Council Regulation (EEC) No 1293/79 of 25 June 1979 amending Regulation (EEC) No 1111/77 laying down common provisions for isoglucose

Published date30 June 1979
Subject MatterSugar
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 162, 30 June 1979
EUR-Lex - 31979R1293 - IT 31979R1293

Regolamento (CEE) n. 1293/79 del Consiglio, del 25 giugno 1979, che modifica il regolamento (CEE) n. 1111/77, che stabilisce disposizioni comuni per l' isoglucosio

Gazzetta ufficiale n. L 162 del 30/06/1979 pag. 0010 - 0012
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 25 pag. 0176


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REGOLAMENTO ( CEE ) N . 1293/79 DEL CONSIGLIO

del 25 giugno 1979

che modifica il regolamento ( CEE ) n . 1111/77 , che stabilisce disposizioni comuni per l ' isoglucosio

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 43 ,

vista la proposta della Commissione ,

vista la consultazione del Parlamento europeo ,

visto il parere del comitato economico e sociale ,

considerando che il regolamento ( CEE ) n . 1111/17 del Consiglio , del 17 maggio 1977 , che stabilisce disposizioni comuni per l ' isoglucosio ( 1 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 1298/78 ( 2 ) , istituisce , agli articoli 8 e 9 , un regime di contributi sulla produzione applicabile sino al 30 giugno 1980 ;

considerando che la Corte di giustizia delle Comunità europee , con sentenza del 25 ottobre 1978 , ha dichiarato invalido il regolamento ( CEE ) n . 1111/77 nella misura in cui gli articoli 8 e 9 impongono un contributo sulla produzione di isoglucosio pari a 5 unità di conto per 100 chilogrammi di materia secca , per il periodo corrispondente alla campagna saccarifera 1977/1978 ;

considerando che il Parlamento europeo , consultato fin dal 16 marzo 1979 sulla proposta della Commissione , non ha reso nella sessione di maggio il suo parere in merito a questa proposta ed ha rimandato la questione al parere del nuovo Parlamento ;

considerando che , tenuto conto dalla necessità di eseguire senza ritardo eccessivo la sentenza della Corte di giustizia e dell ' impellente interesse pubblico a che il regime per l ' isoglucosio sia stabilito prima dell ' inizio della campagna saccarifera che inizia il 1° luglio 1979 , occorre che il Consiglio si pronunci in materia , senza pregiudizio di nuove misure che esso potrebbe adottare in seguito ad un parere che il Parlamento europeo potrebbe rendere successivamente ;

considerando che la Corte ha costatato che il regime di contributi è incompatibile con il principio generale di non discriminazione sancito dall ' articolo 40 , paragrafo 3 , del trattato ; che la disparità di trattamento è segnatamente dovuta al fatto che il contributo per l ' isoglucosio si applica a tutta la produzione , mentre quello per lo zucchero si applica soltanto alla produzione che supera la quota di base senza eccedere la quota massima ;

considerando che il mezzo migliore per evitare la disparità di trattamento consiste nel sottoporre la produzione di isoglucosio a norme analoghe a quelle che esistono per la produzione di...

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