Council Regulation (EEC) No 2950/83 of 17 October 1983 on the implementation of Decision 83/516/EEC on the tasks of the European Social Fund

Published date22 October 1983
Subject MatterEuropean Social Fund (ESF)
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 289, 22 October 1983
EUR-Lex - 31983R2950 - IT

Regolamento (CEE) n. 2950/83 del Consiglio del 17 ottobre 1983 concernente l' applicazione della decisione 83/516/CEE del Consiglio relativa ai compiti del Fondo sociale europeo

Gazzetta ufficiale n. L 289 del 22/10/1983 pag. 0001 - 0004
edizione speciale spagnola: capitolo 05 tomo 4 pag. 0022
edizione speciale portoghese: capitolo 05 tomo 4 pag. 0022


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REGOLAMENTO (CEE) N. 2950/83 DEL CONSIGLIO

del 17 ottobre 1983

concernente l'applicazione della decisione 83/516/CEE del Consiglio relativa ai compiti del Fondo sociale europeo

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 127,

vista la decisione 83/516/CEE del Consiglio, del 17 ottobre 1983, relativa ai compiti del Fondo sociale europeo (1),

vista la proposta della Commissione (2),

visto il parere del Parlamento europeo (3),

visto il parere del Comitato economico e sociale (4),

considerando che è opportuno definire i tipi di spese che possono beneficiare del contributo del Fondo;

considerando che, per i tipi di spese per i quali il contributo del Fondo è concesso in importi forfettari, deve essere fissato il metodo di calcolo degli importi medesimi;

considerando che occorre definire le regioni particolarmente svantaggiate della Comunità sul piano economico e sociale che devono beneficiare del tasso di intervento maggiorato, di cui all'articolo 5, paragrafo 2, della decisione 83/516/CEE;

considerando che occorre stabilire le modalità di presentazione e di approvazione delle domande relative alle azioni realizzate negli Stati membri nel quadro della loro politica del mercato dell'occupazione;

considerando che occorre inoltre stabilire le modalità di verifica e di pagamento delle azioni approvate;

considerando che il versamento delle somme non dovute comporta il recupero delle stesse,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Possono beneficiare del contributo del Fondo soltanto le spese destinate a coprire:

a) il reddito di persone che formano oggetto di azioni di formazione professionale;

b) i costi di

- preparazione, funzionamento e gestione di azioni di formazione professionale, compreso l'orientamento professionale dei beneficiari, inclusi i costi di formazione del personale insegnante e di ammortamento,

- soggiorno e spese di spostamento dei beneficiari di misure di formazione professionale,

- adattamento di posti di lavoro nei casi di inserimento professionale di minorati;

c) il versamento, per un periodo massimo di dodici mesi per persona, di provvidenze per l'assunzione in posti di lavoro supplementari o l'occupazione in progetti volti a creare posti di lavoro supplementari che rispondano ad esigenze di utilità collettiva, a favore di giovani di età inferiore a 25 anni in cerca di lavoro e di disoccupati di lunga durata; i posti di lavoro in questione devono essere di natura stabile o essere tali da fare acquisire una formazione supplementare o un'esperienza con un contenuto professionale che consenta d'accedere al mercato del lavoro e faciliti l'assunzione in un posto stabile;

d) le prestazioni...

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