Council Regulation (EEC) No 1605/92 of 15 June 1992 temporarily suspending the autonomous Common Customs Tariff duties on imports of certain industrial products into the Canary Islands

Published date27 June 1992
Subject MatterCustoms duties: suspensions
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 173, 27 June 1992
EUR-Lex - 31992R1605 - IT

Regolamento (CEE) n. 1605/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune all' importazione di un certo numero di prodotti industriali nelle isole Canarie

Gazzetta ufficiale n. L 173 del 27/06/1992 pag. 0031 - 0036


REGOLAMENTO (CEE) N. 1605/92 DEL CONSIGLIO del 15 giugno 1992 recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune all'importazione di un certo numero di prodotti industriali nelle isole Canarie

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 28,

vista la proposta della Commissione(1) ,

visto il parere del Parlamento europeo(2) ,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1911/91 del Consiglio, del 26 giugno 1991, relativo all'applicazione delle disposizioni del diritto comunitario alle isole Canarie(3) , stabilisce tra l'altro che, a decorrere dal 1o luglio 1991, le isole Canarie fanno parte del territorio doganale della Comunità e che vi è introdotta progressivamente la tariffa doganale comune (TDC) nel corso di un periodo transitorio che, in linea di principio, non può estendersi oltre il 31 dicembre 2000; che pertanto, a decorrere dal 1o luglio 1991, i prodotti industriali originari di paesi terzi, importati nelle isole Canarie, sono soggetti ad un dazio doganale che non era loro applicabile anteriormente a tale data;

considerando che la decisione 91/314/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1991, che istituisce un programma di soluzioni specifiche per ovviare alla lontananza e all'insularità delle isole Canarie (POSEICAN)(4) , stabilisce, al punto 7.1 dell'allegato, che, su richiesta documentata delle autorità spagnole competenti, sono previste, caso per caso, misure tariffarie specifiche per taluni prodotti sensibili per tener conto delle specifiche difficoltà di un determinato settore della produzione locale destinata al consumo locale o turistico, ai fini del mantenimento di un esonero equivalente a quello applicato precedentemente all'entrata in vigore del regolamento (CEE) n. 1911/91, nonché per consentire l'accesso a beni di consumo finale;

considerando che il punto 7.2 dell'allegato sopra menzionato precisa che le misure di cui sopra devono essere differenziate precisamente in funzione del mercato interno delle isole Canarie, in modo da evitare qualsiasi deviazione di traffico e che, in linea di massima, esse devono essere limitate al periodo transitorio previsto all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1911/91 per l'adozione graduale della tariffa doganale comune nelle isole Canarie;

considerando che, il 12 luglio 1991, le autorità spagnole competenti hanno presentato una richiesta di sospensione totale dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per il periodo dal 1o luglio 1991 al 31 dicembre 2000 all'importazione nelle Canarie di taluni prodotti sensibili;

considerando che, sulla base delle giustificazioni presentate alla Commissione da dette autorità il 4 novembre 1991, i prodotti di cui sopra sono effettivamente sensibili per l'economia delle isole Canarie;

considerando che, nell'intento di accertare che la misura richiesta sia differenziata precisamente in funzione del mercato interno attuale delle isole Canarie e di quello che risulterà dagli sviluppi registrati fino al 31 dicembre 2000, è opportuno accordare, in un primo tempo, il beneficio della sospensione tariffaria totale per i prodotti di cui sopra fino al 31 dicembre 1995; che le misure da adottare tra tale data e la fine del periodo transitorio dovranno essere adottate ulteriormente tenendo conto degli effetti dell'insieme delle misure adottate in favore dell'economia delle isole Canarie fino al 31 dicembre 1995; che, peraltro, la richiesta delle autorità spagnole di beneficiare dell'esenzione dei dazi doganali per i prodotti in oggetto a decorrere dal 1o luglio 1991 mira ad assicurare una continuità nelle condizioni di approvvigionamento di tali prodotti e che, pertanto, appare giustificata;

considerando che è opportuno adottare disposizioni che consentano, da un lato, di accertare che i prodotti per cui la sospensione è richiesta siano esclusivamente destinati al mercato interno delle isole Canarie e che, dall'altro, permettano alla Commissione di essere regolarmente...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT