Council Regulation (EEC) No 3827/85 of 20 December 1985 adapting on account of the accession of Portugal and Spain, Regulations (EEC) No 797/85, (EEC) No 355/77, (EEC) No 1360/78 and (EEC) No 458/80 on agricultural structures

Published date31 December 1985
Subject MatterWine,European Agricultural Guidance and Guarantee Fund (EAGGF),Fisheries policy,Agricultural structures
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 372, 31 December 1985
EUR-Lex - 31985R3827 - IT

Regolamento (CEE) n. 3827/85 del Consiglio del 20 dicembre 1985 recante adeguamento dei regolamenti (CEE) n. 797/85, (CEE) n. 355/77, (CEE) n. 1360/78 e (CEE) n. 458/80 nel settore delle strutture agrarie, a seguito dell'adesione della Spagna e del Portogallo

Gazzetta ufficiale n. L 372 del 31/12/1985 pag. 0001 - 0004
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 20 pag. 0065
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 40 pag. 0093
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 20 pag. 0065
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 40 pag. 0093


REGOLAMENTO (CEE) N. 3827/85 DEL CONSIGLIO del 20 dicembre 1985 recante adeguamento dei regolamenti (CEE) n. 797/85, (CEE) n. 355/77, (CEE) n. 1360/78 e (CEE) n. 458/80 nel settore delle strutture agrarie, a seguito dell'adesione della Spagna e del Portogallo

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 253, l'articolo 258, paragrafo 2, l'articolo 263, paragrafo 2, e l'articicolo 396, para- grafo 2, vista la proposta della Commissione, considerando che, ai sensi degli articoli 253 e 263 dell'atto di adesione, la regolamentazione comunitaria nel settore socio-strutturale, compresa quella relativa alle organizzazioni di produttori, si applica, a decorrere dalla data dell'adesione, alle condizioni previste dalle disposizioni specifiche più favorevoli contenute nella regolamentazione comunitaria orizzontale e vigenti a tale data in favore delle zone piú svantaggiate della Comunità; che occorre pertanto estendere al Portogallo l'applicazione di tali disposizioni; considerando che la dichiarazione comune riguardante l'applicazione in Spagna delle misure socio-strutturali adottate dalla Comunità nel settore vitivinicolo e recante disposizioni che consentono di determinare l'origine e di seguire i movimenti commerciali dei vini spagnoli stabilisce che il regolamento (CEE) 458/80 del Consiglio, del 18 febbraio 1980, relativo alla ristrutturazione dei vigneti nel quadro di operazioni collettive (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1598/83 (2), deve essere applicato in Spagna alle stesse condizioni previste per gli stati membri attuali e che, pertanto, il costo estimativo di cui all'articolo 9 di detto regolamento deve essere adeguato; che inoltre, per rendere tale regolamento applicabile in Spagna, occorre adeguare le superfici indicate all'articolo 8, paragrafo 1, dello stesso regolamento; considerando che l'attuazione della normativa comunitaria nel settore socio-strutturale richiede una serie di disposizioni transitorie, per rendere tale normativa applicabile a decorrere dalla data dell'adesione, nonché per fissare il termine entro cui il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese devono conformarsi alla normativa stessa;considerando che l'attuazione della normativa in questione in Spagna e in Portogallo impone di adeguare i costi estimativi in essa indicati; considerando che a norma dell'articolo 2, paragrafo 3, del trattato di adesione della Spagna e del Portogallo le istituzioni della Comunità possono adottare prima dell'adesione le misure di cui agli articoli 253, 258, 263 e 396 dell'atto di adesione e che queste misure prendono effetto soltanto con riserva e alla...

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