Council Regulation (EEC) No 388/90 of 12 February 1990 amending Regulation (EEC) No 822/87 on the common organization of the market in wine

Published date16 February 1990
Subject MatterWine
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 42, 16 February 1990
EUR-Lex - 31990R0388 - IT

REGOLAMENTO (CEE) N. 388/90 DEL CONSIGLIO del 12 febbraio 1990 che modifica il regolamento (CEE) n. 822/87 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo

Gazzetta ufficiale n. L 042 del 16/02/1990 pag. 0009 - 0009


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REGOLAMENTO (CEE) N. 388/90 DEL CONSIGLIO

del 12 febbraio 1990

che modifica il regolamento (CEE) n. 822/87 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), modificato da ultimo dal regolamento n. 1236/89 (2), in particolare l'articolo 39, paragrafo 10, secondo comma,

vista la proposta della Commissione,

considerando che le difficoltà sussistenti rilevate in Grecia per quanto riguarda l'applicazione dell'articolo 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 giustificano la proroga per un'ulteriore campagna della deroga che consente di applicare in questo paese la distillazione obbligatoria secondo disposizioni particolari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo dell'articolo 39, paragrafo 10 del regolamento (CEE) n. 822/87 è sostituito dal testo seguente:

« 10. In deroga al presente articolo, per le campagne 1985/1986, 1986/1987, 1987/1988, 1988/1989 e 1989/1990, in Grecia la distillazione obbligatoria può essere applicata secondo disposizioni particolari che tengano conto delle difficoltà constatate in questo paese, in particolare per quanto riguarda la conoscenza delle rese per ettaro. Queste disposizioni sono adottate secondo la procedure prevista dall'articolo 83. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a...

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