunitarie relative ai regimi applicabili alle importazioni ed alle esportazioni di merci, quali le misure di vigilanza, di salvaguardia, le restrizioni o limitazioni quantitative, i divieti d'importazione o di esportazione.

Articolo 2

1. Le merci cui si applica l'articolo 1, paragrafo 3, lettera h), quarto trattino, del regolamento di base (aiuti alla produzione) e le relative utilizzazioni sono indicate nell'allegato I.

2. L'autorità doganale può permettere l'applicazione delle disposizioni di cui al paragrafo 1 per merci diverse da quelle elencate nell'allegato I che non si ritrovano nei prodotti compensatori, ma che permettono o facilitano l'ottenimento di tali prodotti, anche se esse spariscono totalmente o parzialmente nel corso dell'utilizzazione. Il presente comma non si applica alle fonti di energia, ai lubrificanti ed ai materiali ed utensili.

Ogni Stato membro comunica alla Commissione ogni sei mesi i casi in cui il presente paragrafo è applicato.

TITOLO II

CONCESSIONE DEL REGIME

CAPITOLO I

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE

Articolo 3

1. Fatti salvi il paragrafo 4 e l'articolo 26, la domanda di autorizzazione va fatta per iscritto conformemente al modello di cui all'allegato II. Essa contiene almeno le informazioni figuranti nel predetto allegato. Essa deve essere datata e firmata.

2. L'autorità doganale, ove ritenga che le informazioni figuranti nel modello di cui al paragrafo 1 siano insufficienti, può chiedere al richiedente informazioni complementari.

3. Alla domanda devono essere allegati tutti i documenti o tutte le pezze giustificative che occorre presentare per l'esame della domanda.

4. Quando si tratti di una domanda di rinnovo dell'autorizzazione, l'autorità doganale può consentire che il titolare presenti una semplice domanda scritta nella quale figurino, in particolare, gli estremi dell'autorizzazione precedente e, se del caso, gli elementi che vanno modificati.

5. Le domande, i documenti e le pezze giustificative relativi alle domande, sono conservati dall'autorità doganale unitamente alle copia dell'autorizzazione eventualmente rilasciata.

6. Se le condizioni per la concessione dell'uno o dell'altro sistema sono soddisfatte, il richiedente può chiedere l'autorizzazione avvalendosi o del sistema della sospensione o del sistema del rimborso.

7. Se le operazioni di perfezionamento si effettuano nel quadro di un contratto di lavorazione per conto tra due persone stabilite nella Comunita, la domanda di autorizzazione è depositata dal committente o in suo nome.

8. Quando una domanda di modifica di un'autorizzazione deve essere presentata, si applica il paragrafo 4.

CAPITOLO II

CONDIZIONI DI CARATTERE GENERALE PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

Articolo 4

1. Prima di rilasciare l'autorizzazione, l'autorità doganale controlla se siano soddisfatte le condizioni necessarie per la

concessione del regime, e segnatamente le condizioni economiche.

2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 4, lettera a), seconda frase, del regolamento di base, per «importazioni prive di carattere...

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