Règlement (UE) 2018/1911 du Conseil du 26 novembre 2018 modifiant le règlement (UE) 2015/1588 sur l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne à certaines catégories d'aides d'État horizontales (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.)

Published date07 December 2018
Subject Matteraiuti degli Stati,aides accordées par les États
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 311, 7 dicembre 2018,Journal officiel de l'Union européenne, L 311, 7 décembre 2018
L_2018311IT.01000801.xml
7.12.2018 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 311/8

REGOLAMENTO (UE) 2018/1911 DEL CONSIGLIO

del 26 novembre 2018

che modifica il regolamento (UE) 2015/1588 sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Il CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 109,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (UE) 2015/1588 del Consiglio (2) autorizza la Commissione a dichiarare, mediante regolamenti, che determinate categorie di aiuti sono compatibili con il mercato interno e sono dispensate dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato.
(2) I fondi dell'UE a gestione centralizzata, vale a dire i fondi in regime di gestione diretta o indiretta dell'Unione (ad esclusione dei fondi in regime di gestione concorrente con gli Stati membri), sostengono un numero crescente di attività nell'interesse comune dell'UE tramite strumenti finanziari o garanzie di bilancio e apportano quindi un contributo particolarmente utile per la crescita e la coesione. È opportuno che la Commissione sia abilitata a dichiarare che, a determinate condizioni, gli aiuti concessi dagli Stati membri, laddove tali aiuti siano erogati mediante questi strumenti finanziari o queste garanzie di bilancio a gestione centralizzata o da essi sostenuti, sono compatibili con il mercato interno e non sono soggetti all'obbligo di notifica. In base all'esperienza della Commissione, tali aiuti non danno luogo a distorsioni significative della concorrenza in quanto rispondono alle condizioni applicabili agli strumenti finanziari o alle garanzie di bilancio pertinenti attuati dagli organismi dell'Unione ed è possibile definire precise condizioni di compatibilità.
(3) La promozione della cooperazione territoriale europea è una priorità importante della politica di coesione dell'UE. È opportuno che la Commissione sia abilitata a dichiarare che, a determinate condizioni, gli aiuti a favore di progetti di cooperazione territoriale europea sono compatibili con il mercato interno e non sono soggetti all'obbligo di notifica. In base all'esperienza della Commissione, tali aiuti hanno
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