Council Regulation (EEC) No 2176/84 of 23 July 1984 on protection against dumped or subsidized imports from countries not members of the European Economic Community

Published date30 July 1984
Subject MatterProvisions under Article 235 EEC,Dumping,Commercial policy
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 201, 30 July 1984
EUR-Lex - 31984R2176 - IT

Regolamento (CEE) n. 2176/84 del Consiglio del 23 luglio 1984 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea

Gazzetta ufficiale n. L 201 del 30/07/1984 pag. 0001 - 0016
edizione speciale spagnola: capitolo 11 tomo 21 pag. 0003
edizione speciale portoghese: capitolo 11 tomo 21 pag. 0003


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REGOLAMENTO ( CEE ) N . 2176/84 DEL CONSIGLIO

del 23 luglio 1984

relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 113 ,

visti i regolamenti relativi all ' organizzazione comune dei mercati agricoli , nonchù le normative adottare ai sensi dell ' articolo 235 del trattato , che si applicano alle merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli , in particolare le disposizioni di tali normative che permettono di derogare al principio generale della sostituzione di tutte le misure di protezione alle frontiere con le sole misure istituite da dette normative ,

vista la proposta della Commissione ,

considerando che , con il regolamento ( CEE ) n . 3017/79 ( 1 ) modificato dal regolamento ( CEE ) n . 1580/82 ( 2 ) , il Consiglio ha istituito norme comuni relative alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea ;

considerando che dette norme comuni sono state istituite in conformità degli obblighi internazionali esistenti , in particolare quelli derivanti dall ' articolo VI dell ' accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio ( in appresso denominato « GATT » ) , dall ' accordo relativo all ' applicazione dell ' articolo VI del GATT ( codice antidumping del 1979 ) e dall ' accordo sull ' interpretazione e l ' applicazione degli sovvenzioni e delle misure di compensazione ) ;

considerando che , per l ' applicazione di queste norme , è essenziale che , al fine di mantenere l ' equilibrio tra diritti e obblighi che detti accordi intendevano creare , la Comunità tenga conto della loro interpretazione da parte dei principali suoi partner commerciali quale risulta dalla legislazione o dalla prassi in vigore ;

considerando che è auspicabile che le regole per determinare il valore normale siano esposte con chiarezza e sufficienti dettagli ; che è opportuno precisare in particolare che , quando le vendite sul mercato interno del paese di origine o di esportazione non costituiscono per qualsiasi motivo una base idonea per determinare l ' esistenza di misure di dumping , si può ricorrere ad un valore normale costruito ; che è opportuno fornire esempi di situazioni che possono considerarsi come non risultanti da normali operazioni commerciali , in particolare quando un prodotto viene venduto a prezzi inferiori al costo di produzione o quando le transazioni commerciali avvengono tra parti associate o che hanno concluso un accordo di compensazione ; che è opportuno indicare i metodi che possono essere seguiti in questi casi per determinare il valore normale ;

considerando che è opportuno definire il prezzo all ' esportazione ed elencare le modifiche necessarie nei casi in cui si consideri indicato riscotruire tale prezzo partendo dal primo prezzo sul mercato libero ;

considerando che , per garantire un corretto raffronto tra il prezzo di esportazione e il valore normale , e opportuno fissare gli orientamenti per la determinazione degli adeguamenti da apportare a titolo delle differenze esistenti per quanto riguarda le caratteristiche fisiche , le quantità , le condizioni di vendita , nonchù richiamare l ' attenzione sul fatto che l ' onere della prova spetta alla persona che chiede tali adeguamenti ;

considerando che occorre precisare l ' espressione « margine di dumping » e codificare la prassi in vigore nella Comunità in materia di metodi di calcolo nei casi di variazione dei prezzi o dei margini ;

considerando che è opportuno stabilire con precisione il metodo per determinare l ' importo di qualsiasi tipo di sovvenzioni ;

considerando che è opportuno precisare alcuni fattori che possono essere presi in considerazione per la determinazione del pregiudizio ;

considerando che è necessario stabilire procedure che consentano , a chiunque agisca per conto di un ' industria della Comunità che si ritenga lesa o minacciata da importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni , di formulare una denuncia ; che risulta opportuno precisare che , in caso di ritiro di una denuncia , l ' azione giudiziaria può ma non deve necessariamente essere interrotta ;

considerando che sarebbe opportuno instaurare una cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione sia per quanto riguarda le informazioni relative all ' esistenza di pratiche di dumping o di sovvenzioni nonchù del pregiudizio che ne risulta , sia per quanto riguarda il successivo esame del problema a livello comunitario ; che , a tal fine , è opportuno prevedere consultazioni nell ' ambito di un comitato consultivo ;

