Council Regulation (EEC) No 2000/83 of 2 June 1983 amending Regulation (EEC) No 1408/71 on the application of social security schemes to employed persons, to self-employed persons and to members of their families moving within the Community and Regulation (EEC) No 574/72 laying down the procedure for implementing Regulation (EEC) No 1408/71

Published date22 August 1983
Subject MatterSocial security for migrant workers,Social provisions,Provisions under Article 235 EEC,Free movement of workers
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 230, 22 August 1983
EUR-Lex - 31983R2000 - IT 31983R2000

Regolamento (CEE) n. 2000/83 del Consiglio del 2 giugno 1983 che modifica il regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all' applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori salariati e non salariati, nonché ai loro familiari che si spostano all' interno della Comunità, ed il regolamento (CEE) n. 574/72 che stabilisce le modalità d' applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71

Gazzetta ufficiale n. L 230 del 22/08/1983 pag. 0001 - 0005


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REGOLAMENTO ( CEE ) N . 2000/83 DEL CONSIGLIO

del 2 giugno 1983

che modifica il regolamento ( CEE ) n . 1408/71 relativo all ' applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori salariati e non salariati , nonchù ai loro familiari che si spostano all ' interno della Comunità , ed il regolamento ( CEE ) n . 574/72 che stabilisce le modalità d ' applicazione del regolamento ( CEE ) n . 1408/71

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 51 e 235 ,

vista la proposta della Commissione , elaborata previa consultazione della Commissione amministrativa per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti ( 1 ) ,

visto il parere del Parlamento europeo ( 2 ) ,

visto il parere del Comitato economico e sociale ( 3 ) ,

considerando che l ' esperienza acquisita con l ' applicazione del regolamento ( CEE ) n . 1408/71 ( 4 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 2793/81 ( 5 ) , e del regolamento ( CEE ) n . 574/72 ( 6 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 799/83 ( 7 ) , ha rivelato la necessità di apportare alcuni miglioramenti a detti regolamenti ;

considerando che , di conseguenza , quando la legislazione di uno Stato membro prevede che , per valutare il grado di inabilità , accertare il diritto alla prestazione o determinarne l ' ammontare , debbano essere presi in considerazione gli infortuni sul lavoro o le malattie professionali sopravvenuti posteriormente , detti infortuni sul lavoro e malattie professionali debbono essere presi in considerazione anche quando sopravvengono sotto la legislazione di un altro Stato membro ; che è pertanto necessario modificare i regolamenti ( CEE ) n . 1408/71 e ( CEE ) n . 574/72 ;

considerando che occorre prevedere una disposizione , nell ' allegato VI del regolamento ( CEE ) n . 1408/71 , che consenta alle istituzioni tedesche di calcolare gli introiti netti per la determinazione di alcune prestazioni in denaro ai lavoratori assicurati nella Repubblica federale di Germania , che risiedono però in un altro Stato membro ;

considerando che occorre anche precisare nell ' allegato precitato che per l ' accertamento del diritto ad una pensione di inabilità tedesca si debbono prendere in considerazione unicamente le attività soggette all ' assicurazione obbligatoria esercitate sotto la legislazione tedesca ;

considerando che cambiamenti intervenuti nella legislazione del Regno Unito , in materia di diritto alle prestazioni di maternità , hanno reso necessaria l ' introduzione , nell ' allegato precitato , di misure per il riconoscimento dei periodi di assicurazione , occupazione o residenza compiuti in altri Stati membri ;

considerando che l ' allegato VII del regolamento ( CEE ) n . 1408/71 deve essere modificato per limitare i casi di doppia affiliazione di una persona che eserciti un ' attività non salariata agricola nella Repubblica federale di Germania ed un ' attività salariata in un altro Stato membro ;

considerando che occorre modificare l ' allegato 2 del regolamento ( CEE ) n . 574/72 a causa della ridistribuzione delle competenze tra le diverse istituzioni italiane e per far figurare l ' istituzione competente responsabile nei Paesi Bassi del regime pensionistico dei minatori ;

considerando che occorre anche modificare gli allegati 3 e 10 del regolamento ( CEE ) n . 574/72 , in particolare per tener conto della riorganizzazione del regime di assegni familiari nel Regno Unito ,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il testo del regolamento ( CEE ) n . 1408/71 è modificato nel modo seguente :

1 . Il testo dell '...

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