Council Regulation (EEC) No 2295/86 of 21 July 1986 amending Regulation (EEC) No 3626/82 on implementation in the Community of the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora

Published date24 July 1986
Subject MatterExternal relations,Environment,Provisions under Article 235 EEC
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 201, 24 July 1986
EUR-Lex - 31986R2295 - IT 31986R2295

Regolamento (CEE) n. 2295/86 del Consiglio del 21 luglio 1986 che modifica il regolamento (CEE) n. 3626/82 relativo all'applicazione nella Comunità della convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione

Gazzetta ufficiale n. L 201 del 24/07/1986 pag. 0001 - 0001
edizione speciale finlandese: capitolo 15 tomo 7 pag. 0145
edizione speciale svedese/ capitolo 15 tomo 7 pag. 0145


*****

REGOLAMENTO (CEE) N. 2295/86 DEL CONSIGLIO

del 21 luglio 1986

che modifica il regolamento (CEE) n. 3626/82 relativo all'applicazione nella Comunità della convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 235,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

considerando che, conformemente alle decisioni prese nella quarta sessione della conferenza delle parti della convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione, è necessario emendare l'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3626/82 (3) per tener conto del sistema riveduto di controllo per le piante elencate nelle appendici II e III e per gli animali elencati nell'appendice III della convenzione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 3626/82 è modificato come segue:

1) il testo dell'articolo 2 è sostituito dal testo seguente:

« Articolo 2

Gli esemplari cui si applica il presente regolamento sono i seguenti:

a) qualsiasi animale o pianta, vivo o morto, delle specie elencate nell'appendice I della convenzione, qualsiasi parte o prodotto ottenuto a partire da queste stesse specie ed elencati nell'allegato B del presente regolamento, nonché qualsiasi merce, se da un documento giutificativo, ovvero dall'imballaggio, dal marchio o dall'etichetta o da qualsiasi altra circostanza risulta trattarsi di parti o di prodotti di animali o di piante appartenenti a queste stesse specie;

b) qualsiasi animale o pianta, vivo o morto, delle specie elencate negli allegati II e III della convenzione; qualsiasi parte o prodotto ottenuto a partire da queste stesse specie ed elencati nell'allegato B del presente regolamento, nonché qualsiasi altra...

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