Council Regulation (EEC) No 2964/88 of 26 September 1988 amending Regulation (EEC) No 822/87 on the common organization of the market in wine
Published date | 29 September 1988 |
Subject Matter | Wine |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Communities, L 269, 29 September 1988 |
Regolamento (CEE) n. 2964/88 del Consiglio del 26 settembre 1988 che modifica il regolamento (CEE) n. 822/87 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo
Gazzetta ufficiale n. L 269 del 29/09/1988 pag. 0005 - 0005
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 27 pag. 0160
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 27 pag. 0160
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REGOLAMENTO (CEE) N. 2964/88 DEL CONSIGLIO
del 26 settembre 1988
che modifica il regolamento (CEE) n. 822/87 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 42 e 43,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo (1),
considerando che il Consiglio europeo dell'11 e 12 febbraio 1988 ha deciso, come orientamento, l'eliminazione degli oneri potenziali connessi con le scorte di prodotti agricoli;
considerando che, in ordine agli alcoli provenienti dalla distillazione di cui all'articolo 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 (2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3992/87 della Commissione (3), in futuro le scorte pubbliche saranno deprezzate della differenza fra il prezzo di acquisto e il loro prevedibile valore di smercio, a norma degli articoli 7 e 8 del regolamento (CEE) n. 1883/78 del Consiglio, del 2 agosto 1978, relativo alle norme generali per il finanziamento degli interventi da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2050/88 (5);
considerando che, in ordine agli alcoli provenienti dalle distillazioni di cui agli articoli 35 e 36 del regolamento (CEE) n. 822/87, il Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) finanzia esclusivamente i costi derivanti dal loro smercio nei settori diversi dal mercato dell'alcole e delle bevande alcoliche prodotti nella Comunità; che è necessario prevedere una norma specifica affinché tali alcoli subiscano un deprezzamento analogo a quello applicato agli alcoli ottenuti dalla distillazione di cui all'articolo 39 del regolamento (CEE) n. 822/87; che occorre inserire tale norma nel regolamento (CEE) n. 822/87,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
All'articolo 37, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 822/87, dopo il primo comma sono inseriti i commi seguenti:
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