Council Regulation (EU) 2022/109 of 27 January 2022 fixing for 2022 the fishing opportunities for certain fish stocks and groups of fish stocks applicable in Union waters and for Union fishing vessels in certain non-Union waters

Published date31 January 2022
Subject MatterFisheries policy
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 021, 31 January 2022
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31.1.2022 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 21/1

REGOLAMENTO (UE) 2022/109 DEL CONSIGLIO

del 27 gennaio 2022

che fissa, per il 2022, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) impone l'adozione di misure di conservazione tenendo conto dei pareri scientifici, tecnici ed economici disponibili, inclusi, se pertinenti, le relazioni del Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) e di altri organismi consultivi ed eventuali pareri dei consigli consultivi.
(2) Spetta al Consiglio adottare le misure relative alla fissazione e alla ripartizione delle possibilità di pesca, comprese, se del caso, talune condizioni ad esse funzionalmente collegate. Ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1380/2013, le possibilità di pesca devono essere fissate conformemente agli obiettivi della politica comune della pesca (PCP) indicati all'articolo 2, paragrafo 2, di tale regolamento. Inoltre, per gli stock oggetto di piani pluriennali specifici, i totali ammissibili di catture (TAC) dovrebbero essere fissati conformemente agli obiettivi e alle misure stabiliti nei piani stessi. Ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, di detto regolamento, le possibilità di pesca devono essere ripartite tra gli Stati membri in modo da garantire la stabilità relativa delle attività di pesca di ciascuno Stato membro per ciascuno stock ittico o ciascun tipo di pesca.
(3) È pertanto opportuno che i TAC siano stabiliti, in conformità del regolamento (UE) n. 1380/2013, sulla base dei pareri scientifici disponibili, tenendo conto degli aspetti biologici e socioeconomici e garantendo nel contempo parità di trattamento ai settori della pesca, nonché alla luce dei pareri espressi in sede di consultazione dei portatori di interessi, in particolare durante le riunioni dei consigli consultivi.
(4) Ai sensi dell'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013, dal 1o gennaio 2019 l'obbligo di sbarco si applica a tutti gli stock soggetti a limiti di cattura, pur essendo possibili determinate deroghe. L'articolo 16, paragrafo 2, di tale regolamento prevede che, qualora sia introdotto un obbligo di sbarco per uno stock ittico, le possibilità di pesca tengano conto delle catture anziché degli sbarchi. Sulla base delle raccomandazioni comuni presentate dagli Stati membri e ai sensi dell'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013, la Commissione ha adottato una serie di regolamenti delegati che stabiliscono le modalità di attuazione dell'obbligo di sbarco sotto forma di piani specifici in materia di rigetti.
(5) È opportuno che le possibilità di pesca per gli stock cui si applica l'obbligo di sbarco tengano conto del fatto che, in linea di principio, i rigetti non sono più autorizzati. Esse dovrebbero pertanto essere basate sul valore raccomandato dal Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) per le catture totali (anziché sul valore raccomandato per le catture desiderate). È opportuno che i quantitativi che, in deroga rispetto all'obbligo di sbarco, possono continuare a essere rigettati siano detratti da tale valore raccomandato per le catture totali.
(6) Per alcuni stock il CIEM ha raccomandato di non effettuare catture. Tuttavia, se i TAC relativi a tali stock fossero fissati al livello raccomandato, l'obbligo di sbarcare tutte le catture, comprese le catture accessorie dei suddetti stock nelle attività di pesca multispecifica, darebbe luogo al fenomeno delle cosiddette «specie a contingente limitante» (choke species). Per trovare un giusto equilibrio tra la necessità di proseguire le attività di pesca (a motivo delle gravi implicazioni socioeconomiche che potrebbero altrimenti verificarsi) e la necessità di conseguire un buono stato biologico di tali stock, tenendo conto della difficoltà di attingere a tutti gli stock in un'attività di pesca multispecifica e di rispettare nel contempo il rendimento massimo sostenibile (maximum sustainable yield — MSY), è opportuno stabilire TAC specifici per le catture accessorie di tali stock. Detti TAC dovrebbero essere fissati a livelli che garantiscano una riduzione della mortalità per tali stock e incoraggino a migliorare la selettività e ad evitare le catture accessorie degli stock in questione. Per ridurre le catture degli stock per i quali sono stabiliti TAC di catture accessorie, è opportuno che le possibilità di pesca per le attività in cui sono catturati pesci di tali stock siano fissate a livelli che contribuiscano a riportare la biomassa degli stock vulnerabili a livelli sostenibili. È inoltre opportuno istituire misure tecniche e di controllo strettamente connesse alle possibilità di pesca al fine di evitare rigetti illegali.
