Council Regulation (EEC) No 388/90 of 12 February 1990 amending Regulation (EEC) No 822/87 on the common organization of the market in wine
Published date | 16 February 1990 |
Subject Matter | Wine |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Communities, L 42, 16 February 1990 |
REGOLAMENTO (CEE) N. 388/90 DEL CONSIGLIO del 12 febbraio 1990 che modifica il regolamento (CEE) n. 822/87 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo
Gazzetta ufficiale n. L 042 del 16/02/1990 pag. 0009 - 0009
*****
REGOLAMENTO (CEE) N. 388/90 DEL CONSIGLIO
del 12 febbraio 1990
che modifica il regolamento (CEE) n. 822/87 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), modificato da ultimo dal regolamento n. 1236/89 (2), in particolare l'articolo 39, paragrafo 10, secondo comma,
vista la proposta della Commissione,
considerando che le difficoltà sussistenti rilevate in Grecia per quanto riguarda l'applicazione dell'articolo 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 giustificano la proroga per un'ulteriore campagna della deroga che consente di applicare in questo paese la distillazione obbligatoria secondo disposizioni particolari,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il testo dell'articolo 39, paragrafo 10 del regolamento (CEE) n. 822/87 è sostituito dal testo seguente:
« 10. In deroga al presente articolo, per le campagne 1985/1986, 1986/1987, 1987/1988, 1988/1989 e 1989/1990, in Grecia la distillazione obbligatoria può essere applicata secondo disposizioni particolari che tengano conto delle difficoltà constatate in questo paese, in particolare per quanto riguarda la conoscenza delle rese per ettaro. Queste disposizioni sono adottate secondo la procedure prevista dall'articolo 83. »
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a...
To continue reading
Request your trial