Council Regulation (EU) No 825/2014 of 30 July 2014 amending Regulation (EU) No 692/2014 concerning restrictions on the import into the Union of goods originating in Crimea or Sevastopol, in response to the illegal annexation of Crimea and Sevastopol

Published date30 July 2014
Subject MatterCommon foreign and security policy
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 226, 30 July 2014
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30.7.2014 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 226/2

REGOLAMENTO (UE) N. 825/2014 DEL CONSIGLIO

del 30 luglio 2014

che modifica il regolamento (UE) n. 692/2014 concernente restrizioni sulle importazioni nell'Unione di merci originarie della Crimea o Sebastopoli, in risposta all'annessione illegale della Crimea e di Sebastopoli

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,

vista la decisione 2014/386/PESC del Consiglio, del 23 giugno 2014, concernente misure restrittive in risposta all'annessione illegale della Crimea e di Sebastopoli (1),

vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (UE) n. 692/2014 del Consiglio (2) attua alcune misure di cui alla decisione 2014/386/PESC, in particolare restrizioni sulle merci originarie della Crimea o di Sebastopoli e sulla fornitura, diretta o indiretta, di finanziamenti o assistenza finanziaria, nonché di assicurazioni e riassicurazioni, connessi all'importazione di tali merci, in risposta all'annessione illegale della Crimea e di Sebastopoli.
(2) Il 30 luglio 2014 luglio 2014 il Consiglio ha adottato la decisione 2014/507/PESC (3), che modifica la decisione 2014/386/PESC al fine di disporre un divieto applicabile ai nuovi investimenti infrastrutturali nei settori dei trasporti, delle telecomunicazioni, dell'energia e dello sfruttamento delle risorse naturali in Crimea e a Sebastopoli, nonché all'esportazione di attrezzature o tecnologie chiave connesse a tali settori.
(3) Tali misure rientrano nell'ambito di applicazione del trattato e, pertanto, in particolare al fine di garantirne l'applicazione uniforme in tutti gli Stati membri, la loro attuazione richiede un'azione normativa a livello dell'Unione.
(4) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 692/2014.
(5) Il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore immediatamente per garantire l'efficacia delle misure ivi contemplate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 692/2014 è così modificato:

