Council Regulation (EEC) No 3792/85 of 20 December 1985 laying down the arrangements applying to trade in agricultural products between Spain and Portugal

Published date31 December 1985
Subject MatterAccession,Commercial policy
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 367, 31 December 1985
EUR-Lex - 31985R3792 - IT 31985R3792

Regolamento (CEE) n. 3792/85 del Consiglio del 20 dicembre 1985 che definisce il regime applicabile agli scambi di prodotti agricoli fra la Spagna e il Portogallo

Gazzetta ufficiale n. L 367 del 31/12/1985 pag. 0007 - 0018
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 40 pag. 0009
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 40 pag. 0009


REGOLAMENTO (CEE) N. 3792/85 DEL CONSIGLIO

del 20 dicembre 1985

che definisce il regime applicabile agli scambi di prodotti agricoli fra la Spagna e il Portogallo

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in appresso denominato «atto», in particolare l'articolo 88, paragrafo 1, e l'articolo 256, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, a norma della dichiarazione comune allegata all'atto, nei loro scambi reciproci di prodotti agricoli, in linea di massima ciascuno dei nuovi stati membri applica, nei confronti dell'altro, le disposizioni e i meccanismi transitori previsti nell'atto di adesione come regime applicabile nei loro scambi con la Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985; che tale regime deve essere applicato tenendo conto dell'esistenza, nel quadro delle misure transitorie, di una transizione classica e di una transizione a tappe per il Portogallo nonché dell'esistenza di una fase di verifica di convergenza nel settore degli ortofrutticoli per la Spagna;

considerando, tuttavia, che nei settori dei cereali e del riso, compresi i prodotti di prima trasformazione, del vino e dei prodotti trasformati a base di pomodori il regime applicabile agli scambi fra i nuovi stati membri deve essere definito conformemente agli orientamenti complementari convenuti nell'ambito della conferenza;

considerando che, per quanto riguarda, in particolare, il settore vitivinicolo, per facilitare la graduale apertura del mercato, è opportuno prevedere che le restrizioni quantitative mantenute negli scambi reciproci durante la prima tappa siano sostituite, all'inizio della seconda tappa, da un regime del meccanismo complementare applicabile agli scambi;

considerando che, per quanto riguarda gli altri prodotti soggetti al meccanismo complementare, negli scambi di ciascuno dei nuovi stati membri con la Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985, è opportuno prevedere la possibilità di assoggettare le importazioni in Spagna a detto meccanismo; che per quanto riguarda il Portogallo è invece opportuno, date le condizioni di produzione in questo stato membro, estendere automaticamente detto meccanismo alle importazioni in provenienza dalla Spagna;

considerando che, a norma dell'articolo 2, paragrafo 3, del trattato di adesione della Spagna e del Portogallo, le istituzioni della Comunità possono adottare prima dell'adesione le misure di cui agli articoli 91 e 258 dell'atto di adesione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il presente regolamento definisce il regime applicabile, nel periodo 1o marzo 1986 - 31 dicembre 1995, agli scambi di prodotti agricoli tra la Spagna e il Portogallo.

Articolo 2

Per i prodotti la cui importazione dai paesi terzi, nella Comunità quale si compone al 31 dicembre 1985 è soggetta all'applicazione di dazi doganali:

1) I dazi all'importazione in Spagna per i prodotti provenienti dal Portogallo sono gradualmente soppressi alle condizioni definite all'articolo 75, punto 1, dell'atto, salva restando l'applicazione dei punti 4 e 5 di tale articolo.

2) I dazi all'importazione in Portogallo.

- per i prodotti soggetti a una transizione classica ai sensi dell'articolo 235 dell'atto d'adesione, in provenienza dalla Spagna, sono gradualmente soppressi alle condizioni definite all'articolo 243, punto 1, lettere b), c) e d), dell'atto, salva restando l'applicazione del punto 4 di tale articolo;

- per i prodotti soggetti a una transizione a tappe ai sensi dell'articolo 259 dell'atto d'adesione, in provenienza dalla Spagna, sono soppressi alle condizioni definite all'articolo 268, paragrafo 1, e paragrafo 2, lettera b), dell'atto, salva restando l'applicazione del paragrafo 4 di tale articolo.

Tuttavia, per i vini liquorosi di cui al punto 3, secondo comma, primo trattino, i dazi doganali all'importazione in Portogallo sono gradualmente soppressi secondo il ritmo seguente:

- al 1o marzo 1986, ciascun dazio è ridotto all'87,5 % del dazio di base,

- al 1o gennaio 1987, ciascun dazio è ridotto al 75 % del dazio di base,

- al 1o gennaio 1988, ciascun dazio è ridotto al 62,5 % del dazio di base,

- al 1o gennaio 1989, ciascun dazio è ridotto al 50 % del dazio di base,

- al 1o gennaio 1990, ciascun dazio è ridotto al 37,5 % del dazio di base,

- al 1o gennaio 1991, ciascun dazio è ridotto al 25 % dil dazio di base,

- del 1o gennaio 1992, ciascun dazio è redotto al 12,5 % del dazio di base,

- al 1o gennaio 1993, il dazio è soppresso.

3) Ai sensi dei punti 1 e 2, il dazio di base è il dazio effettivamente applicato il 1o gennaio 1985 ai prodotti originari della Spagna e del Portogallo nel quadro dei loro scambi.

Tuttavia:

- per i vini liquorosi che sono oggetto, sotto il regime nazionale precedente l'adesione, di contingenti a dazi ridotti negli scambi fra la Spagna e il Portogallo, i dazi di base sono quelli effettivamente applicati nel quadro di tali contingenti. I contingenti tariffari applicati nel regime nazionale precedente l'adesione sono soppressi il 1o marzo 1986;

- per i pomodori preparati o conservati, i dazi di base sono quelli definiti per la Spagna all'articolo 75, punto 3 e all'allegato VIII dell'atto d'adesione;

- per i semi e i frutti oleosi della voce 12.01 B della tariffa doganale comune e per i prodotti delle voci 12.02 e 23.04 B della tariffa doganale comune, i dazi di base sono per la...

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