Council Regulation (EEC) No 3833/90 of 20 December 1990 applying generalized tariff preferences for 1991 in respect of certain agricultural products originating in developing countries

Published date31 December 1990
Subject MatterCCT: derogations,Products from third countries,Development cooperation,Commercial policy,Preferential systems
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 370, 31 December 1990
EUR-Lex - 31990R3833 - IT 31990R3833

Regolamento (CEE) n. 3833/90 del Consiglio, del 20 dicembre 1990, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate, per l' anno 1991, a taluni prodotti agricoli originari di paesi in via di sviluppo

Gazzetta ufficiale n. L 370 del 31/12/1990 pag. 0086 - 0120


REGOLAMENTO (CEE) N. 3833/90 DEL CONSIGLIO

del 20 dicembre 1990

recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate, per l`anno 1991, a taluni

prodotti agricoli originari di paesi in via di sviluppoIT(BLK0)LA>

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l`articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

considerando che, nell`ambito della Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo (CNUCED), la Comunità economica europea ha presentato un`offerta concernente la concessione di preferenze tariffarie per alcuni prodotti agricoli dei capitoli da 1 a 24 della tariffa doganale comune, originari dei paesi in via di sviluppo; che il trattamento preferenziale previsto da questa offerta consiste, per talune merci soggette al regime degli scambi determinato dal regolamento (CEE) n. 3033/80 (3), in una riduzione dell`elemento fisso del gravame imposto su tali merci in virtù di detto regolamento e, per i prodotti soggetti a dazio doganale unico, in una riduzione di tale dazio; che le importazioni preferenziali per i prodotti in causa potranno effettuarsi in generale senza limitazioni quantitative;

considerando che la funzione positiva del sistema, nel migliorare l`accesso dei paesi in via di sviluppo ai mercati dei paesi che concedono preferenze, è stata riconosciuta dalla nona sessione del comitato speciale delle preferenze della CNUCED; che, in tale sede, è stato convenuto che gli obiettivi del sistema generalizzato di preferenze non sarebbero stati pienamente raggiunti alla fine del 1980 e, conseguentemente, che bisognava prorogarne la durata oltre il periodo iniziale, una revisione globale del sistema è iniziata nel 1990;

considerando che è opportuno che la Comunità continui ad applicare preferenze tariffarie generalizzate conformemente alle conclusioni concertate in seno alla CNUCED secondo l`intenzione manifestata, specialmente dall`insieme dei paesi che concedono preferenze, nell`ambito del suddetto comitato;

considerando che il carattere temporaneo e non vincolante del sistema consente una revoca successiva totale o parziale, con la possibilità di rettificare le situazioni sfavorevoli che potrebbero crearsi, tra l`altro, negli Stati dell`Africa, dei Caraibi e del Pacifico (Stati ACP) a seguito della sua applicazione;

considerando che dall`esperienza dei primi quindici anni risulta che lo schema comunitario ha corrisposto, in misura considerevole, agli obiettivi stabiliti; che è quindi opportuno mantenere le sue fondamentali caratteristiche, che consistono in una riduzione dei dazi doganali all`importazione, senza limitazione quantitativa, per taluni prodotti agricoli elencati nell`allegato II e in una riduzione dei dazi doganali, nei limiti di importi fissi a dazio ridotto comunitari, per i tabacchi, il caffè solubile e le conserve d`ananas;

considerando che, dal 1o marzo 1986, il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese applicano il sistema comunitario delle preferenze generalizzate, in conformità degli articoli 178 e 365 dell`atto di adesione;

considerando che nei negoziati commerciali multilaterali, conformemente al paragrafo 6 della dichiarazione di Tokio, la Comunità ha riaffermato che, ogni qualvolta possibile, dovrebbe essere previsto un trattamento speciale a favore dei meno progrediti fra i paesi in via di sviluppo; che è quindi opportuno esentare totalmente dai dazi doganali i prodotti agricoli, elencati nell`allegato IV, originari dei paesi in via di sviluppo meno progrediti che figurano nell`allegato V del presente regolamento;

considerando che, vista la normativa sul rimborso o sullo sgravio dei dazi all`importazione o all`esportazione, in particolare il regolamento (CEE) n. 1430/79 del Consiglio (4) ed il regolamento (CEE) n. 3040/83 della Commissione (5), conviene prevedere una procedura di regolarizzazione delle importazioni effettivamente realizzate nell`ambito di importi fissi a dazio ridotto aperti a norma del presente...

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