considerando che è opportuno definire chiaramente le norme di procedura da seguire durante un ' inchiesta , in particolare i diritti e gli obblighi delle autorità comunitarie e delle parti interessate , nonchù le circostanze nelle quali le parti interessate possono accedere alle informazioni e possono chiedere di essere informate sui fatti e i motivi essenzionali in base ai quali si prevede di raccomandare misure definitive ;

considerando che è necessario che il processo decisionale della Comunità consenta un ' azione rapida ed efficace , in particolare mediante misure adottate dalla Commissione come , ad esempio , la riscossione di dazi provvisori ;

considerando che , per scoraggiare le pratiche di dumping , è opportuno - nei casi in cui dalla constatazione definitiva dei fatti risulti l ' esistenza di dumping e di un pregiudizio - prevedere la possibilità di riscuotere definitivamente dazi provvisori , anche se , per motivi specifici , non si decide l ' imposizione di un dazio antidumping definitivo ;

considerando che è indispensabile stabilire norme comuni per l ' applicazione dei dazi antidumping o compensativi , al fine di assicurarne la riscossione esatta ed uniforme ; che dette la natura di tali dazi , possono differire da quelle relative alla riscossione dei normali dazi all ' importazione ;

considerando che è necessario prevedere procedure aperte ed eque in caso di riesame delle misure adottate e di riapertura di un ' inchiesta qualora le circostanze lo richiedano ;

considerando che , allo scopo di evitare un ricorso abusivo alle procedure e alle risorse comunitarie , è opportuno fissare un lasso di tempo minimo dalla conclusione della procedura , prima che si possa procedere a tale riesame , in modo da garantire l ' esistenza di elementi di prova di un cambiamento delle circostanze sufficienti a giustificare il riesame ;

considerando che è opportuno elaborare procedure adeguate per esaminare le domande di rimborso di dazi antidumping ;

considerando che il presente regolamento non osta all ' adozione di misure particolari , qualora ciò non contrasti con gli obblighi assunti dalla Comunità nel quadro del GATT ;

considerando che i prodotti agricoli e i loro derivati possono anch ' essi essere oggetto di dumping o di sovvenzioni e che è quindi necessario integrare le norme d ' importazione generalmente applicabili a tali prodotti , con disposizioni che prevedano misure di difesa contro tali pratiche ;

considerando che in aggiunta alle suddette considerazioni che hanno portato all ' adozione del regolamento ( CEE ) n . 3017/79 , modificato dal regolamento ( CEE ) n . 1580/82 , l ' esperienza ha dimostrato che questo regolamento dovrebbe essere ulteriormente modificato ;

considerando che , al proposito , è opportuno adeguare la terminologia del regolamento suddetto alle norme della direttiva 79/623/CEE del Consiglio , del 25 giugno 1979 , relativa all ' armonizzazione delle disposizioni legislative , regolamentari e amministrative riguardanti l ' obbligazione doganale ( 3 ) e della direttiva 79/695/CEE del Consiglio , del 24 luglio 1979 , relativa all ' armonizzazione delle procedure di immissione in libera pratica delle merci ( 4 ) , modificata da ultimo dalla direttiva 81/853/CEE ( 5 ) , nonchù conto della sostituzione del regolamento ( CEE ) n . 2532/78 del consiglio , del 16 ottobre 1978 , relativo al regime comune applicabile alle importazioni della Repubblica popolare cinese ( 6 ) con il regolamento ( CEE ) n . 1766/82 ( 7 ) e della sostituzione del regolamento ( CEE ) n . 925/79 del Consiglio , dell ' 8 maggio 1979 , relativo al regime comune applicabile alle importazioni di paesi a commercio di Stato ( 8 ) con il regolamento ( CEE ) n . 1765/82 ( 9 ) ;

considerando che è opportuno definire con maggiore precisione i costi di cui tener conto ai fini della determinazione del valore costruito e delle vendite sottocost sul mercato interno ;

considerando che occorre assicurare la coerenza delle norme relative alle parti associate o che hanno concluso tra loro un accordo di compensazione ;

considerando che è necessario chiarire le norme relative agli adeguamenti da apportare a titolo delle differenze esistenti in materia di condizioni e modalità di vendita , in particolare quelle relative allo stadio commerciale e a titolo di oneri all ' importazione e di imposte indirette ;

considerando che , alla luce dell ' interpretazione della Comunità delle norme del GATT sulle sovvenzioni e sui dazi compensativi , è opportuno modificare le norme del regolamento suddetto relative al calcolo dell ' importo delle sovvenzioni ;

considerando che è necessario semplificare le procedure in materia di cooperazione e consultazione con gli Stati...

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