Council Regulation (EEC) No 346/79 of 5 February 1979 laying down conditions for applying protective measures in the market in wine

Published date05 March 1979
Subject MatterWine
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 54, 5 March 1979
EUR-Lex - 31979R0346 - IT 31979R0346

Regolamento (CEE) n. 346/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, che definisce le condizioni di applicazione delle misure di salvaguardia nel settore vitivinicolo

Gazzetta ufficiale n. L 054 del 05/03/1979 pag. 0072 - 0074
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 10 pag. 0185
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 24 pag. 0178
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 10 pag. 0185
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 15 pag. 0222
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 15 pag. 0222


REGOLAMENTO (CEE) N. 346/79 DEL CONSIGLIO del 5 febbraio 1979 che definisce le condizioni di applicazione delle misure di salvaguardia nel settore vitivinicolo

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 337/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), in particolare l'articolo 26, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione (2),

considerando che il regolamento (CEE) n. 337/79 prevede all'articolo 26, paragrafo 1, la possibilità di prendere misure appropriate se nella Comunità il mercato di uno o più prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, subisce o rischia di subire, a causa delle importazioni o delle esportazioni, gravi perturbazioni che potrebbero compromettere gli obiettivi dell'articolo 39 del trattato; che tali misure riguardano gli scambi con i paesi terzi e che la fine della loro applicazione è determinata dalla scomparsa della perturbazione o del rischio di perturbazione;

considerando che spetta al Consiglio definire le modalità d'applicazione del suddetto articolo 26, paragrafo 1, nonché i casi nei quali gli Stati membri possono prendere misure cautelari ed i limiti delle stesse;

considerando che occorre di conseguenza definire gli elementi principali che permettano di stabilire se nella Comunità il mercato è gravemente perturbato o minacciato di esserlo;

considerando che il ricorso a misure di salvaguardia dipende dall'influenza esercitata dagli scambi con i paesi terzi sul mercato della Comunità; che è perciò necessario valutare la situazione di questo mercato tenendo conto, oltre che degli elementi propri al mercato stesso, anche di quelli relativi all'evoluzione di detti scambi;

considerando che occorre definire le misure che possono essere adottate in applicazione dell'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 337/79; che tali misure devono essere atte a rimediare...

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