Council Regulation (EU) 2017/2466 of 18 December 2017 amending Regulation (EU) No 1388/2013 opening and providing for the management of autonomous tariff quotas of the Union for certain agricultural and industrial products

Published date30 December 2017
Subject MatterCustoms duties: national tariff quotas,Common customs tariff
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 351, 30 December 2017
L_2017351IT.01000101.xml
30.12.2017 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 351/1

REGOLAMENTO (UE) 2017/2466 DEL CONSIGLIO

del 18 dicembre 2017

che modifica il regolamento (UE) n. 1388/2013 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti agricoli e industriali

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 31,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1) Per garantire l'approvvigionamento sufficiente e regolare di taluni prodotti la cui produzione nell'Unione è insufficiente e per evitare perturbazioni del mercato per taluni prodotti agricoli e industriali, contingenti tariffari autonomi sono stati aperti dal regolamento (UE) n. 1388/2013 del Consiglio (1). I prodotti compresi in detti contingenti tariffari possono essere importati nell'Unione ad aliquota ridotta o nulla.
(2) Per tali motivi è necessario aprire contingenti tariffari a dazio zero per un volume adeguato, con effetto a decorrere dal 1o gennaio 2018, per 12 nuovi prodotti. Nel caso di altri cinque prodotti, è opportuno aumentare i volumi dei contingenti poiché tale aumento è nell'interesse degli operatori economici dell'Unione.
(3) Nel caso di un ulteriore prodotto, il volume del contingente dovrebbe essere diminuito in quanto la capacità di produzione dei produttori dell'Unione è aumentata.
(4) Nel caso di cinque prodotti, il periodo e il volume contingentali dovrebbero essere adeguati in quanto erano stati aperti per un periodo di soli sei mesi.
(5) Nel caso di un altro prodotto, la descrizione dovrebbe essere modificata.
(6) Nel caso di altri 12 prodotti, i contingenti tariffari autonomi dell'Unione dovrebbero essere chiusi con effetto a decorrere dal 1o gennaio 2018, in quanto non è nell'interesse dell'Unione mantenere tali contingenti a partire da tale data.
(7) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 1388/2013.
(8) Al fine di evitare ogni interruzione nell'applicazione del regime contingentale e di rispettare gli orientamenti stabiliti nella comunicazione della Commissione in materia di sospensioni e contingenti tariffari autonomi (2), le modifiche di cui al presente regolamento riguardanti i contingenti relativi ai prodotti interessati devono applicarsi a decorrere dal 1o gennaio 2018. Il presente regolamento dovrebbe pertanto entrare in vigore con urgenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (UE) n. 1388/2013 è così modificato:

1) le righe corrispondenti ai contingenti tariffari recanti i numeri d'ordine 09.2872, 09.2874, 09.2878, 09.2880, 09.2886, 09.2876, 09.2888, 09.2866, 09.2906, 09.2909, 09.2910 e 09.2932 di cui all'allegato I del presente regolamento sono inserite nella tabella secondo l'ordine dei codici NC indicati nella seconda colonna;
2) nella tabella le righe corrispondenti ai contingenti tariffari recanti i numeri d'ordine 09.2828, 09.2929, 09.2704, 09.2842, 09.2844, 09.2671, 09.2846, 09.2723, 09.2848, 09.2870, 09.2662, 09.2850 e 09.2868 sono sostituite dalla corrispondenti righe figuranti nell'allegato II del presente regolamento;
3) nella tabella le righe corrispondenti ai contingenti tariffari recanti i numeri d'ordine 09.2703, 09.2691, 09.2692, 09.2680, 09.2977, 09.2693, 09.2712, 09.2714, 09.2666, 09.2687, 09.2689 e 09.2669 sono soppresse;
4) la nota a piè pagina contenente il testo «(*) Una misura di nuova introduzione o una misura le cui condizioni sono state modificate.» è soppressa.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2018.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2017

Per il Consiglio

Il presidente

K. SIMSON


(1) Regolamento (UE) n. 1388/2013 del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti agricoli e industriali e che abroga il regolamento (UE) n. 7/2010 (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 319).

(2) GU C 363 del 13.12.2011, pag. 6.


ALLEGATO I

Nella tabella dell'allegato del regolamento (UE) n. 1388/2013 le righe seguenti sono inserite secondo l'ordine dei codici della NC indicati nella seconda colonna della suddetta tabella:

Numero d'ordine Codice NC TARIC Designazione delle merci Periodo contingentale Volume contingentale Dazio contingentale (%)
«09.2872 ex 2833 29 80 40 Solfato di cesio (CAS RN 10294-54-9) in forma solida o in soluzione acquosa contenente, in peso, più del 48 % ma meno del 52 % di solfato di cesio 1.1-31.12 160 tonnellate 0 %
09.2874 ex 2924 29 70 87 Paracetamolo (INN) (CAS RN 103-90-2) 1.1-31.12 20 000 tonnellate 0 %
09.2878 ex 2933 29 90 85 Enzalutamide (DCI) (CAS RN 915087-33-1) 1.1-31.12 1 000 kg 0 %
09.2880 ex 2933 59 95 39 Ibrutinib (DCI) (CAS RN 936563-96-1) 1.1-31.12 5 tonnellate 0 %
09.2886 ex 2934 99 90 51 Canagliflozin (DCI) (CAS RN 928672-86-0) 1.1-31.12 10 tonnellate 0 %
09.2876 ex 3811 29 00 55 Additivi costituiti da prodotti di reazione didifenilamminae noneni ramificati contenenti:
in peso, più del 28 % ma al massimo il 35 % di 4-monononildifenilammina
in peso, più del 50 % ma al massimo il 65 % di 4.4′-dinonildifenilammina
in peso, una percentuale totale di 2,4-dinonildifenilammina e di 2,4′-dinonildifenilammina non superiore al 5 %
destinati alla fabbricazione di olii lubrificanti (2)
1.1-31.12 900 tonnellate 0 %
09.2888 ex 3824 99 92 89 Miscela di alchil dimetil ammine terziarie contenente, in peso:
60 % o più, ma non più di 80 %, di dodecildimetilammina (CAS RN 112-18-5) e
20 % o più, ma non più di 30 %, di dimetil(tetradecil)ammina (CAS RN 112-75-4)
1.1-31.12 16 000 tonnellate 0 %
09.2866 ex 7019 12 00 ex 7019 12 00 06 26 Filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) di tipo S-glass:
composti da filamenti continui di vetro di 9 μm (± 0,5 μm),
con titolo di 200 tex o più ma inferiore o uguale a 680 tex,
...

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