Council Regulation (EEC) No 1761/87 of 22 June 1987 amending Regulation (EEC) No 2176/84 on protection against dumped or subsidized imports from countries not members of the European Economic Community
Published date | 26 June 1987 |
Subject Matter | Commercial policy,Dumping |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Communities, L 167, 26 June 1987 |
Regolamento (CEE) n. 1761/87 del Consiglio del 22 giugno 1987 che modifica il regolamento (CEE) n. 2176/84 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea
Gazzetta ufficiale n. L 167 del 26/06/1987 pag. 0009 - 0010
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REGOLAMENTO (CEE) N. 1761/87 DEL CONSIGLIO
del 22 giugno 1987
che modifica il regolamento (CEE) n. 2176/84 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,
vista la proposta della Commissione (1),
considerando che dall'esperienza acquisita nell'applicazione del regolamento (CEE) n. 2176/84 (2) emerge che il montaggio, nella Comunità, di prodotti la cui importazione allo stato finito è soggetta a dazio antidumping può dar luogo ad alcune difficoltà;
considerando in particolare che:
- quando il montaggio o la produzione sono effettuati da un'impresa collegata od associata ad uno dei produttori le cui esportazioni di prodotti simili sono soggette ad un dazio antidumping, e
- quando il valore dei pezzi o dei materiali impiegati nel montaggio o nella produzione e originari del paese d'origine del prodotto oggetto di un dazio antidumping supera il valore di tutti gli altri pezzi o materiali utilizzati,
il montaggio o la produzione sono da considerarsi come un mezzo per eludere il dazio antidumping;
considerando che, per impedire detta elusione, occorre riscuotere il dazio antidumping sui prodotti così montanti o prodotti;
considerando che è necessario stabilire le procedure e condizioni per la riscossione del dazio in tali circostanze;
considerando che l'aliquota del dazio antidumping deve essere fissata in modo da impedire soltanto l'elusione del dazio stesso,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
All'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 2176/84 è aggiunto il testo seguente:
« 10. a) In deroga alla seconda frase del paragrafo 4, lettera a), un dazio antidumping definitivo può essere imposto per i prodotti immessi sul mercato comunitario previo montaggio o produzione nella Comunità, a condizione che:
- il montaggio o la produzione vengano effettuati da una impresa collegata con o associata...
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