Council Regulation (EEC) No 3861/91 of 23 December 1991 on an emergency measure to supply food products to the populations of Estonia, Latvia and Lithuania

Published date31 December 1991
Subject MatterAgriculture and Fisheries,Food aid
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 362, 31 December 1991
EUR-Lex - 31991R3861 - IT

Regolamento (CEE) n. 3861/91 del Consiglio, del 23 dicembre 1991, relativo ad un'azione urgente per la fornitura di derrate alimentari alla popolazione dell'Estonia, della Lettonia e della Lituania

Gazzetta ufficiale n. L 362 del 31/12/1991 pag. 0087 - 0087


REGOLAMENTO (CEE) N. 3861/91 DEL CONSIGLIO del 23 dicembre 1991 relativo ad un'azione urgente per la fornitura di derrate alimentari alla popolazione dell'Estonia, della Lettonia e della Lituania

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 5 e l'articolo 8,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il mercato di taluni prodotti agricoli è caratterizzato da situazioni di produzione tali da permettere lo smaltimento dei prodotti a condizioni particolari;

considerando che si ravvisa l'opportunità di mettere a disposizione dell'Estonia, della Lettonia e della Lituania determinati quantitativi di cereali in modo da migliorare le condizioni di approvvigionamento della popolazione e da permettere il mantenimento del bestiame in tali paesi; che la Comunità dispone di scorte di prodotti agricoli a seguito di misure d'intervento e che per realizzare tale fornitura è opportuno utilizzare tali prodotti;

considerando che spetta alla Commissione stabilire le modalità di applicazione della presente azione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Alle condizioni stabilite negli articoli seguenti è istituita un'azione urgente per la fornitura gratuita alla popolazione dell'Estonia, della Lettonia e della Lituania di prodotti cerealicoli da stabilirsi, disponibili in seguito a misure di intervento.

Le spese connesse all'azione si limitano a 45 milioni di ecu di bilancio.

Articolo 2

1. I prodotti possono essere forniti tal quali o previa trasformazione.

2. L'azione può riguardare anche derrate alimentari ottenute nel quadro di uno scambio commerciale di prodotti provenienti dalle scorte di intervento con derrate facenti parte della stessa categoria di prodotti.

3. Le spese di fornitura, nonché le spese di trasporto ed eventualmente di trasformazione, sono stabilite mediante gara ovvero, per motivi di urgenza, nell'ambito di una...

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