Council Regulation (EU) 2016/795 of 11 April 2016 amending Regulation (EU) No 1370/2013 determining measures on fixing certain aids and refunds related to the common organisation of the markets in agricultural products

Published date24 May 2016
Subject MatterCommon organisation of agricultural markets
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 135, 24 May 2016
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24.5.2016 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 135/115

REGOLAMENTO (UE) 2016/795 DEL CONSIGLIO

dell'11 aprile 2016

che modifica il regolamento (UE) n. 1370/2013 recante misure per la fissazione di determinati aiuti e restituzioni connessi all'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 43, paragrafo 3, del trattato, il Consiglio adotta, su proposta della Commissione, le misure relative alla fissazione degli aiuti.
(2) Gli articoli 5 e 6 del regolamento (UE) n. 1370/2013 (1) del Consiglio fissano l'importo di aiuto dell'Unione a titolo del programma di distribuzione di frutta e verdura nelle scuole e del programma «latte alle scuole», a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), dispongono talune misure in merito alla portata dell'aiuto e alla sua ripartizione agli Stati membri per il programma di distribuzione di frutta e verdura nelle scuole e fissano il quantitativo massimo di prodotti ammessi a beneficiare dell'aiuto per il programma «latte alle scuole».
(3) La parte II, titolo I, capo II, sezione I del regolamento (UE) n. 1308/2013, modificato dal regolamento (UE) 2016/791 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), prevede un nuovo quadro comune per l'Unione per la fornitura di ortofrutticoli, ortofrutticoli trasformati e prodotti freschi del settore delle banane («frutta e verdura nelle scuole»), nonché latte e prodotti lattiero-caseari («latte nelle scuole»), agli allievi degli istituti scolastici (programma destinato alle scuole).
(4) Il regolamento (UE) n. 1308/2013 prevede un aiuto dell'Unione per le misure educative di accompagnamento a sostegno della fornitura e della distribuzione di frutta e verdura e latte nelle scuole, nonché un aiuto dell'Unione che copra taluni costi connessi a tale fornitura e distribuzione. Al fine di garantire una corretta gestione del bilancio si dovrebbe fissare un livello massimo di aiuto dell'Unione per il finanziamento di tali misure educative di accompagnamento e dei costi correlati.
(5) Il regolamento (UE) n. 1308/2013 prevede un aiuto dell'Unione per la fornitura e distribuzione di latte alimentare e delle relative versioni senza lattosio agli allievi degli istituti scolastici e consente agli Stati membri di prevedere la distribuzione di taluni prodotti lattiero-caseari diversi da detto latte alimentare, oltre che dei prodotti elencati nell'allegato V di tale regolamento. Mentre il regolamento (UE) n. 1308/2013 non dispone un importo massimo dell'aiuto dell'Unione per i prodotti agricoli, esso limita l'aiuto dell'Unione per il componente lattiero-caseario dei prodotti non agricoli elencati all'allegato V di tale regolamento. Al fine di garantire il corretto funzionamento di tale aiuto e di garantire flessibilità nella gestione del programma destinato alle scuole, si dovrebbe fissare l'importo massimo di aiuto dell'Unione per il componente lattiero-caseario.
(6) Il regolamento (UE) n. 1308/2013 stabilisce l'importo totale annuale di aiuto dell'Unione concesso all'intera Unione e i criteri oggettivi per l'assegnazione di tale importo totale tra gli Stati membri. È pertanto opportuno fissare le ripartizioni indicative annuali per i singoli Stati membri. Al fine di consentire agli Stati membri con una limitata dimensione demografica di attuare un programma efficace in termini di costi, è opportuno fissare un importo minimo di aiuto dell'Unione che gli Stati membri hanno il diritto di ricevere. Dato che la Croazia ha aderito all'Unione il 1o luglio 2013, il criterio dell'uso storico dell'aiuto dell'Unione per la distribuzione di latte e prodotti lattiero-caseari ai bambini non le dovrebbe essere applicato fino al 1o agosto 2023.
(7) Al fine di garantire un utilizzo efficiente e mirato dei fondi dell'Unione, nei limiti stabiliti nel regolamento (UE) n. 1308/2013, si dovrebbe prevedere la riassegnazione totale o parziale ad altri Stati membri delle ripartizioni indicative non richieste dagli Stati membri, senza superare il limite globale annuale per l'aiuto dell'Unione previsto dal regolamento (UE) n. 1308/2013.
(8) Al fine di garantire condizioni uniformi di applicazione del presente regolamento, alla Commissione dovrebbero essere attribuite competenze di esecuzione relativamente alla fissazione del livello massimo di aiuto dell'Unione per categoria di costi correlati, alla fissazione, dopo un periodo transitorio di sei anni, di ripartizioni indicative dell'aiuto dell'Unione destinate a ciascuno Stato membro, alla fissazione, se del caso e previa valutazione, di nuove ripartizioni indicative, alle misure necessarie per riassegnare le ripartizioni indicative tra Stati membri e alla fissazione di ripartizioni definitive per ciascuno Stato membro. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (4).
(9) È pertanto
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