Council Regulation (EEC) No 1069/89 of 18 April 1989 amending Regulation (EEC) No 1785/81 on the common organization of the markets in the sugar sector

Published date27 April 1989
Subject MatterAgriculture and Fisheries,Sugar
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 114, 27 April 1989
EUR-Lex - 31989R1069 - IT 31989R1069

Regolamento (CEE) n. 1069/89 del Consiglio del 18 aprile 1989 che modifica il regolamento (CEE) n. 1785/81 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero

Gazzetta ufficiale n. L 114 del 27/04/1989 pag. 0001 - 0002
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 29 pag. 0010
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 29 pag. 0010


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REGOLAMENTO (CEE) N. 1069/89 DEL CONSIGLIO

del 18 aprile 1989

che modifica il regolamento (CEE) n. 1785/81 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

considerando che al fabbisogno di zucchero bianco del Portogallo si provvede tradizionalmente con la raffinazione di zucchero greggio importato; che l'articolo 303 dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo alla Comunità ha previsto misure appropriate a tal fine, applicabili durante il periodo di transizione per garantire l'approvvigionamento in zucchero greggio delle raffinerie portoghesi anzitutto con zuccheri greggi importati da alcuni paesi ACP e con zuccheri greggi prodotti nella Comunità e successivamente, per quantità residua, con zuccheri greggi importati dai paesi terzi a prelievo ridotto per riportare il loro prezzo al livello del prezzo d'intervento comunitario dello zucchero greggio;

considerando che, con la dichiarazione comune relativa all'approvvigionamento dell'industria di raffinazione dello zucchero in Portogallo, allegata all'atto di adesione, è stato disposto che tale approvvigionamento debba effettuarsi a condizioni di prezzo analoghe a quelle degli zuccheri preferenziali; che il regime d'importazione a prelievo ridotto ha permesso di garantire tali condizioni per lo zucchero importato suddetto;

considerando che l'articolo 9, paragrafo 4 ter del regolamento (CEE) n. 1785/81 (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2306/88 (4), ha istituito un regime di aiuto alla raffinazione dello zucchero greggio preferenziale;

considerando che l'applicazione di un regime di aiuti alla raffinazione dello zuchero greggio preferenziale, estensibile allo zucchero greggio di canna prodotto nei dipartimenti francesi d'oltremare nonché allo zucchero greggio di...

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