Council Regulation (EEC) No 3902/89 of 15 December 1989 modifying with regard to the values expressed in ecus in Regulation (EEC) No 1135/88 concerning the definition of the concept of 'originating products' and methods of administrative cooperation in trade between the customs territory of the Community, Ceuta, Melilla and the Canary Islands
Published date | 23 December 1989 |
Subject Matter | Harmonisation of customs law: origin of goods,Commercial policy,Accession |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Communities, L 375, 23 December 1989 |
Regolamento (CEE) n. 3902/89 del Consiglio del 15 dicembre 1989 che modifica, per quanto riguarda i valori espressi in ecu, il regolamento (CEE) n. 1135/88 relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa applicabili negli scambi tra il territorio doganale della Comunità, Ceuta e Melilla e le isole Canarie
Gazzetta ufficiale n. L 375 del 23/12/1989 pag. 0005 - 0005
edizione speciale finlandese: capitolo 2 tomo 7 pag. 0108
edizione speciale svedese/ capitolo 2 tomo 7 pag. 0108
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REGOLAMENTO (CEE) N. 3902/89 DEL CONSIGLIO
del 15 dicembre 1989
che modifica, per quanto riguarda i valori espressi in ecu, il regolamento (CEE) n. 1135/88 relativo alla definizione della nozione di « prodotti originari » e ai metodi di cooperazione amministrativa applicabili negli scambi tra il territorio doganale della Comunità, Ceuta e Melilla e le isole Canarie
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 9 del protocollo n. 2,
vista la proposta della Commissione,
considerando che negli articoli 6 e 17 del regolamento (CEE) n. 1135/88 (1), figurano alcuni valori espressi in ecu;
considerando che gli importi equivalenti all'ecu in talune monete nazionali validi al 3 ottobre 1988 erano inferiori agli importi corrispondenti validi al 1o ottobre 1986; che a motivo del cambio automatico della data di base prevista all'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1135/88, convertendo tali importi nelle monete nazionali considerate, si avrebbe una riduzione dei valori limite effettivi per quanto riguarda le prove documentali semplificate di cui agli articoli 6 e 17 del regolamento precitato; che, per ovviare a tale situazione, occorre aumentare detti valori limite espressi in ecu,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CEE) n. 1135/88 è modificato come segue:
- all'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), la cifra « 4 400 ecu » è sostituita da « 4 800 ecu »;
- all'articolo 17, paragrafo 2, la cifra « 310 ecu » è sostituita da « 340 ecu » e la cifra « 880 ecu » è sostituita da « 960 ecu ».
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla...
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