Council Regulation (EU) 2021/774 of 10 May 2021 amending Regulation (EU) No 389/2012 on administrative cooperation in the field of excise duties as regards the content of electronic registers

Date of Signature10 May 2021
Published date12 May 2021
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 167, 12 May 2021
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12.5.2021 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 167/1

REGOLAMENTO (UE) 2021/774 DEL CONSIGLIO

del 10 maggio 2021

recante modifica del regolamento (UE) n. 389/2012 relativo alla cooperazione amministrativa in materia di accise per quanto concerne il contenuto dei registri elettronici

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 113,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),

deliberando secondo una procedura legislativa speciale,

considerando quanto segue:

(1) L’articolo 19 del regolamento (UE) n. 389/2012 del Consiglio (3) impone agli Stati membri l’obbligo di gestire i registri elettronici relativi alle autorizzazioni degli operatori economici e dei depositi fiscali che movimentano prodotti soggetti ad accisa in regime di sospensione dall’accisa e dei relativi depositi.
(2) La direttiva (UE) 2020/262 del Consiglio (4) estende l’uso del sistema informatizzato di cui alla decisione (UE) 2020/263 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), attualmente impiegato per controllare i movimenti di prodotti soggetti ad accisa in regime di sospensione dall’accisa, al controllo di prodotti soggetti ad accisa immessi in consumo nel territorio di uno Stato membro e, pertanto, trasportati verso il territorio di un altro Stato membro al fine di esservi consegnati per scopi commerciali.
(3) Al fine di permettere il corretto funzionamento del sistema informatizzato garantendo la registrazione di dati completi, aggiornati e accurati, è necessario modificare l’ambito di applicazione dell’articolo 19 del regolamento (UE) n. 389/2012 per definire le informazioni che gli Stati membri devono inserire nei registri elettronici in relazione agli speditori certificati e ai destinatari certificati che movimentano prodotti soggetti ad accisa solo occasionalmente.
(4) Poiché l’obiettivo del presente regolamento, vale a dire la precisazione delle informazioni che gli Stati membri devono inserire nei registri della banca dati elettronica in relazione agli speditori certificati e ai destinatari certificati che movimentano prodotti soggetti ad accisa solo occasionalmente, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, al fine di garantire il funzionamento armonizzato del sistema informatizzato e di agevolare la lotta contro la frode, essere conseguito meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al
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