Council Regulation (EEC) No 294/91 of 4 February 1991 on the operation of air cargo services between Member States

Published date08 February 1991
Subject MatterInternal market - Principles,Transport
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 36, 8 February 1991
EUR-Lex - 31991R0294 - IT

Regolamento (CEE) n. 294/91 del Consiglio, del 4 febbraio 1991, relativo all'esercizio dei servizi aerei per il trasporto di merci tra Stati membri

Gazzetta ufficiale n. L 036 del 08/02/1991 pag. 0001 - 0004
edizione speciale finlandese: capitolo 7 tomo 4 pag. 0003
edizione speciale svedese/ capitolo 7 tomo 4 pag. 0003


REGOLAMENTO (CEE) N. 294/91 DEL CONSIGLIO del 4 febbraio 1991 relativo all'esercizio dei servizi aerei per il trasporto di merci tra Stati membri

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 84, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che occorre adottare misure destinate alla progressiva instaurazione del mercato interno durante il periodo che scade il 31 dicembre 1992, come previsto dall'articolo 8 A del trattato; che il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne, nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali;

considerando che il Regno di Spagna e il Regno Unito, in una dichiarazione congiunta dei ministri degli affari esteri dei due paesi, a Londra, il 2 dicembre 1987, hanno convenuto un regime per una maggiore cooperazione nell'utilizzazione dell'aeroporto di Gibilterra e che tali misure non sono ancora operative;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2343/90 (4) prevede esclusivamente la liberalizzazione dei servizi aerei per il trasporto di merci combinato con il trasporto di passeggeri;

considerando che conviene liberalizzare anche i servizi aerei per il solo trasporto di merci;

considerando che il presente regolamento non osta all'applicazione degli articoli 85 e 86 del trattato;

considerando che il settore dei trasporti aerei di merci è tuttora caratterizzato da barriere nazionali che ostacolano la libera circolazione delle merci per via aerea; che la facilitazione dell'accesso al mercato favorirà lo sviluppo di tale settore nella Comunità e migliorerà la qualità dei servizi offerti agli utenti;

considerando che, per taluni Stati membri, il trasporto aereo rappresenta un mezzo imprescindibile per il collegamento con il resto della Comunità; che il trasporto aereo di merci costituisce un elemento indispensabile per il commercio;

considerando che, di conseguenza, è necessario eliminare le barriere che ostacolano attualmente l'accesso al mercato dei servizi aerei di trasporto merci;

considerando che è auspicabile, in un primo tempo, accrescere le possibilità di mercato dei servizi aerei per il trasporto di merci tra Stati membri;

considerando che dovrebbero essere elaborate norme comuni in materia di rilascio...

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