Council Regulation (EU) 2016/2145 of 1 December 2016 amending Regulation (EU) No 1370/2013 determining measures on fixing certain aids and refunds related to the common organisation of the markets in agricultural products

Published date08 December 2016
Subject MatterCommon organisation of agricultural markets
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 333, 8 December 2016
L_2016333IT.01000101.xml
8.12.2016 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 333/1

REGOLAMENTO (UE) 2016/2145 DEL CONSIGLIO

del 1o dicembre 2016

che modifica il regolamento (UE) n. 1370/2013 recante misure per la fissazione di determinati aiuti e restituzioni connessi all'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1) Con sentenza del 7 settembre 2016 nella causa C-113/14 (1), la Corte di giustizia dell'Unione europea (la «Corte») ha annullato l'articolo 7 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) che stabilisce le soglie di riferimento per i prodotti agricoli, con la motivazione che tali soglie avrebbero dovuto essere adottate solamente dal Consiglio, su proposta della Commissione, ai sensi dell'articolo 43, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).
(2) La Corte ha annullato anche l'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1370/2013 del Consiglio (3), che fissa il livello dei prezzi di intervento pubblico, per il fatto che tale articolo è indissolubilmente legato all'annullato articolo 7 del regolamento (UE) n. 1308/2013.
(3) La Corte ha dichiarato che gli effetti giuridici di cui all'articolo 7 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e dell'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1370/2013 sono mantenuti per un periodo massimo di cinque mesi a decorrere dalla data di pronuncia della sentenza.
(4) È pertanto necessario modificare il regolamento (UE) n. 1370/2013 prima della fine del periodo di cinque mesi, rispettivamente con l'inserimento e la modifica delle disposizioni riguardanti le soglie di riferimento e i livelli dei prezzi d'intervento, annullati dalla Corte e con l'introduzione di alcuni adeguamenti conseguenti.
(5) In considerazione del termine fissato dalla Corte nella sua sentenza, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno della pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 1370/2013 è così modificato:

1) è inserito il seguente articolo: «Articolo 1 bis Soglie di riferimento 1. Sono fissate le seguenti soglie di riferimento:
a) nel settore dei cereali: 101,31 EUR/t, riferiti alla fase del commercio all'ingrosso per merci rese al magazzino, non scaricate;
b) per il risone, 150 EUR/t per la qualità tipo definita nell'allegato III, parte A, del regolamento (UE) n. 1308/2013, riferiti alla fase del commercio all'ingrosso per merci rese al magazzino, non scaricate;
c) per lo zucchero della qualità tipo definita nell'allegato III, parte B, del regolamento (UE) n. 1308/2013, relativamente allo zucchero sfuso, franco fabbrica:
i) per lo zucchero bianco: 404,4 EUR/t;
ii) per lo zucchero greggio, 335,2 EUR/t;
d) per il settore delle carni bovine: 2 224 EUR/t per le carcasse di bovini maschi della classe di conformazione/stato di ingrassamento R3 quale stabilita dalla tabella unionale di classificazione delle carcasse di bovini di età non inferiore a otto mesi di cui all'allegato IV, parte A, del regolamento (UE) n. 1308/2013;
e) nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari:
i) 246,39 EUR/100 kg per il burro;
ii) 169,80 EUR/100 kg per il latte scremato in polvere;
...

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