(7) Per garantire, nella misura del possibile, l'utilizzo delle possibilità di pesca nelle attività di pesca multispecifica conformemente all'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013, è opportuno istituire una riserva comune per lo scambio di contingenti per gli Stati membri che ne sono sprovvisti al fine di coprire le catture accessorie inevitabili.
(8) Conformemente al piano pluriennale per le acque occidentali istituito dal regolamento (UE) 2019/472 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), i tassi-obiettivo della mortalità per pesca per gli stock elencati all'articolo 1, paragrafo 1, di tale regolamento devono essere mantenuti all'interno degli intervalli di valori della mortalità per pesca che determinano l'MSY (“intervalli FMSY“) definiti all'articolo 2, punto 2), di tale regolamento, conformemente all'articolo 4 del medesimo. Di conseguenza, la mortalità complessiva per pesca della spigola (Dicentrarchus labrax) nelle divisioni CIEM 8a e 8b dovrebbe essere stabilita conformemente al parere MSY del CIEM e al valore FMSY, tenendo conto delle catture della pesca commerciale e della pesca ricreativa e includendo i rigetti. Il valore FMSY è il valore della mortalità per pesca che dà luogo all'MSY di lungo termine. Gli Stati membri interessati (Francia e Spagna) dovrebbero adottare misure appropriate per fare in modo che la mortalità per pesca delle loro flotte e dei loro pescatori dediti alla pesca ricreativa non superi il valore FMSY, come previsto dall'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/472.
(9) È opportuno continuare ad applicare le misure relative alla pesca ricreativa della spigola, alla luce del notevole impatto di tale attività sugli stock interessati. I limiti di cattura in numero di esemplari dovrebbero essere mantenuti in linea con il parere scientifico. È opportuno escludere l'uso di reti fisse, considerando la loro insufficiente selettività e la probabilità che esse catturino un numero di esemplari superiore ai limiti stabiliti. Tenuto conto delle circostanze ambientali, sociali ed economiche e, soprattutto, della dipendenza dei pescatori commerciali nelle comunità costiere dagli stock in questione, le misure riguardanti la spigolaoffrono un giusto equilibrio tra gli interessi dei pescatori commerciali e di quelli dediti alla pesca ricreativa. In particolare, tali misure dovrebbero consentire ai pescatori dediti alla pesca ricreativa di svolgere la loro attività tenendo conto dell'impatto esercitato su detti stock.
(10) Il 4 novembre 2021 il CIEM ha emesso un parere scientifico per l'anguilla (Anguilla anguilla) in tutto il suo areale naturale. Secondo il parere del CIEM, se l'approccio precauzionale è d'applicazione, non dovrebbero essere effettuate catture in alcun habitat nel 2022. Il parere riguarda le catture della pesca commerciale e della pesca ricreativa e include le catture di anguille cieche ai fini del ripopolamento e dell'acquacoltura. Conformemente a tale parere, è considerato opportuno mantenere il periodo di chiusura di tre mesi consecutivi di tutte le attività di pesca dell'anguilla, mentre la Commissione effettua una consultazione dei portatori di interessi in relazione all'anguilla nel 2022. Il divieto dovrebbe applicarsi a tutte le attività di pesca quali definite all'articolo 4, paragrafo 1, punto 28, del regolamento (UE) n. 1380/2013. Gli Stati membri dovrebbero fissare i tre mesi consecutivi di chiusura, che dovrebbero ricadere entro i periodi di picco della migrazione dell'anguilla e informarne la Commissione, trasmettendo contestualmente informazioni giustificative, entro il 1o giugno 2022.
(11) Il parere scientifico per l'acciuga (Engraulis encrasicolus) nella sottozona CIEM 8 (Golfo di Biscaglia) per il 2022 è stato pubblicato dal CIEM solo il 17 dicembre 2021. Data la necessità di disporre di un TAC per l'inizio della campagna di pesca il 1o gennaio 2022, è opportuno fissare un TAC provvisorio. Il TAC dovrebbe essere fissato a 24 000 tonnellate e coprire il periodo dal 1o gennaio 2022 al 30 giugno 2022. Tale livello corrisponderebbe approssimativamente alle catture di detto stock nel periodo dal 1o gennaio 2021 al 30 giugno 2021.
(12) Nelle divisioni CIEM 8c, 8d, 8e e nelle sottozone 9 e 10 come pure nelle acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1, tre specie distinte di sogliole sono gestite nell'ambito di un unico TAC. Poiché le possibilità di pesca per uno di tali stock, vale a dire la sogliola (Solea solea) nelle divisioni CIEM 8c e 9a, dovrebbero essere fissate in linea con l'articolo 4 del regolamento (UE) 2019/472, è opportuno stabilire un limite di cattura distinto per tale specie, in
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