1) il titolo è sostituito dal seguente: «Regolamento (UE) n. 692/2014 del Consiglio, del 23 luglio 2014, concernente misure restrittive in risposta all'annessione illegale della Crimea e di Sebastopoli»;
2) all'articolo 1 sono aggiunte le seguenti lettere:
«f) “servizi di intermediazione”:
i) la negoziazione o l'organizzazione di operazioni dirette all'acquisto, alla vendita o alla fornitura di beni e tecnologie o di servizi finanziari e tecnici, anche da un paese terzo a qualunque altro paese terzo; o
ii) la vendita o l'acquisto di beni e tecnologie o di servizi finanziari e tecnici, anche ubicati in paesi terzi, per il loro trasferimento verso un altro paese terzo.
g) “assistenza tecnica”: qualsiasi supporto tecnico di riparazione, perfezionamento, fabbricazione, assemblaggio, prova, manutenzione o altro servizio tecnico e che può assumere le seguenti forme: istruzione, pareri, formazione, trasmissione dell'apprendimento del funzionamento o delle competenze o servizi di consulenza, comprese le forme orali di assistenza;»;
3) sono inseriti i seguenti articoli: «Articolo 2 bis 1. Sono vietati:
a) la concessione di prestiti o crediti finanziari nello specifico connessi alla creazione, all'acquisizione o allo sviluppo di infrastrutture nei settori dei trasporti, delle telecomunicazioni o dell'energia in Crimea o a Sebastopoli;
b) l'acquisizione o l'aumento di una partecipazione in imprese stabilite in Crimea o a Sebastopoli che sono impegnate nella creazione, nell'acquisizione o nello sviluppo di infrastrutture nei settori dei trasporti, delle telecomunicazioni o dell'energia in Crimea o a Sebastopoli, compresa l'acquisizione integrale di tali imprese e l'acquisizione di azioni e di titoli a carattere partecipativo;
c) la creazione di imprese in partecipazione connesse alla creazione, all'acquisizione o allo sviluppo di infrastrutture nei settori dei trasporti, delle telecomunicazioni o dell'energia in Crimea e a Sebastopoli.
2. Sono vietati:
a) la concessione di prestiti o crediti finanziari connessi nello specifico allo sfruttamento delle risorse di petrolio, di gas o di minerali in Crimea o a Sebastopoli;
b) l'acquisizione o l'aumento di una partecipazione in imprese stabilite in Crimea o a Sebastopoli che sono impegnate nello sfruttamento delle risorse di petrolio, di gas o di minerali in Crimea e a Sebastopoli, compresa l'acquisizione integrale di tali imprese e l'acquisizione di azioni e di titoli a carattere partecipativo;
c) la creazione di imprese in partecipazione connesse allo sfruttamento delle risorse di petrolio, gas o minerali in Crimea e a Sebastopoli.
3. Ai fini del presente articolo e dell'articolo 2 ter si applicano le seguenti definizioni:
a) “risorse minerarie”: quelle elencate nell'allegato II;
b) “sfruttamento”: esplorazione, prospezione, estrazione, raffinazione e gestione delle risorse di petrolio, di gas e di minerali e prestazione dei relativi servizi geologici; la definizione, tuttavia, non comprende la manutenzione intesa a garantire la sicurezza delle infrastrutture esistenti;
c) “raffinazione”: trasformazione, condizionamento e preparazione per la vendita.
Articolo 2 ter È vietato prestare, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione connessi alle attività di investimento di cui all'articolo 2 bis. Articolo 2 quater 1. È vietato vendere, fornire, trasferire ed esportare, direttamente o indirettamente, le attrezzature e le tecnologie chiave elencate nell'allegato III a persone fisiche o giuridiche, entità od organismi in Crimea o a Sebastopoli o per l'utilizzo in Crimea o a Sebastopoli. 2. L'allegato III comprende le attrezzature e le tecnologie chiave connesse alla creazione, all'acquisto o allo sviluppo di infrastrutture nei seguenti settori:
a) trasporti;
b) telecomunicazioni;
c) energia;
d) sfruttamento di riserve di petrolio, di gas e di minerali in Crimea e a Sebastopoli.
3. È vietato:
a) prestare, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica o servizi di intermediazione connessi alle attrezzature e alle tecnologie chiave elencate nell'allegato III o alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso dei prodotti elencati nell'allegato III a persone fisiche o giuridiche in Crimea o a Sebastopoli o per l'utilizzo in Crimea o a Sebastopoli; e
b) fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria connessi alle attrezzature e alle tecnologie chiave elencate nell'allegato III a persone fisiche o giuridiche in Crimea o a Sebastopoli o per l'utilizzo in Crimea o a Sebastopoli.
4. È vietato partecipare, consapevolmente o deliberatamente, ad attività aventi l'obiettivo o l'effetto di eludere i divieti di cui ai paragrafi 1 e 3. 5. I divieti di cui ai paragrafi 1 e 3 non si applicano all'esecuzione, fino al 28 ottobre 2014, delle operazioni richieste da un contratto commerciale concluso prima del 30 luglio 2014 relativo alle attrezzature o alle tecnologie chiave elencate nell'allegato III o da contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti, purché la persona fisica o giuridica, l'entità o l'organismo che intende avviare tali operazioni o prestare assistenza per tali operazioni abbia notificato, con un anticipo di almeno 10 giorni lavorativi, l'operazione o l'assistenza all'autorità competente dello Stato membro in cui è stabilita/o. Articolo 2 quinquies Gli articoli 2 bis e 2 ter non si applicano alla concessione di prestiti o crediti finanziari, all'aumento di una partecipazione o alla costituzione di imprese comuni purché:
a) l'operazione sia richiesta da un accordo o da un contratto concluso prima del 30 luglio 2014; e
b) l'autorità competente sia stata informata con un anticipo di almeno 10 giorni lavorativi.»;
4) l'allegato del regolamento (UE) n. 692/2014 è rinominato «allegato I» e sono aggiunti gli allegati II e III contenuti nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 2014

Per il Consiglio

Il presidente

S. GOZI


(1) GU L 183 del 24.6.2014, pag. 70.

(2) Regolamento (UE) n. 692/2014 del Consiglio, del 23 giugno 2014, concernente restrizioni sulle importazioni nell'Unione di merci originarie della Crimea o Sebastopoli, in risposta all'annessione illegale della Crimea e di Sebastopoli (GU L 183 del 24.6.2014, pag. 9).

(3) Decisione 2014/507/PESC del Consiglio, del 30 luglio 2014, che modifica la decisione 2014/386/PESC concernente restrizioni sulle merci originarie della Crimea o Sebastopoli, in risposta all'annessione illegale della Crimea e di Sebastopoli (cfr. pagina 20 della presente Gazzetta ufficiale).


ALLEGATO

«

ALLEGATO II

Risorse minerarie di cui all'articolo 2 bis:

Codice NC Designazione delle merci
2501 00 10 Acqua di mare e acque madri di saline
2501 00 31 Sali destinati alla trasformazione chimica (separazione di Na da Cl) per la fabbricazione di altri prodotti
2501 00 51 Sali denaturati o destinati ad altri usi industriali (compresa la raffinazione), esclusa la conservazione o
...

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